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EDILIZIA E URBANISTICA
EDILIZIA RESIDENZIALE
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (in Suppl. ordinario n.
239 alla Gazz. Uff., 20 ottobre, n. 245). - Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) (1).
(1) Il
termine di entrata in vigore del presente testo unico è stato prorogato
prima al 30 giugno 2002 dall'art. 5-bis, D.L. 23 novembre 2001, n. 411,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi al 30 giugno
2003 dall'art. 2, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla
relativa legge di conversione. Successivamente, l'entrata in vigore delle
disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente testo unico
(artt. 107-121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4,
D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione,
e poi al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La
proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Preambolo
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli
articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo
7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettere
d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il
punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto l'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 105 e n. 112-quinquies;
Visto l'articolo
1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la
legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numeri 12, 14, 46, 47, 48, 51
e 52;
Visti gli
articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Visto il
decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in
materia di edilizia;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di edilizia;
Vista la
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
Vista la
legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
Vista la
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
Visto il
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94;
Visto l'articolo
4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni;
Visto il
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Vista la
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
Vista la
legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
Vista la
legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
Visto l'articolo
24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
Vista la
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
Viste le
preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;
Sentita
la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Udito il
parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza generale del 29 marzo 2001;
Acquisito
il parere della competente commissione della Camera dei deputati e decorso
inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente
commissione del Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio
2001;
Su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per i lavori pubblici
e per i beni e le attività culturali;
Emana il seguente decreto:
Articolo
1
(L) Ambito
di applicazione
1. Il presente
testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni
per la disciplina dell'attività edilizia.
2. Restano
ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le altre normative
di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
3. Sono
fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in
materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di
impianti produttivi.
Articolo
2
(L) Competenze
delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni
esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto
dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni
contenute nel testo unico.
2. Le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano
la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli
statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni,
anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino
in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto
ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni,
nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo
3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attività
edilizia.
5. In nessun
caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate nel senso
della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o
comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti
alla data della sua entrata in vigore.
Articolo
3
(L) Definizioni
degli interventi edilizi
(legge 5
agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini
del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi
di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere
di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
b) "interventi
di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare
e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare
ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino
i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche
delle destinazioni di uso;
c) "interventi
di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti
a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante
un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso
con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino
e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) "interventi
di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi
ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono
ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con
la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (1);
e) "interventi
di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.
Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la
costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento
di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per
gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli
interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti
diversi dal comune;
e.3) la
realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi,
che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione
di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per
i servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione
di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati
come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili,
e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli
interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici,
in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle
aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino
la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la
realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti
per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui
consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli
"interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire
l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno
dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni
di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici
generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
(1) Lettera
così modificata dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo
4
(L) Regolamenti
edilizi comunali
(legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento
che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la
disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto
delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità
degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
2. Nel
caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento
indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
Articolo
5
(R) Sportello
unico per l'edilizia
(decreto-legge
5 ottobre 1993, n.98,
art. 4, commi
1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre
1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27 luglio
1934, n.
1265)
1. Le amministrazioni
comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche
mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V,
Titolo II (1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire
un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti
fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni
tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta
di permesso o di denuncia di inizio attività.
2. Tale
ufficio provvede in particolare:
a) alla
ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio
di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato
in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità,
nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti
degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire
informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione
di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che
consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica,
alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure
previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo
stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni
utili disponibili;
d) all'adozione,
nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali
di attuazione;
e) al rilascio
dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni
attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a
carattere urbanistico, paesaggisticoambientale, edilizio e di qualsiasi altro
tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia
del territorio;
f) alla
cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni
chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza
o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione
della parte seconda del testo unico.
3. Ai fini
del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, l'ufficio
di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già
allegati dal richiedente:
a) il parere
dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione
ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere
dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa
antincendio.
4. L'ufficio
cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati,
necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero
di detti assensi rientrano, in particolare:
a) le autorizzazioni
e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni
in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b) l'assenso
dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia
contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui
all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione
del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento
e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea
doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l'autorizzazione
dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio
marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
e) gli
atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi
su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso
manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali,
si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490;
f) il parere
vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive
modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale
previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella
laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina
e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g) il parere
dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli
assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
i) il nulla-osta
dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo
6
(L) Attività
edilizia libera
(legge 28
gennaio 1977, n. 10, art.9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art.
7, commi 1 e 2;
decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, com-ma 4, convertito in
legge 25
marzo 1982, n. 94)
1. Salvo
più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti
urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i
seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi
di manutenzione ordinaria;
b) interventi
[...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino
la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere
temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico
o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Articolo
7
(L) Attività
edilizia delle pubbliche amministrazioni
(legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3;
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34;
decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81;
decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;
decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. Non si
applicano le disposizioni del presente titolo per:
a) opere
e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata
e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo
delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato,
sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
b) opere
pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su
aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi
dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi
pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche
ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, e successive modificazioni;
c) opere
pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta
comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Articolo
8
(L) Attività
edilizia dei privati su aree demaniali
(legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)
1. La realizzazione
da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata
dalle norme del presente testo unico.
