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EDILIZIA E URBANISTICA
Legge
17 agosto 1942, n. 1150 (in Gazz. Uff., 16 ottobre, n. 244).
- Legge urbanistica (1) (2) (3) (4).
(1)
Vedi art. 21 l. 28 gennaio 1977, n. 10, il quale, tra l'altro, ha sostituito
all'espressione «licenza edilizia» quella di «concessione».
(2)
Con d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli
enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia delle
opere pubbliche, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato.
(3)
A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa
espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in
Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del
Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa
espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il
tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE.
Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in
decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24
giugno 1998, n. 213).
(4)
A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito
delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg.
30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali
del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione
assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999,
cit.).
TITOLO
I
ORDINAMENTO
STATALE DEI SERVIZI URBANISTICI
Articolo
1
Disciplina
dell'attività urbanistica e suoi scopi.
L'assetto
e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere
nel territorio [del Regno] (1) sono disciplinati dalla presente legge.
Il
Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attività urbanistica anche allo
scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città,
il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di
frenare la tendenza all'urbanesimo (2).
(1)
Della Repubblica italiana.
(2)
Vedi ora d.p.r. 15 gennaio 1972, n.8.
Articolo
2
Competenza
consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
[Il
Consiglio superiore dei lavori pubblici è l'organo di consulenza tecnica del
Ministero dei lavori pubblici per i progetti e le questioni di interesse urbanistico]
(1).
(1)
Articolo da ritenersi abrogato dall'art. 52, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112
a seguito della devoluzione delle funzioni alle regioni.
Articolo
3
Istituzione
delle Sezioni urbanistiche compartimentali.
Nelle
sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio civile e degli Uffici decentrati
del Ministero dei lavori pubblici sono istituite Sezioni urbanistiche rette
da funzionari del ruolo architetti, ingegneri, urbanistici del Genio civile.
Le
Sezioni urbanistiche compartimentali promuovono, vigilano e coordinano l'attività
urbanistica nella rispettiva circoscrizione.
Articolo
4
Piani
regolatori e norme sull'attività costruttiva.
La
disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali,
dei piani regolatori comunali e delle norme sull'attività costruttiva edilizia,
sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti.
Capo
II
PIANI
TERRITORIALI DI COORDINAMENTO
Articolo
5
Formazione
ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento.
[Allo
scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate
parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà
di provvedere, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla
compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro
di ogni singolo piano.
Nella
formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio
considerato, in rapporto principalmente:
a)
alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali
vincoli o limitazioni di legge;
b)
alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di
particolare natura ed importanza;
c)
alla rete delle principali linee di comunicazioni stradali, ferroviarie, elettriche,
navigabili esistenti e in programma.
I
piani, elaborati d'intesa con le altre Amministrazioni interessate e previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati per decreto
Reale (2) su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col
Ministro per le comunicazioni (1), quando interessino impianti ferroviari,
e col Ministro per le corporazioni (3), ai fini della sistemazione delle zone
industriali nel territorio nazionale.
Il
decreto di approvazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno
(4), ed allo scopo di dare ordine e disciplina anche all'attività privata,
un esemplare del piano approvato deve essere depositato, a libera visione
del pubblico, presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto
o in parte, nell'ambito del piano medesimo] (5).
(1)
Ora, Ministro dei trasporti e della navigazione.
(2)
Ora decreto del Presidente della Repubblica.
(3)
Ora, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(4)
Ora della Repubblica italiana.
(5)
Articolo da ritenersi abrogato dall'art. 53, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112
a seguito della devoluzione delle funzioni alle regioni.
Articolo
6
Durata
ed effetti dei piani territoriali di coordinamento.
Il
piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e può
essere variato con decreto Reale (1) previa la osservanza della procedura
che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge (2).
I
Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di
un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo
il rispettivo piano regolatore comunale.
(1)
Ora decreto del Presidente della Repubblica.
(2)
Questo regolamento non è stato mai emanato.
Capo
III
PIANI
REGOLATORI COMUNALI
Sezione
I
PIANI
REGOLATORI GENERALI
Articolo
7
Contenuto
del piano generale.
Il
piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale.
Esso deve indicare essenzialmente:
1)
la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili
e dei relativi impianti;
2)
la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone
destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli
e dei caratteri da osservare in ciascuna zona (1);
3)
le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali
servitù (1);
4)
le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere
ed impianti di interesse collettivo o sociale (1);
5)
i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
6)
le norme per l'attuazione del piano (2).
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 1999, n. 179, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dei seguenti numeri,
dell'art. 40 successivo e dell'art. 2, comma 1, l. 19 novembre 1968, n.
1187, nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli
urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità,
senza la previsione di indennizzo.
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 19 novembre 1968, n. 1187.
Articolo
8
Formazione
del piano regolatore generale.
I
Comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio
territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di
procedere alla formazione del piano non è soggetta a speciale approvazione
e diviene esecutiva in conformità dell'art. 3 della L. 9 giugno 1947, n. 530;
la spesa conseguente è obbligatoria (1).
La
formazione del piano è obbligatoria per tutti i Comuni compresi in appositi
elenchi da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto
con i Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
Il
primo elenco sarà approvato non oltre un anno dall'entrata in vigore della
presente legge.
I
Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla
nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro
tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui è stato approvato il
rispettivo elenco, nonché alla deliberazione di adozione del piano stesso
entro i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori
pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto
ministeriale (2).
Trascorso
ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il caso di proroga
non superiore ad un anno concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta
motivata del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi
da adottarsi entro il termine di 30 giorni (2).
