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Domande frequenti

1) La differenza tra matrimonio civile e concordatario.
Nel diritto italiano il matrimonio canonico che viene celebrato avanti ad un ministro di culto cattolico, purché trascritto nei registri dello stato civile produce gli stessi effetti delle nozze contratte dai coniugi in Municipio (matrimonio c.d. “civile”). Il matrimonio concordatario è così detto perché introdotto dal Concordato del 1929 tra l’Italia e la Santa Sede; in precedenza ci si doveva sposare sia in Chiesa che in Municipio se si voleva essere in regola sia con la religione che con lo Stato italiano.



2) Quanto tempo occorre per ottenere una sentenza canonica di annullamento?

Il codice di diritto canonico al can. 1453 prescrive che “giudici e tribunali provvedano, affinché tutte le cause si concludano al più presto, di modo che non si protraggano più di un anno nel tribunale di prima istanza e non più di sei mesi nel tribunale di seconda istanza”. Nella prassi tuttavia, a seconda dei singoli tribunali detti termini possono essere anche raddoppiati.



3) Per promuovere un procedimento di nullità mi devo rivolgere alla Rota Romana?

La Rota Romana (ex “Sacra Romana Rota”) è uno dei due Tribunali del Papa che giudica le cause di nullità solo in seconda istanza (appello). Le cause di primo grado sono riservate solo a principi e capi di stato. Pertanto il semplice cittadino che volesse promuovere una causa di nullità matrimoniale dovrà rivolgersi al Tribunale ecclesiastico regionale di prima istanza della propria diocesi.



4) Chi può patrocinare una causa di nullità matrimoniale avanti al Tribunale ecclesiastico?

La legge canonica consente alle parti di agire autonomamente avanti al giudice ecclesiastico per una causa di nullità matrimoniale. Tuttavia, per la complessità del procedimento e per la vastità della conoscenza di diritto sostanziale che necessita per sostenere una causa di questo tipo è opportuno rivolgersi ad un avvocato. Non tutti gli avvocati però possono patrocinare avanti al tribunale ecclesiastico ma solo coloro che hanno sostenuto un difficile esame presso la Rota Romana e dunque hanno conseguito il titolo di “avvocati rotali”. Paradossalmente un avvocato rotale potrebbe anche non avere superato l’esame di stato per l’abilitazione alla professione in Italia e dunque essere un semplice dottore in legge.



5) La sentenza canonica può avere effetti nello Stato italiano?

La Legge 121/1985, riguardante l’attuazione dell’accordo tra Stato e Chiesa di revisione del concordato disciplina tra l’altro il procedimento di delibazione della sentenza canonica presso le Corti d’appello competenti italiane. Detta normativa deve essere tuttavia integrata con la successiva legge 218/1995 riguardante le nuove norme in materia di diritto internazionale privato sul riconoscimento delle sentenze straniere nello stato italiano. In virtù delle suddette leggi è pertanto possibile che il matrimonio concordatario venga dichiarato nullo dal giudice ecclesiastico e che detta sentenza possa produrre i suoi effetti anche in ambito civile, in modo simile alla sentenza di divorzio.