Articolo
9
(L) Attività
edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
(legge n.
10 del 1977, art. 4, ultimo comma;
legge n.
457 del 1978, art. 27, ultimo comma)
1. Salvi
i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle
norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni
sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli
interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo
3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;
b) fuori
dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel
limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro;
in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non
può comunque superare un decimo dell'area di proprietà.
2. Nelle
aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi
previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione,
oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli
interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente
testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali
ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più
edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti,
purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del
comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla
percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione
concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di
cui alla sezione II del capo II del presente titolo.
Capo
II
Sezione
I
Nozione
e caratteristiche
Articolo
10
(L) Interventi
subordinati a permesso di costruire
(legge n.
10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono
subordinati a permesso di costruire:
a) gli
interventi di nuova costruzione;
b) gli
interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli
interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici,
ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino
mutamenti della destinazione d'uso (1).
2. Le regioni
stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni
fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso
di costruire o a denuncia di inizio attività.
3. Le regioni
possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione
all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al
preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni
regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 44.
(1) Lettera
così modificata dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo
11
(L) Caratteristiche
del permesso di costruire
(legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6;
legge 23
dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2,
come sostituito
dall'art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
1. Il permesso
di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo
per richiederlo.
2. Il permesso
di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi
causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti
reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. È irrevocabile
ed è oneroso ai sensi dell'articolo 16.
3. Il rilascio
del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.
Articolo
12
(L) Presupposti
per il rilascio del permesso di costruire
(art. 4,
comma 1, legge n. 10 del 1977;
art. 31,
comma 4, legge n. 1150 del 1942;
articolo
unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)
1. Il permesso
di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici,
dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso
di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione
primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse
nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere
all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento
oggetto del permesso.
3. In caso
di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire
con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione
in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi
tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque
anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all'amministrazione
competente all'approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di
pubblicazione.
4. A richiesta
del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale,
con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la
sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti
urbanistici.
Articolo
13
(L) Competenza
al rilascio del permesso di costruire
(legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1;
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109;
legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater)
1. Il permesso
di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione
disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 21, comma
2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini
stabiliti.
Articolo
14
(L) Permesso
di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
(legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater,
introdotto
dall'art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
decreto legislativo
n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lettera b);
legge 21
dicembre 1955, n. 1357, art. 3)
1. Il permesso
di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente
per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione
del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute
nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.
2. Dell'avvio
del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La deroga,
nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare
esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra
i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali
ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di
cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Articolo
15
(R) Efficacia
temporale e decadenza del permesso di costruire
(legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5;
legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 11)
1. Nel permesso
di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine
per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del
titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata
non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono
essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei
alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade
di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza
venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento
motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare
o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando
si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi
finanziari.
3. La realizzazione
della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata
al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le
stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività
ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo
del contributo di costruzione.
4. Il permesso
decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo
che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre
anni dalla data di inizio.
Sezione
II
Contributo
di costruzione
Articolo
16
(L) Contributo
per il rilascio del permesso di costruire
(legge 28
gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge
5 agosto 1978, n. 457, art. 47;
legge 24
dicembre 1993, n. 537, art. 7;
legge 29
settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1,
lettere b)
e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge
11 marzo
1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, art.
58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61,
comma 2)
1. Salvo
quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire
comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli
oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità
indicate nel presente articolo.
2. La quota
di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune
all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato,
può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il
titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite
dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio
indisponibile del comune (2).
3. La quota
di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio,
è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal
comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione
del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce
per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza
ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle
caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle
destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti
e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies,
penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.
5. Nel
caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione
e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via
provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni
cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali,
in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione
primaria, secondaria e generale.
7. Gli
oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade
residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete
di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione,
spazi di verde attrezzato.
7-bis.
Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano
i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni,
salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle
regioni. (1)
8. Gli
oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili
nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per
l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali,
chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi
di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature
sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati
allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali,
pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo
di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni
con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti
dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo
4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni
identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate
nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali
sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non
superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni
regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di
costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota
di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata
dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni
e della loro destinazione ed ubicazione.
10. Nel
caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato
in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune
in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine
di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi
di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i
comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione
ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni
ai sensi del comma 6.
(1) Comma
aggiunto dall'art. 40, comma 9, l. 1° agosto 2002, n. 166.