Decorso
quest'ultimo termine il prefetto, d'intesa con il provveditore regionale alle
opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti,
ovvero per l'adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti
necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici
(2).
Nel
caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni
al Comune, quest'ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel
termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano
le disposizioni dei commi precedenti (2).
Nel
caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano, il prefetto
promuove d'intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche l'iscrizione
d'ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale (2).
Il
piano regolatore generale è approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero
dei lavori pubblici (2).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 1, l. 6 agosto 1967, n. 765.
(2)
I commi dal quarto al nono così sostituiscono gli originari commi quarto,
quinto e sesto, per effetto dell'art. 1, l. 6 agosto 1967, n. 765.
Articolo
9
Pubblicazione
del progetto di piano generale.
Osservazioni.
Il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato
nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante
i quali chiunque ha facoltà di prendere visione. L'effettuato deposito è reso
noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione
della presente legge.
Fino
a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni
le Associazioni sindacali e gli altri Enti pubblici ed istituzioni interessate.
Articolo
10
Approvazione
del piano regolatore.
Il
piano regolatore generale è approvato con decreto del Ministro per i lavori
pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (1).
Con
lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Comune, le modifiche
che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche
essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti
all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione
del Consiglio comunale, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili
per assicurare:
a)
il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma
dell'articolo 6, secondo comma;
b)
la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse
dello Stato;
c)
la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed
archeologici;
d)
l'osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-quinquies, sesto e ottavo
comma e 41-sexies della presente legge (2).
Le
modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il Ministro per la
pubblica istruzione (3), che può anche dettare prescrizioni particolari per
singoli immobili di interesse storico-artistico (2).
Le
proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti
le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il quale entro
novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio
comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al
Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni (2).
Nelle
more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla
legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie
(2).
Il
decreto di approvazione del piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
Regno (4). Il deposito del piano approvato, presso il Comune, a libera visione
del pubblico, è fatto nei modi e termini stabiliti dal regolamento.
Nessuna
proposta di variante al piano approvato può aver corso se non sia intervenuta
la preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici che potrà
concederla, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in vista di
sopravvenute ragioni che determinino la totale o parziale inattualità del
piano medesimo o la convenienza di migliorarlo.
Non
sono soggette alla preventiva autorizzazione le varianti, anche generali,
intese ad adeguare il piano approvato ai limiti e rapporti fissati con i decreti
previsti dall'ultimo comma dell'articolo 41-quinquies e dall'articolo 41-septies
della presente legge nonché le modifiche alle norme di attuazione e le varianti
parziali che non incidano sui criteri informatori del piano stesso (5).
La
variazione del piano è approvata con la stessa procedura stabilita per l'approvazione
del piano originario.
(1)
Comma così sostituito dall'art. 1, l. 1º giugno 1971, n. 291.
(2)
Comma aggiunto dopo il primo dall'art. 3, l. 6 agosto 1967, n. 765.
(3)
Ora per i beni e le attività culturali.
(4)
Della Repubblica italiana.
(5)
Comma aggiunto dall'art. 1, l. 1º giugno 1971, n. 291.
Articolo
11
Durata
ed effetti del piano generale.
Il
piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato.
I
proprietari degli immobili hanno l'obbligo di osservare nelle costruzioni
e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate
nel piano.
(Omissis)
(1).
(1)
Comma abrogato dall'art. 4, l. 6 agosto 1967, n. 765.
Articolo
12
Piani
regolatori generali intercomunali.
Quando
per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati edilizi di due o più Comuni
contermini si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti
l'assetto urbanistico dei Comuni stessi, il Ministro per i lavori pubblici
può, a richiesta di una delle Amministrazioni interessate o di propria iniziativa,
disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale.
In
tal caso il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, determina:
a)
l'estensione del piano intercomunale da formare;
b)
quale dei Comuni interessati debba provvedere alla redazione del piano stesso
e come debba essere ripartita la relativa spesa.
Il
piano intercomunale deve, a cura del Comune incaricato di redigerlo, essere
pubblicato nei modi e per gli effetti di cui all'art. 9 in tutti i Comuni
compresi nel territorio da esso considerato.
Deve
inoltre essere comunicato ai podestà degli stessi Comuni perché deliberino
circa la sua adozione.
Compiuta
l'ulteriore istruttoria a norma del regolamento di esecuzione della presente
legge, il piano intercomunale è approvato negli stessi modi stabiliti dall'art.
10 per l'approvazione del piano generale comunale (2).
(1)
Ora, ai Consigli comunali.
(2)
Vedi, l'art. 1, d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8.
Sezione
II
PIANI
REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI
Articolo
13
Contenuto
dei piani particolareggiati.
[Il
piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di
esecuzione nei quali devono essere indicate le reti stradali e i principali
dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati:
le
masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;
gli
spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
gli
edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro
o a bonifica edilizia;
le
suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata
nel piano;
gli
elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;
la
profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva
ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze
future.
Ciascun
piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato dalla relazione
illustrativa e dal piano finanziario di cui al successivo articolo 30.] (1)
(1)
Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente
alle norme riguardanti l'espropriazione, a decorrere dal 30 giugno 2003,
ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni,
in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo
14
Compilazione
dei piani particolareggiati.
[I
piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a cura del Comune e debbono
essere adottati dal podestà (1) con apposita deliberazione.
