Totalizzazione
E’ la possibilità che la legge dà ai lavoratori iscritti a due o più situazioni
contributive, che non raggiungono il diritto a percepire la pensione in nessuna
di esse, di totalizzare i contributi versati nelle diverse gestioni necessari
per raggiungere il requisito per la pensione di vecchiaia o di inabilità.
E’, quindi, consentita, in quanto l’interessato si troverebbe altrimenti
sprovvisto di qualsiasi tutela previdenziale nonostante esso abbia effettuato
versamenti contributivi per un numero complessivo di anni, eventualmente anche
superiore rispetto all’anzianità richiesta nei diversi sistemi pensionistici.
La totalizzazione non realizza, però, il trasferimento di contributi da un Ente
all’altro, ma si realizza una vera e propria sommatoria virtuale al solo fine
di ottenere il diritto alla pensione. Infatti, ogni Cassa paga unicamente la
propria quota di pensione e solo relativamente al periodo nel quale il
lavoratore è stato iscritto a quella Cassa.
A chi spetta e quando
La totalizzazione può essere richiesta da tutti i lavoratori dipendenti,
autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita. Una importante
innovazione è stata introdotta con il nuovo decreto del 2006: la totalizzazione
per i lavoratori parasubordinati. Tale facoltà è riconosciuta anche ai
familiari di lavoratori deceduti prima del compimento dell’età pensionabile.
Spetta per conseguire: la pensione di vecchia al compimento del 65° anno di età
con almeno 20 anni di contributi; la pensione di anzianità, indipendentemente
dall’età anagrafica, con almeno 40 anni di contributi; la pensione di inabilità
assoluta e permanente; la pensione ai superstiti. In generale, i trattamenti
pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di
presentazione della domanda, mentre ai superstiti spetta dal primo giorno del
mese successivo a quello del decesso dell’avente diritto e, comunque, non
precedente al 01/02/2001 (primo giorno del mese successivo all’entrata in
vigore dell’art.7 L.388/200).
Requisiti
Si può usufruire della totalizzazione solo se: in nessuna delle gestioni è stato
maturato autonomamente il diritto alla pensione; sussistono tutti gli altri
eventuali requisiti, che siano diversi dall’età e dall’anzianità contributiva,
richiesti dai singoli enti; gli eventuali periodi coincidenti devono essere
considerati solo una volta. Con la finanziari del 2001 la possibilità di cumulo
contributivo era abbastanza limitata, infatti si poteva ricorrere solo
relativamente alla pensione di vecchiaia e di inabilità, ma non per quella di
anzianità e solo se, avendo versato contributi in più fondi pensionistici, non
si raggiungeva un diritto autonomo in nessuna di esse. Secondo il decreto del
1° gennaio 2006, invece, il richiedente deve avere 65 anni di età e un periodo
contributivo di almeno 20 anni, oppure deve aver maturato 40 anni di contributi
complessivi a prescindere dall’età anagrafica, oppure che tutti i periodi
abbiano almeno una durata di sei anni.
A chi va presentata la domanda
La domanda deve essere presentata dal lavoratore o dai superstiti all'Ente
presso il quale risultano versati gli ultimi contributi ed il diritto alla
totalizzazione è accertato dallo stesso Ente. Ogni gestione calcola la pensione
in proporzione all'anzianità contributiva sulla scorta dei requisiti richiesti
e dei criteri stabiliti nel proprio ordinamento. Tutti i trattamenti liquidati
costituiscono una sola pensione, liquidata da ogni gestione secondo la propria
quota. La liquidazione degli importi delle singole pensioni avviene in forma
unificata dall'ente cui è imputabile la quota maggiore al quale i singoli
istituti pensionistici fanno pervenire gli importi di propria competenza.