(2) Comma
così modificato dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo
17
(L) Riduzione
o esonero dal contributo di costruzione
(legge 28
gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9;
decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9,
convertito
in legge 25 marzo 1982, n. 94;
legge 24
marzo 1989, n. 122, art. 11;
legge 9 gennaio
1991, n. 10, art. 26, comma 1;
legge n.
662 del 1996, art. 2, comma 60)
1. Nei casi
di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti,
il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota
degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni,
a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e
canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo
18.
2. Il contributo
per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per
la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti
indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo
di costruzione non è dovuto:
a) per
gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze,
in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore
agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio
1975, n. 153;
b) per
gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore
al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per
gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale
realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
d) per
gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati
a seguito di pubbliche calamità;
e) per
i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti
rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica
e ambientale.
4. Per
gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo
di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Articolo
18
(L) Convenzione-tipo
(legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 8;
legge 17
febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6)
1. Ai fini
del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia
abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo,
con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi
tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni
comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione
delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione
dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così
come definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di urbanizzazione,
nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli
oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione
dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati
per la cessione degli alloggi;
d) la durata
di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
2. La regione
stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree,
in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di
costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16.
3. Il titolare
del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione,
sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti
di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.
4. I prezzi
di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi
del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza
non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi
di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
5. Ogni
pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di
locazione è nulla per la parte eccedente.
Articolo
19
(L) Contributo
di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
(legge 28
gennaio 1977, n. 10, art. 10)
1. Il permesso
di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali
o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi
comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere
di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento
dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione
dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali
opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri
che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b)
dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il permesso
di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche,
commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione
di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata
ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento
del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi
tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora
la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di
quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17, venga comunque modificata
nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione
è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata
con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
Articolo
20
(R) Procedimento
per il rilascio del permesso di costruire
(decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. La domanda
per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti
legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico
corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli
elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano
i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione
circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in
cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica
in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello
unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile
del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo
l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro
sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento
cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti
pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, comma
3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente
e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una
proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile
del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di
costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entitarispetto al
progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere
tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla
richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto
ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta
di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del
termine di cui al comma 3.
5. Il termine
di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del
procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente
per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o
che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia
a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Nell'ipotesi
in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire
atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da
quelle di cui all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca
una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si
tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'articolo
25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il provvedimento
finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato
dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla
proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi
di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data
notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del
permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere,
secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
8. I termini
di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti,
nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione
del responsabile del procedimento.
9. Decorso
inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla
domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10. Il
procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento
per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici,
a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo
14.
10-bis.
Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di
cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione
della domanda (1).
(1) Comma
aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo
21
(R) Intervento
sostitutivo regionale
(decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. In caso
di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo 20, del provvedimento
conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, l'interessato
può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento,
richiedereallo sportello unico che il dirigente o il responsabile dell'ufficio
di cui all'articolo 13, si pronunci entro quindici giorni dalla ricezione
dell'istanza. Di tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del responsabile
del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale
il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.
2. Decorso
inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l'interessato può inoltrare
richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale,
nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede
nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine,
sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.
Capo
III
Denuncia
di inizio attività
Articolo
22
(L) Interventi
subordinati a denuncia di inizio attività
1. Sono
realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili
all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle
previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono,
altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi
di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano
la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute
nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica
ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali
denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento
relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere
presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
3. In alternativa
al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio
attività:
a) gli
interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli
interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora
siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale
in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in
vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione
deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza
si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione
venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata
l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli
interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti
urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni
a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo
delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le
sanzioni penali previste all'articolo 44.
5. Gli
interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai
sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri
interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui
al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e
parametri per la relativa determinazione.
6. La realizzazione
degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti
a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo
rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le
disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. È comunque
salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire
per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo
del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo
quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione
della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni
di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 37 (1).
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo
23
(R) Disciplina
della denuncia di inizio attività
1. Il proprietario
dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività,
almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo
sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma
di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri
la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati
e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti,
nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia
di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende
affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre
anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata
a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello
unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora
l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela
compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il
termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo
atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di
effetti.
4. Qualora
l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela
non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto
preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio
comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito
non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza
del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui
risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato
a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché
gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato
al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite,
notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento
e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità
giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la
facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o
le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica
ed edilizia.
7. Ultimato
l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato
di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si
attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di
inizio attività (1).
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo
24
(L) Certificato
di agibilità
(regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2,
come modificato
dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;
decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109;
legge 28
febbraio 1985 n. 47, art. 52, comma 1)
1. Il certificato
di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato
di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente
ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove
costruzioni;
b) ricostruzioni
o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi
sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma
1.