È
però in facoltà del prefetto di prefiggere un termine per la compilazione
dei piani particolareggiati riguardanti determinate zone.
Contro
il decreto del prefetto il podestà (2) può ricorrere, entro 30 giorni, al
Ministro per i lavori pubblici.] (3)
(1)
Ora, dal Consiglio comunale.
(2)
Ora dal Sindaco.
(3)
Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente
alle norme riguardanti l'espropriazione, a decorrere dal 30 giugno 2003,
ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni,
in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo
15
Pubblicazione
dei piani particolareggiati.
[Opposizioni.
I piani particolareggiati devono essere depositati nella Segreteria del Comune
per la durata di 30 giorni consecutivi.
L'effettuato
deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento
di esecuzione della presente legge.
Fino
a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate
opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani ed osservazioni
da parte delle Associazioni sindacali interessate.] (1)
(1)
Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente
alle norme riguardanti l'espropriazione, a decorrere dal 30 giugno 2003,
ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni,
in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo
16
Approvazione
dei piani particolareggiati.
[I
piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono approvati
con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione
urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte dei Comuni
(1).
Con
decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per
l'interno e per la pubblica istruzione (2) può essere disposto che l'approvazione
dei piani particolareggiati di determinati Comuni avvenga con decreto del
Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici. Le determinazioni in tal caso sono assunte entro 80 giorni dalla
presentazione del piano da parte dei Comuni (1).
I
piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla
legge 1º giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico
o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze
naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero
al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del
Ministro per i lavori pubblici (1).
Le
eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle Soprintendenze
sono presentate entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano
particolareggiato di esecuzione (1).
Col
decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo,
non maggiore di anni 10, entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere
attuato ed i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.
Con
il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche
che siano conseguenti all'accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero
siano riconosciute indispensabili per assicurare:
1)
la osservanza del piano regolatore generale;
2)
il conseguimento delle finalità di cui al secondo comma lettera b), c), d)
del precedente articolo 10;
3)
una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità della
zona (3).
Le
modifiche di cui al punto 2), lettera c), del precedente comma, sono adottate
sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione
a seconda che l'approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale
alle opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici (3).
Le
modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione
ai sensi dell'articolo 15 al Comune, il quale entro novanta giorni adotta
le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa
pubblicazione del primo giorno festivo, è trasmessa nei successivi quindici
giorni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche od al Ministero dei
lavori pubblici che adottano le relative determinazioni entro 90 giorni (3).
L'approvazione
dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle
opere in essi previste.
Il
decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato
nella segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun
proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dall'annuncio
dell'avvenuto deposito.
Le
varianti ai piani particolareggiati devono essere approvate con la stessa
procedura.] (4)
(1)
I primi quattro commi così sostituiscono gli originari commi primo e secondo
per effetto dell'art. 5, l. 6 agosto 1967, n. 765.
(2)
Ora per i beni e le attività culturali.
(3)
Comma aggiunto, dopo l'originario comma terzo, dall'art. 5, l. 6 agosto
1967, n. 765.
(4)
Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente
alle norme riguardanti l'espropriazione, a decorrere dal 30 giugno 2003,
ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni,
in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo
17
Validità
dei piani particolareggiati.
[Decorso
il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato questo
diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo
soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione
di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti
e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.
Ove
il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assesto
della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso
di termine, la compilazione potrà essere disposta dal prefetto a norma del
secondo comma dell'art. 14 (1).] (2)
(1)
Cfr. l. 22 ottobre 1971, n. 865 ed art. 1, d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8
che ha trasferito tali compiti alle regioni.
(2)
Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente
alle norme riguardanti l'espropriazione, a decorrere dal 30 giugno 2003,
ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni,
in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Sezione
III
NORME
PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI COMUNALI
Articolo
18
Espropriabilità
delle aree urbane.
[In
conseguenza dell'approvazione del piano regolatore generale i Comuni, allo
scopo di predisporre l'ordinata attuazione del piano medesimo, hanno facoltà
di espropriare entro le zone di espansione dell'aggregato urbano di cui al
n. 2 dell'art. 7 le aree inedificate e quelle su cui insistano costruzioni
che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere
provvisorio.
(Omissis)
(1).
(Omissis)
(1).
(Omissis)
(1).] (2)
(1)
Comma abrogato dall'art. 26, l. 22 ottobre 1971, n. 865. Vedi, ora, art.
35, l. 865/71 citata.
(2)
Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente
alle norme riguardanti l'espropriazione, a decorrere dal 30 giugno 2003,
ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni,
in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo
19
Diritto
di prelazione degli ex proprietari sulle aree urbane espropriate.
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 26, l. 22 ottobre 1971, n. 865. Vedi, ora, art.
35, l. 865/71 citata. Abrogazione confermata dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno
2001, n. 327, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione.
Articolo
20
Sistemazioni
edilizie a carico dei privati. Procedura coattiva.
[Per
l'esecuzione delle sistemazioni previste dal piano particolareggiato che consistano
in costruzioni, ricostruzioni o modificazioni d'immobili appartenenti a privati,
il podestà (1) ingiunge ai proprietari eseguire i lavori entro un congruo
termine.
Decorso
tale termine il podestà (1) diffiderà i proprietari rimasti inadempienti,
assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i lavori non risultino
ancora eseguiti, il Comune potrà procedere all'espropriazione.
Tanto
l'ingiunzione quanto l'atto di diffida di cui al primo ed al secondo comma
devono essere trascritti all'Ufficio dei registri immobiliari.] (2)
(1)
Ora, Sindaco.
