Gli effetti personali della separazione nei rapporti tra coniugi e con i figli.
La nuova formulazione dell’art.155 c.c. prevede l’affidamento condiviso, che ha
come finalità preliminare l'interesse morale e materiale del minore, il suo
diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i
genitori, nonché l’affermazione delle pari responsabilità e diritti di
quest’ultimi nei confronti dei figli, c.d. bigenitorialità.
L’affidamento condiviso presuppone la sussistenza di un accordo tra le parti
circa le decisioni da prendere in merito alla educazione, cura ed istruzione
dei figli. Il giudice diviene un’alternativa che opera in caso di disaccordo
tra le parti.
Il giudice non deve ricercare colpe e colpevoli, non deve selezionare quale
genitore dovrà considerarsi idoneo ad occuparsi della crescita dei figli,
distinguendo tra genitore del quotidiano e del tempo libero.
I coniugi potranno, di comune accordo, raggiungere una intesa di base,
costruendo il nuovo assetto familiare, indicando ad es. con patti sottoscritti,
le modalità di mantenimento (art.155, comma 4° c.c.) o in genere le modalità di
esplicazione in concreto dell’affidamento condiviso, privilegiando la formula
della bigenitorialità, che li impegna a dividersi equilibratamente il compito
di provvedere alle necessità dei figli.
Il giudice prenderà atto degli accordi, valutandone la validità in relazione
all’interesse del minore, criterio cardine di riferimento.
Spetterà, pertanto, al giudice decidere se nella coppia esiste un basso livello
di conflittualità che permette un esercizio congiunto della potestà, in
difetto, potendo disporre, nonostante l’accordo, l’affidamento esclusivo.
Va detto però che la nuova legge, con alcune disposizioni in essa contenute, a
volte, tende a favorire gli accordi tra genitori, stabilendo che le decisioni
di maggior interesse dei figli devono essere assunte da entrambi i coniugi e
solo in caso di disaccordo, dal giudice, altre volte, limita i poteri del
giudice stesso ed, altre ancora, li amplia.
Per le decisioni di ordinaria amministrazione, poi, sarà il giudice a stabilire
se la potestà potrà essere esercitata separatamente.
Grazie ai criteri sanciti dal nuovo 4° comma dell’art. 155 cod. civ., le parti
avranno una base normativa più solida per sottoporre al giudice opportuni temi
di indagine sulle proprie condizioni economiche.
Il nuovo art. 155 cod. civ. prevede che l’assegno periodico per il mantenimento
dei figli, che finora è stato pressoché automatico, dovrà essere versato
soltanto “ove necessario” e al fine di realizzare “il principio di
proporzionalità” rispetto ai redditi di ciascun genitore e non soltanto dei
redditi, in quanto dovranno essere presi in considerazione anche altri
parametri assai interessanti, quali il “tempo di permanenza presso ciascun
genitore” e “le risorse economiche di entrambi” la valenza economica dei
compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Per la prima volta, pertanto, è stato inserito il principio in base al quale
l'assegno perequativo è stabilito secondo una serie di parametri molto precisi
e lo si è fatto al fine di evitare che vi fosse una rendita di posizione
precostituita e ingiustificata, secondo quei criteri che la stessa
giurisprudenza ha individuato, nel tempo, in materia.
Per la quantificazione dell’assegno comunque, si stanno anche approntando
apposite tabelle elaborate su base ISTAT, da utilizzare in mancanza di accordo
diretto, per ottenere stime oggettive, uniformi e prevedibili.
Deciderà in merito alla assegnazione della casa coniugale. Il potere
decisionale del giudice dovrà essere esercitato nel rispetto preliminarmente
dell’interesse del minore e tenendo conto del titolo di proprietà e di come
sono stati regolati i rapporti economici.
All’art.155 c.c., sexies, laddove prevede che il giudice, con il consenso delle
parti, possa rinviare la decisione relativa ai provvedimenti di cui all’art.155
c.c., per consentire che le parti raggiungano un accordo in sede di mediazione.
Per la prima volta, il codice civile, il giudice, ove le informazioni di
carattere economico fornite dal genitore non risultino sufficientemente
documentate, potrà ordinare gli accertamenti di polizia tributaria, onde
intervenire in tutte le occasioni nelle quali il genitore, tenuto ad adempiere
ad un dovere di tipo economico, tenti di sottrarsi.
Si aggiunge che è prevista la possibilità di intervenire anche nei confronti
dei terzi ai quali siano eventualmente stati intestati beni per impedire la
verifica ed il controllo.
Nel testo di legge all'esame si prevede che tutte le volte vi sia un
inadempimento da parte dei genitori degli obblighi su di essi incombenti, il
giudice interverrà a sanzionare detti comportamenti inosservanti.
Sono state individuate per la prima volta nel panorama normativo delle sanzioni
di tipo economico nei confronti del genitore inadempiente e a favore del figlio
consentendo, così, una protezione molto maggiore e più consolidata ai casi di
inadempienza.
E’ previsto, altresì, la richiesta di risarcimento del danno a favore del
minore, liquidato in via equitativa dal giudice.
Potrà inoltre il giudice modificare i provvedimenti in caso di inadempienza.
Per la prima volta nel nostro ordinamento è stata, poi, prevista l'audizione
del minore da parte del giudice come uno dei doveri istruttori, sul presupposto
che non si può sottrarre al giudice la possibilità di un minimo controllo sulla
capacità del minore di esprimere la sua volontà.
Affinchè venga disposto un affidamento esclusivo, che prima era la regola,
secondo il nuovo art. 155 bis cod. civ. il giudice dovrà però motivare il fatto
che “l’affidamento all’altro genitore sia contrario all’interesse del minore”.
Quindi, per disporre l’affidamento esclusivo, laddove non sussistano situazioni
particolari, d’ora in poi i giudici dovranno sostenere che solo uno dei
genitori sia idoneo a conservare l’affidamento della prole.
Sono stati inoltre introdotti dei nuovi principi, secondo i quali è consentito
a ciascuno dei genitori chiedere, in qualsiasi momento e pertanto anche in sede
di modifica degli accordi precedentemente raggiunti, l’affidamento esclusivo.
L’art. 709 ter c.p.c., richiama espressamente l’istituto della lite temeraria:
d’ora in poi il giudice, nei casi di ricorsi per affidamento esclusivo
palesemente infondati, potrà ricorrere all’art. 96 c.p.c-.
Gli accordi delle parti sono soggetti a revisione ovviamente tramite ricorso al
giudice ed i provvedimenti di quest’ultimo sono revocabili, modificabili
impugnabili nei modi previsti dalla legge, norma di salvaguardia delle parti.
L’art.155 c.c.non specifica, infatti, dettagliatamente il significato di
esercizio separato della potestà che il giudice potrà disporre per le questioni
di ordinaria amministrazione. Dunque, si tratta di una possibilità che, nella
pratica, potrebbe allontanare il genitore non convivente dalla prole fino a
fare rientrare dalla finestra l'affido esclusivo che è appena uscito dalla
porta.
Viene poi attenuato il potere dispositivo delle parti ed accentuarsi il potere
ufficioso del giudice.