3. Con
riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso
di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività,
o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del
certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro (1).
4. Alla
domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata
copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta
in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo
25
(R) Procedimento
di rilascio del certificato di agibilità
(decreto
del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425;
legge 5 novembre
1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Entro
quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il
soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello
unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della
seguente documentazione:
a) richiesta
di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il
certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al
catasto;
b) dichiarazione
sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità
dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta
prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione
dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati
negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli
113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero
certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione
di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente
testo unico.
2. Lo sportello
unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda
di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi
degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro
trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione
dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente
documentazione:
a) certificato
di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b) certificato
del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante
la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di
cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione
indicata al comma 1;
d) dichiarazione
di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo
77, nonché all'articolo 82.
4. Trascorso
inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata
nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5,
comma 3, lettera a) (1). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione
del silenzio assenso è di sessanta giorni.
5. Il termine
di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del
procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta
di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione
o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di
trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo
26
(L) Dichiarazione
di inagibilità
(regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)
1. Il rilascio
del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione
di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Titolo
IV
VIGILANZA
SULL'ATTIVITÀ URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITÀ E SANZIONI
Capo
I
Vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Articolo
27
(L) Vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 4;
decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo
le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne
la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente
o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite
senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre
norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate
ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni
nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello
stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui
al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati
dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino
dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti
le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche
di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati
monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di
interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs.
29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le
opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità
assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del D.Lgs. 29 ottobre
1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o
delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180
giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi
delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (1).
3. Ferma
rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata,
dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza
delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che
ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi
articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine
di sospensione dei lavori.
4. Gli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono
realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia
apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta
violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità
giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente
ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle
opere e dispone gli atti conseguenti.
(1) Comma
così modificato dai commi 44, 45 e 46 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003,
n. 269.
Articolo
28
(L) Vigilanza
su opere di amministrazioni statali
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 5;
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Per le
opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di
cui all'articolo 27, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti (1), al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta
regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo
27.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo
29
(L) Responsabilità
del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del
direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate
a denuncia di inizio attività
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 6;
decreto-legge
23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis,
convertito
con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298;
decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12,
convertito
con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Il titolare
del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili,
ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità
delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente
al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite
dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie
e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione
delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili
dell'abuso.
2. Il direttore
dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti
la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione
delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione
stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto
al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare
all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso
contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza
la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di
sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
3. Per
le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il
progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di
dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma
1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale
per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Articolo
30
(L) Lottizzazione
abusiva
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 18;
decreto-legge
23 aprile 1985, n. 146, articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis;
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Si ha
lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate
opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi
in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati,
o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta
autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso
il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che,
per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del
terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero,
l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto
ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione
a scopo edifi-catorio.
2. Gli
atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali
relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati nè trascritti
nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il
certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche
riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti
nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area
di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato
di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un
anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno
dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. In caso
di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può
essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti
attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione
urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati,
ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento
urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
5. I frazionamenti
catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio
se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli
uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.
6. I pubblici
ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento,
anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie
inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni
dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato
al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito l'immobile.
7. Nel
caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza
la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle
aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone
la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere
in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti
tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi
novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma
7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile
del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere
alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni
concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli
atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il
provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati,
nè in forma pubblica nè in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo
stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta
inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale.
10. Le
disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti
presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si
applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e
fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi,
modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.
Articolo
31
(L) Interventi
eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni
essenziali
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 7;
decreto-legge
23 aprile 1985, n. 146, art. 2,
convertito,
con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298;
decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Sono
interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli
che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso
per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello
oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i
limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o
parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione
di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero
con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge
al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi
del comma 3.
3. Se il
responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello
stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e
l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti
di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può
comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente
costruita.
4. L'accertamento
dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma
3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente.
5. L'opera
acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione
consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e
sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
6. Per
gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi
statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita,
nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di
diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza
del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere
abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso.
Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore
del patrimonio del comune.
7. Il segretario
comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale,
i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto
dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative
ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria
competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale
del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso
d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della
inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero
protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27,
il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti
eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente
autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per
le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza
di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle
opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3 (1).
(1) Comma
aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo
32
(L) Determinazione
delle variazioni essenziali
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 8)
1. Fermo
restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono
quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che
l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti
condizioni:
a) mutamento
della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti
dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento
consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione
al progetto approvato;
c) modifiche
sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero
della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento
delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione
delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga
a fatti procedurali.
2. Non
possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla
entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione
interna delle singole unità abitative.
3. Gli
interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo
storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale,
nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali,
sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono
considerati variazioni essenziali.