(2)
Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente
alle norme riguardanti l'espropriazione, a decorrere dal 30 giugno 2003,
ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni,
in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo
21
Attribuzione
ai privati di aree già pubbliche.
[Le
aree che per effetto della esecuzione di un piano particolareggiato cessino
di far parte del suolo pubblico, e che non si prestino da sole ad utilizzazione
edilizia, accedono alla proprietà di coloro che hanno edifici o terreni confinanti
con i detti relitti, previo versamento del prezzo che sarà determinato nei
modi da stabilirsi dal regolamento di esecuzione della presente legge, in
rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
Il
Comune ha facoltà di espropriare in tutto o in parte l'immobile al quale debbono
essere incorporate le aree di cui al precedente comma, quando il proprietario
di esso si rifiuti di acquistarle o lasci inutilmente decorrere, per manifestare
la propria volontà il termine che gli sarà prefisso con ordinanza podestarile
(1) nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.] (2)
(1)
Ora, del Sindaco.
(2)
Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente
alle norme riguardanti l'espropriazione, a decorrere dal 30 giugno 2003,
ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni,
in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo
22
Rettifica
dei confini.
[Il
podestà (1) ha facoltà di notificare ai proprietari delle aree fabbricabili
esistenti in un determinato comprensorio, l'invito a mettersi d'accordo per
una modificazione dei confini fra le diverse proprietà, quando ciò sia necessario
per l'attuazione del piano regolatore.
Decorso
inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica per dare la prova del
raggiunto accordo, il Comune può procedere alle espropriazioni indispensabili
per attuare la nuova delimitazione delle aree.] (2)
(1)
Ora, Sindaco.
(2)
Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente
alle norme riguardanti l'espropriazione, a decorrere dal 30 giugno 2003,
ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni,
in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo
23
Comparti
edificatori.
[Indipendentemente
dalla facoltà prevista dall'articolo precedente il Comune può procedere, in
sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato o successivamente
nei modi che saranno stabiliti nel regolamento ma sempre entro il termine
di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unità
fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo
speciali prescrizioni.
Formato
il comparto, il podestà (1) deve invitare i proprietari a dichiarare entro
un termine fissato nell'atto di notifica se intendano procedere da soli, se
proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio alla edificazione
dell'area e alle trasformazioni degli immobili in esso compresi secondo le
dette prescrizioni.
A
costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti,
in base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto.
I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto
mediante la espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti.
Quando
sia decorso inutilmente il termine stabilito nell'atto di notifica il Comune
procederà all'espropriazione del comparto.
Per
l'assegnazione di esso, con l'obbligo di provvedere ai lavori di edificazione
o di trasformazione a norma del piano particolareggiato, il Comune indirà
una gara fra i proprietari espropriati sulla base di un prezzo corrispondente
alla indennità di espropriazione aumentata da una somma corrispondente all'aumento
di valore derivante dall'approvazione del piano regolatore.
In
caso di diserzione della gara, il Comune potrà procedere all'assegnazione
mediante gara aperta a tutti od anche, previa la prescritta autorizzazione,
mediante vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a quello posto
a base della gara fra i proprietari espropriati.] (2)
(1)
Ora, Sindaco.
(2)
Articolo abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, limitatamente
alle norme riguardanti l'espropriazione, a decorrere dal 30 giugno 2003,
ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni,
in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo
24
Aree
private destinate alla formazione di vie e piazze.
Per
la formazione delle vie e piazze previste nel piano regolatore può essere
fatto obbligo ai proprietari delle aree latistanti di cedere, a scomputo del
contributo di miglioria da essi dovuto, il suolo corrispondente a metà della
larghezza della via o piazza da formare fino a una profondità massima di metri
15.
Quando
il detto suolo non gli appartenga, il proprietario dell'area latistante sarà
invece tenuto a rimborsare il Comune della relativa indennità di espropriazione,
fino alla concorrenza del contributo di miglioria (1) determinato in via provvisoria.
Qualora
alla liquidazione del contributo di miglioria (1), questo risulti inferiore
al valore delle aree cedute o dell'indennità di esproprio rimborsata, il Comune
dovrà restituire la differenza.
(1)
Questo contributo è stato soppresso dall'art. 1, l. 9 ottobre 1971, n. 825.
Si veda ora il d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643, istitutivo dell'INVIm.
Articolo
25
Vincolo
su aree sistemate a giardini privati.
Le
aree libere sistemate a giardini privati adiacenti a fabbricati possono essere
sottoposte al vincolo dell'inedificabilità anche per una superficie superiore
a quella di prescrizione secondo la destinazione della zona. In tal caso,
e sempre che non si tratti di aree sottoposte ad analogo vincolo in forza
di leggi speciali, il Comune è tenuto al pagamento di un'indennità per il
vincolo imposto oltre il limite delle prescrizioni di zona.
Articolo
26
Sospensione
o demolizione di opere difformi dal piano regolatore.
[Quando
siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa,
opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore, del programma
di fabbricazione od alle norme del regolamento edilizio, il Ministro per i
lavori pubblici per i Comuni capoluoghi di Provincia, o il provveditore regionale
alle opere pubbliche, per gli altri Comuni, possono disporre la sospensione
o la demolizione delle opere, ove il Comune non provveda nel termine all'uopo
fissato. I provvedimenti di demolizione sono emessi, previo parere rispettivamente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo,
entro cinque anni dalla dichiarazione di abitabilità o di agibilità e per
le opere eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge entro
cinque anni da quest'ultima data.
