Cenni sull’affidamento dei figli minori in Europa
Le modalità di affidamento della prole nei procedimenti di separazione e
divorzio sono al centro di un acceso dibattito istituzionale e di un crescente
interesse da parte di studiosi e operatori sociali. L’attenzione è rivolta, in
particolare, all’istituto dell’affidamento congiunto. Negli ultimi anni molti
Paesi europei hanno modificato il proprio diritto di famiglia, riconoscendo la
condivisione della potestà genitoriale come la soluzione più idonea a tutelare
gli interessi dei figli minori coinvolti nella crisi del legame coniugale dei
propri genitori .
In alcuni degli Stati che hanno scelto di percorrere questa strada, il ricorso
all’affidamento congiunto è divenuto quasi la regola generale, mentre
l’affidamento esclusivo ad un solo coniuge l’eccezione, riservata ai casi in
cui non vi sia accordo tra i coniugi e sia richiesta l’emanazione di un
provvedimento in materia o sia ritenuto comunque necessario a tutela degli
interessi del minore.
Francia: l’affidamento congiunto, introdotto come possibilità
nel 1987, è divenuto la regola dal 1993.
Inoltre, una legge del 2002 ha previsto la possibilità di stabilire una doppia
residenza per il minore.
Inghilterra e Galles: con l’entrata in vigore nel 1991 del
Children Act del 1989, i coniugi dopo il divorzio continuano ad esercitare
congiuntamente la potestà genitoriale. Prima di allora prevaleva, in generale,
l’affidamento esclusivo alla madre, disposto tra il 1988 e il 1990 mediamente
in circa il 74% dei casi. L’affidamento ad entrambi i coniugi coinvolgeva circa
il 18% dei figli minori, mentre quello al padre circa l’8%. Il Children Act
sostituisce ai concetti di affidamento (custody) e visita (access) quelli di
domiciliazione (residence) e relazione (contact). La strada percorsa è quella
del minore intervento possibile da parte del giudice, previsto solo nel caso
non vi sia accordo tra i coniugi e sia richiesta l’emanazione di un
provvedimento relativo alla custodia del minore (nel 2001 le corti inglesi
hanno emesso 6.634 contact orders e 2.867 residence orders). (Fonte: Office for
National Statistics, “Marriage, divorce and adoption statistics”, Review of the
Registrar General on marriage, divorces and adoptions in England and Wales,
2001).
Germania: è una legge del 16 dicembre del 1997, entrata in
vigore nel 1998, a prevedere il mantenimento della potestà congiunta nel caso
del venir meno dell’unione coniugale o di fatto. È prevista anche la
possibilità che uno dei genitori chieda l’esercizio esclusivo della potestà
genitoriale, in tal caso è il giudice a decidere. Nel 2003, il giudice tedesco
è stato chiamato a decidere in merito all’affidamento in circa il 16% dei casi
di divorzio con figli minori, rispetto ai quali ha disposto l’affidamento
congiunto nel 15%, quello esclusivo alla madre nel 74%, quello al padre nel 6%
e a terzi nel restante 5%. La legge tedesca prevede che i figli minori che
abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età possano opporsi alla domanda di
affidamento esclusivo. (Fonte: Statistisches Bundesamt, Fachserie 10, R2.2,
2003).
Olanda: dal 1998 l’affidamento congiunto costituisce la regola
generale e si ricorre a quello esclusivo in via eccezionale, a seguito di una
specifica richiesta del coniuge che deve essere particolarmente motivata. In
precedenza l’affidamento congiunto costituiva l’eccezione e doveva essere
richiesto espressamente dai coniugi all’atto del divorzio. Nel 1995 il 71% dei
figli minori veniva affidato in via esclusiva alla madre, ma nel 2001 la
percentuale è scesa al 3%, a favore del mantenimento del regime di condivisione
della potestà genitoriale vigente durante il matrimonio, disposto per il 96%
dei casi.
(Fonte: Statistics Netherlands, Statistical Yearbook of the Netherlands 2004).