I
provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a mezzo dell'ufficiale
giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura
civile, al titolare della licenza o in mancanza di questa al proprietario
della costruzione, nonché al direttore dei lavori ed al titolare dell'impresa
che li ha eseguiti o li sta eseguendo e comunicati all'Amministrazione comunale.
La
sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della
notifica. Entro tale periodo di tempo il Ministro per i lavori pubblici, o
il provveditore regionale alle opere pubbliche, nel caso di cui al primo comma
del presente articolo, adotta i provvedimenti necessari per la modifica delle
costruzioni o per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione
cessa di avere efficacia.
I
provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono resi noti al pubblico
mediante affissione nell'albo pretorio del Comune.
Con
il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa in
pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale
il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni
penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale
termine, il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle
opere pubbliche nel caso di cui al primo comma del presente articolo, dispone
la esecuzione in danno dei lavori.
Le
spese relative all'esecuzione in danno sono riscosse con le norme stabilite
dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle spese
sono solidalmente obbligati il committente, il titolare dell'impresa che ha
eseguito i lavori e il direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai
detti soggetti e comunicato al Comune la non conformità delle opere rispetto
alla licenza edilizia (1).] (2)
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 6, l. 6 agosto 1967, n. 765.
(2)
Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380,
a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002,
n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo
27
Annullamento
di autorizzazione comunali.
[Entro
dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali
che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore o del
programma di fabbricazione od a norme del regolamento edilizio, ovvero in
qualsiasi modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse
possono essere annullati, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico della legge
comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383,
con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i
lavori pubblici di concerto con quello per l'interno.
Per
le deliberazioni ed i provvedimenti comunali anteriori alla entrata in vigore
della presente legge, il termine di dieci anni decorre dalla data della stessa.
Il
provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento
delle violazioni di cui al primo comma, ed è preceduto dalla contestazione
delle violazioni stesse al titolare della licenza, al proprietario della costruzione
e al progettista, nonché alla Amministrazione comunale con l'invito a presentare
controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
In
pendenza delle procedure di annullamento il Ministro per i lavori pubblici
può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a
mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal
Codice di procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare
all'Amministrazione comunale. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia
se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto
di annullamento di cui al primo comma.
Intervenuto
il decreto di annullamento si applicano le disposizioni dell'articolo 26.
Il
termine per il provvedimento di demolizione è stabilito in sei mesi dalla
data del decreto medesimo.
Al
pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell'articolo 26 sono solidalmente
obbligati il committente ed il progettista delle opere.
I
provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono
resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del Comune
(1).] (2)
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 7, l. 6 agosto 1967, n. 765.
(2)
Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380,
a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002,
n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo
28
Lottizzazione
di aree.
Prima
dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione
di cui all'articolo 34 della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione
dei terreni a scopo edilizio (1).
Nei
Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano
regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato
di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata
dal Comune previo nulla osta del provveditore regionale alle opere pubbliche,
sentita la Sezione urbanistica regionale, nonché la competente Soprintendenza
(1).
L'autorizzazione
di cui al comma precedente può essere rilasciata anche dai Comuni che hanno
adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale, se
entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici la
competente autorità non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti
di piani di lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero al
programma di fabbricazione adottato (1).
Con
decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per
l'interno e per la pubblica istruzione può disporsi che il nullaosta all'autorizzazione
di cui ai precedenti commi venga rilasciato per determinati Comuni con decreto
del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici (1).
L'autorizzazione
comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a
cura del proprietario, che preveda:
1)
la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per
le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della legge
29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie
per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo
n. 2;
2)
l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione
secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie
per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione
all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
3)
i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la
esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;
4)
congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla
convenzione (1).
La
convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e
forme di legge (1).
Il
rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato
all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria
relative ai lotti stessi (1).
Sono
fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate
sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme
di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966 (1).
Il
termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario
è stabilito in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso (1).
Le
autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima dell'entrata in
vigore della presente legge e relative a lottizzazioni per le quali non siano
stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati
al quinto comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di
dette convenzioni (1).
Nei
Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore
generale anche se non si è provveduto alla formazione del piano particolareggiato
di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree
fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine
un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede
alla compilazione d'ufficio (1).
Il
progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l'Autorità comunale
abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari
delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica,
se l'accettino. Ove manchi tale accettazione, il podestà (2) ha facoltà di
variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati
o di procedere alla espropriazione delle aree.
(1)
I primi undici commi così sostituiscono gli originari primo e secondo comma
per effetto dell'art. 8, l. 6 agosto 1967, n. 765.
(2)
Ora, il Consiglio comunale.
Articolo
29
Conformità
delle costruzioni statali alle prescrizioni del piano regolatore comunale.
Compete
al Ministero dei lavori pubblici accertare che le opere da eseguirsi da Amministrazioni
statali non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore e
del regolamento edilizio vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono.
A
tale scopo le Amministrazioni interessate sono tenute a comunicare preventivamente
i progetti al Ministero dei lavori pubblici.
Articolo
30
Approvazione
del piano finanziario.
Il
piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell'articolo 18,
ed i piani particolareggiati previsti dall'articolo 13 sono corredati da una
relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per la acquisizione
delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del
piano (1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 9, l. 6 agosto 1967, n. 765.
Capo
IV
NORME
REGOLATRICI DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA
Articolo
31
Licenza
di costruzione. Responsabilità comune del committente e dell'assuntore dei lavori.
[Chiunque
intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare,
modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di
opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco.
Per
le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo,
ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione
dei lavori pubblici, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito
il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni
del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio
comunale in cui esse ricadono.
Per
le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta
sempre la licenza del sindaco.
(Omissis)
(1).
La
concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza
delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni
dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati
di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni
oggetto della licenza.
Le
determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono
essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento
delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi
richiesti dal sindaco.
Scaduto
tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il
diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.
Dell'avvenuto
rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione
nell'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella
quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i
termini per l'impugnativa.
Chiunque
può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e
dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza
edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti
o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati
di esecuzione.
La
licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro
tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovrà presentare
istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.
L'entrata
in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze
in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati
iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.
Il
committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore
dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali
di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate
nella licenza edilizia (2).] (3)
(1)
Comma abrogato dall'art. 18, penultimo comma, l. 28 febbraio 1985, n. 47.
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 10, l. 6 agosto 1967, n. 765.
(3)
Articolo abrogato dall'art. 136, comma 1, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380,
a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002,
n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo
32
Attribuzione
del podestà (1) per la vigilanza sulle costruzioni.
Il
podestà (1) esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio
del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge
e dei regolamenti, alle prescrizioni, del piano regolatore comunale ed alle
modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varrà per
tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo
che ritenga opportuno adottare.
Qualora
sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive,
il podestà (1) ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti
che risultano necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa
in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un
mese dalla notificazione di esso il podestà non abbia adottato e notificato
i provvedimenti definitivi.
Nel
caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione
il podestà (1) può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica
compartimentale ordinarne le demolizione a spese del contravventore senza
pregiudizio delle sanzioni penali.
Quando
l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da amministrazioni statali
o dal Partito Nazionale Fascista (2) ed organizzazioni proprie e dipendenti,
il podestà (1) ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti del
precedente articolo 29.
(1)
Ora, Sindaco.
(2)
Soppresso dal r.d.l. 2 agosto 1943, n. 704.
Articolo
33
Contenuto
dei regolamenti edilizi comunali.
[I
Comuni debbono con regolamento edilizio provvedere, in armonia, con le disposizioni
contenute nella presente legge e nel testo unico delle leggi sanitarie approvato
con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, a dettare norme precipuamente sulle seguenti
materie, tenendo, se ne sia il caso, distinte quelle riguardanti nucleo edilizio
esistente da quelle riguardanti la zona di ampliamento e il restante territorio
comunale:
1)
la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia
comunale;
2)
la presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione
di fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello
per le nuove costruzioni;
3)
la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di
costruzione in armonia con le leggi in vigore;
4)
l'altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone;
5)
gli eventuali distacchi da fabbricati vicini e dal filo stradale;
6)
l'ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;
7)
le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;
8)
l'aspetto dei fabbricati e il decorso dei servizi ed impianti che interessano
l'estetica dell'edilizia urbana, tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari,
impianti igienici di uso pubblico, ecc.;
9)
le norme igieniche di particolare interesse edilizio;
10)
le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri
cittadini o lungo determinate vie o piazze;
11)
la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati
e di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e
da queste visibili;
12)
l'apposizione e la conservazione dei numeri civici;
13)
le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l'esecuzione
delle opere edilizie, per l'occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel
pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio,
ecc.;
14)
la vigilanza sull'esecuzione dei lavori per assicurare l'osservanza delle
disposizioni delle leggi e dei regolamenti.
Nei
Comuni provvisti del piano regolatore edilizio deve altresì disciplinare:
la
lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche dei vari tipi di
costruzione previsti dal piano regolatore;
l'osservanza
di determinati caratteri architettonici, e la formazione di complessi edilizi
di carattere unitario, nei casi in cui ciò sia necessario per dare conveniente
attuazione al piano regolatore;
la
costruzione e la manutenzione di strade private non previste nel piano regolatore.]
(1)
(1)
Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380,
a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002,
n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo
34
Programma
di fabbricazione per i Comuni sprovvisti di piano regolatore.
I
Comuni sprovvisti di piano regolatore dovranno includere nel proprio regolamento
edilizio un programma di fabbricazione, con l'indicazione dei limiti di ciascuna
zona, secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonché con la precisazione
dei tipi edilizi propri di ciascuna zona. Potranno anche indicare le eventuali
direttrici di espansione.
Articolo
35
Termine
per uniformare i regolamenti edilizi comunali alle norme della presente legge.
I
Comuni che hanno un regolamento edilizio sono tenuti ad uniformarlo alle disposizioni
della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Qualora
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non sia stato
adempiuto a quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 e dal precedente comma
del presente articolo, il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore
a sei mesi concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta del Comune,
convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro
il termine di 30 giorni (1).
Decorso
questo ultimo termine il prefetto nomina un commissario per la designazione
dei progettisti, di intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche,
ovvero per la adozione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione
o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del regolamento
stesso al Ministero dei lavori pubblici (1).
Nel
caso in cui il regolamento edilizio e l'annesso programma di fabbricazione
redatti dal Comune, ovvero d'ufficio, vengano restituiti per modifiche o rielaborazioni
al Comune stesso, questo provvede, nel termine di 90 giorni dalla restituzione,
ad adottare le proprie determinazioni. Trascorso tale termine, si applicano
le disposizioni di cui ai commi precedenti (1).
Nel
caso di compilazione d'ufficio, il prefetto promuove d'intesa con il provveditore
regionale alle opere pubbliche la iscrizione d'ufficio, nel bilancio comunale,
della spesa occorrente per la redazione o rielaborazione del regolamento edilizio
e del programma di fabbricazione (1).
(1)
Gli attuali commi dal secondo al quarto così sostituiscono l'originario
comma secondo per effetto dell'art. 11, l. 6 agosto 1967, n. 765.
Articolo
36
Approvazione
dei regolamenti edilizi comunali.
I
regolamenti edilizi dei Comuni sono approvati con decreto del provveditore
regionale alle opere pubbliche sentita la Sezione urbanistica regionale e
la competente Soprintendenza entro il termine di 180 giorni dalla presentazione.
Il
Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno e
per la pubblica istruzione (1) può disporre l'approvazione del regolamento
edilizio di determinati Comuni con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore
del lavori pubblici e il Ministero della pubblica istruzione (1).
Con
il decreto di approvazione possono essere introdotte nel regolamento edilizio
e nel programma di fabbricazione le modifiche che siano ritenute indispensabili
ai fini di cui al secondo comma, lettere b), c), d), dell'articolo 10.
Le
modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentita la competente Soprintendenza
o il Ministro per la pubblica istruzione (1) a seconda che l'approvazione
avvenga con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure
del Ministro per i lavori pubblici.
Le
modifiche di cui al precedente comma sono comunicate al Comune interessato,
il quale entro 60 giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione
del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo,
è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.
Il
Ministro per i lavori pubblici o il provveditore regionale alle opere pubbliche
adottano i provvedimenti di loro competenza entro 90 giorni dalla presentazione
del progetto del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione
(2).
(1)
Ora per i beni e le attività culturali.
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 12, l. 6 agosto 1967, n. 765.
TITOLO
III
DETERMINAZIONE
DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
Articolo
37
Rinvio
alla legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità.
Per
le espropriazioni dipendenti dall'attuazione dei piani regolatori approvati
in base alla presente legge la relativa indennità sarà determinata a norma
della legge 25 giugno 1965, n. 2359, salvo il disposto degli articoli seguenti.
Articolo
38
Valutazione
dell'indennità per le aree urbane espropriabili.
Per
la determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree di cui all'art.
18, non si terrà conto degli incrementi di valore attribuibili sia direttamente
che indirettamente all'approvazione del piano regolatore generale ed alla
sua attuazione.
Articolo
39
Lavori
di miglioramento eseguiti dopo l'approvazione del piano particolareggiato.
Agli
effetti della determinazione della indennità di espropriazione non si tiene
conto degli aumenti di valore dipendenti da lavori eseguiti nell'immobile
dopo la pubblicazione del piano particolareggiato, a meno che i lavori stessi
non siano stati, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della
presente legge, riconosciuti necessari per la conservazione dell'immobile
e per accertare esigenze dell'igiene e della incolumità pubblica.
Articolo
40
Oneri
e vincoli non indennizzabili.
Nessun
indennizzo è dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano regolatore
generale nonché per le limitazioni e per gli oneri relativi all'allineamento
edilizio delle nuove costruzioni (1).
Non
è dovuta indennità neppure per la servitù di pubblico passaggio che il Comune
creda di imporre sulle aree di portici delle nuove costruzioni e di quelle
esistenti. Rimangono a carico del Comune la costruzione e manutenzione del
pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitù (2).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 5, l. 19 novembre 1968, n. 1187.
(2)
La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 1999, n. 179, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del presente articolo,
dei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 7 precedente e dell'art. 2, comma 1, l. 19
novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consente all'Amministrazione
di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione
o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI
GENERALI E TRANSITORIE
Articolo
41
Sanzioni
penali.
Salvo
quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme
dei regolamenti locali di igiene, si applica:
a)
l'ammenda fino a lire 1.000.000 per l'inosservanza delle norme, prescrizioni
e modalità esecutive previste nell'art. 32 primo comma (1);
b)
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 2.000.000 nei casi di inizio
dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di
sospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 28 (1).
Qualora
non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione
delle opere eseguite senza la licenza di costruzione e in contrasto con questa,
si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale
delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio tecnico
erariale.
La
disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso
di annullamento della licenza.
I
proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi
dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero
dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma
(2).
(1)
Vedi ora l'art. 17, l. 28 gennaio 1977, n. 10, nel testo sostituito dall'art.
20, l. 28 febbraio 1985, n. 47.
(2)
Articolo così sostituito dall'art. 13, l. 6 agosto 1967, n. 765.
Articolo
41/bis
I
professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale
o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano
regolatore generale o del programma di fabbricazione, assumere nell'ambito
del territorio del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione
di opere ed impianti pubblici.
Ogni
violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'ordine per i provvedimenti
amministrativi del caso (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 14, l. 6 agosto 1967, n. 765.
Articolo
41/ter
[Fatte
salve le sanzioni di cui agli articoli 32 e 41, le opere iniziate dopo l'entrata
in vigore della presente legge, senza la licenza o in contrasto con la stessa,
ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle
agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti né di contributi o altre
provvidenze dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni
di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola
unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato
rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di
fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati
di esecuzione.
È
fatto obbligo al Comune di segnalare all'Intendenza di finanza, entro tre
mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta della licenza di abitabilità
o di agibilità, ovvero dall'annullamento della licenza, ogni inosservanza
alla presente legge comportante la decadenza di cui al comma precedente.
Il
diritto dell'Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in
misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo
si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione, da parte della
Intendenza di finanza, della segnalazione del Comune.
In
caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile
dei danni nei confronti degli aventi causa (1).] (2)
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 15, l. 6 agosto 1967, n. 765.
(2)
Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380,
a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002,
n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo
41/quater
[I
poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio
possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici
o di interesse pubblico e sempre con l'osservanza dell'art. 3 della legge
21 dicembre 1955, n. 1357.
L'autorizzazione
è accordata dal sindaco previa deliberazione del Consiglio comunale (1).]
(2)
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 16, l. 6 agosto 1967, n. 765.
(2)
Articolo abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380,
a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002,
n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Articolo
41/quinquies
[Nei
Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione,
la edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni:
a)
il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la
misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile,
se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri sono definiti
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione
del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche
e la Soprintendenza competente, e di un decimo di metro cubo per ogni metro
quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre parti
del territorio;
b)
gli edifici non possono comprendere più di tre piani;
c)
l'altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi
pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini
non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire.]
(1)
[Per
le costruzioni di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il Ministro per
i lavori pubblici può disporre con proprio decreto, sentito il Comitato di
attuazione del piano di costruzione di abitazione per i lavoratori agricoli
dipendenti, limitazioni diverse da quelle previste dal precedente comma.]
(1)
[Le
superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi non possono superare
un terzo dell'area di proprietà.] (1)
[Le
limitazioni previste ai commi precedenti si applicano nei Comuni che hanno
adottato il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione fino
ad un anno dalla data di presentazione al Ministero dei lavori pubblici. Qualora
il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione sia restituito
al Comune, le limitazioni medesime si applicano fino ad un anno dalla data
di nuova trasmissione al Ministero dei lavori pubblici.] (1)
[Qualora
l'agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o di particolare
pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o
restauro, senza alterazioni di volumi. Le aree libere sono inedificabili fino
all'approvazione del piano regolatore generale.] (1)
Nei
Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione,
nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre
metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite
altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi
ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito
piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona
e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella
zona stessa.
[Le
disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto hanno applicazione
dopo un anno dalla entrata in vigore della presente legge. Le licenze edilizie
rilasciate nel medesimo periodo non sono prorogabili e le costruzioni devono
essere ultimate entro due anni dalla data di inizio dei lavori.] (1)
In
tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o
della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili
di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti
massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggi.
I
limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali
omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello
per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede
di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro
sei mesi dall'entrata in vigore della medesima (2).
(1)
Comma abrogato dall'art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere
dal 30 giugno 2003, ai sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv.,
con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
(2)
Articolo aggiunto dall'art. 17, l. 6 agosto 1967, n. 765.
Articolo
41/sexies
Nelle
nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse,
debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore
ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 18, l. 6 agosto 1967, n. 765 e poi così sostituito
dall'art. 1, l. 24 marzo 1989, n. 122.
Articolo
41/septies
Fuori
del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nell'edificazione distanze
minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio della
strada.
Dette
distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici
di concerto con i Ministri per i trasporti (1) e per l'interno, entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il rapporto alla natura
delle strade ed alla classificazione delle strade stesse, escluse le strade
vicinali e di bonifica.
Fino
alla emanazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano a tutte
le autostrade le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 24 luglio 1961,
n. 729. Lungo le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati
è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi
specie a distanza inferiore alla metà della larghezza stradale misurata dal
ciglio della strada con un minimo di metri cinque (2).
(1)
Ora dei trasporti e della navigazione.
(2)
Articolo aggiunto dall'art. 19, l. 6 agosto 1967, n. 765.
Articolo
41/octies
Il
controllo della Giunta provinciale amministrativa sulle deliberazioni dei
Consigli comunali, assunte ai sensi della presente legge, viene esercitato
entro il termine di 90 giorni dalla data di trasmissione della deliberazione.
In mancanza di provvedimenti entro detto termine la deliberazione si intende
approvata (1)
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 20, l. 6 agosto 1967, n. 765.
Articolo
42
Validità
dei piani regolatori precedentemente approvati.
Il
termine assegnato per l'attuazione dei piani regolatori, approvati prima della
data di entrata in vigore della presente legge, resta limitata a dieci anni
dalla data stessa (1) nel caso in cui esso venga a scadere oltre detto periodo.
Trascorso
tale termine, i Comuni interessati devono procedere alla revisione del piano
regolatore esistente od alla formazione di un nuovo piano regolatore secondo
le norme della presente legge.
(1)
Termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 1960 dall'art. 1, l. 19 dicembre
1957, n. 1231.
Articolo
43
Servizi
tecnici comunali o consorziali.
Entro
un decennio dall'entrata in vigore della presente legge per i Comuni sprovvisti
di personale tecnico, qualora se ne riconosca la necessità, verrà provveduto
ad assicurare il disimpegno delle mansioni di carattere tecnico nei modi e
nelle forme che saranno stabiliti con separate disposizioni.
Articolo
44
Norme
integrative e di esecuzione della legge.
Con
decreti Reali (1), su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto
coi Ministri interessati, saranno emanati, a termini degli articoli 1 e 3
della legge 31 gennaio 1926, n. 100, il regolamento di esecuzione della presente
legge, nonché le norme complementari ed integrative della legge stessa, che
si rendessero necessarie.
(1)
Del Presidente della Repubblica.
Articolo
45
Disposizioni
finali.
(Omissis)
(1).
Sono
abrogate tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente
legge o con essa incompatibili.
(1)
Comma abrogato dall'art. 2, l. 1º giugno 1971, n. 291.