Articolo
33
(L) Interventi
di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale
difformità
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 9;
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi
e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti
in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero
demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso
il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili
dell'abuso.
2. Qualora,
sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino
dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio
irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile,
conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla
data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27
luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato
con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla
base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i
comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo
all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non
comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad
uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento
del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora
le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza
del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile
dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario
organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro (1).
4. Qualora
le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi
nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,
il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente
alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa
la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di
cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni
dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
5. In caso
di inerzia, si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.
6. È comunque
dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.
6-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia
di inizio attività o in totale difformità dalla stessa (2).
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
(2) Comma
aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo
34
(L) Interventi
eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 12;
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Gli interventi
e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono
rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine
congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile
dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune
e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2. Quando
la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in
conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione
pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio
1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso
di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale,
determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi
diversi da quello residenziale.
2-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia
di inizio attività (1).
(1) Comma
aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo
35
(L) Interventi
abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 14;
decreto
legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis,
convertito
in legge 12 luglio 1991, n. 203;
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Qualora
sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di
cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero
in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio
dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio,
previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione
ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario
del suolo.
2. La demolizione
è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
3. Resta
fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali,
nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
3-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio
attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa (1).
(1) Comma
aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo
36
(L) Accertamento
di conformità
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 13)
1. In caso
di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità
da esso, in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività
nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino
alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34,
comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il
responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere
il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso,
sia al momento della presentazione della domanda (1).
2. Il rilascio
del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione,
del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità
a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi
di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con
riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla
richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni
decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
(1) Comma
così modificato dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo
37
(L) Interventi
eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento
di conformità
(art. 4,
comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993;
art. 10
della legge n. 47 del 1985)
1. La realizzazione
di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della
o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria
pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla
realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a
516 euro (1).
2. Quando
le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in
interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera
c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi
statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di
altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione
in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria
da 516 a 10329 euro (2).
3. Qualora
gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati,
compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale
2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero
per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione
in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1.
Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente
o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova
applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2
(2).
4. Ove
l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento
della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario
dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma,
non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro (2), stabilita dal responsabile
del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato
dall'agenzia del territorio.
5. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio
di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione,
comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro (2).
6. La mancata
denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti
in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui
agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui
all'articolo 36.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264] e successivamente così
modificato dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002, n. 301.
(2) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264].
Articolo
38
(L) Interventi
eseguiti in base a permesso annullato
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 11;
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. In caso
di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base
a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative
o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle
opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio,
anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione
comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente
o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di
impugnativa.
2. L'integrale
corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti
del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
2-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza
dei presupposti per la formazione del titolo (1).
(1) Comma
aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo
39
(L) Annullamento
del permesso di costruire da parte della regione
(legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 27,
come sostituito
dall'art. 7, legge 6 agosto 1967, n. 765;
decreto
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. Entro
dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali
che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici
o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia
vigente al momento della loro adozione, possono essere annullati dalla regione.
2. Il provvedimento
di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni
di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse
al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista,
e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine all'uopo
prefissato.
3. In pendenza
delle procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei
lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario,
nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai
soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione
cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia
stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma 1.
4. Entro
sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere
ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti
di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico
mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli
immobili e alle opere realizzate.
5-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti
urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni
dalla presentazione della denuncia di inizio attività (1).
(1) Comma
aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo
40
(L) Sospensione
o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
(legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 26,
come sostituito
dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765;
decreto
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. In caso
di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto
con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa
urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini
stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere
eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla
dichiarazione di agibilità dell'intervento.
2. Il provvedimento
di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del permesso o, in
mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori.
Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.
3. La sospensione
non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro
i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della
difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
4. Con
il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in pristino
o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il responsabile
dell'abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle
sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente
tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.
4-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio
attività o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici
o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del
termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività
(1).
(1) Comma
aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo
41
(L) Demolizione
di opere abusive
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5;
legge 23
dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56 ;
decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Entro
il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio
trasmette al prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile
dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino
dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo
di cui al comma 6 dell'articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni
statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco
delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo
dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione
catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo
di occupazione dell'immobile.
2. Il prefetto,
entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede
agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità
dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al
proprietario e al responsabile dell'abuso.
3. L'esecuzione
della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie
e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto.
I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano
i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto
può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche,
delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di
apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti ed il Ministro della difesa (1).
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 32, comma 49-ter, D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Articolo
42
(L) Ritardato
od omesso versamento del contributo di costruzione
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 3)
1. Le regioni
determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo
di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo
e non superiore al doppio.
2. Il mancato
versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo
16 comporta:
a) l'aumento
del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo
sia effettuato nei successivi centoventi giorni; (1)
b) l'aumento
del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine
di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta
giorni; (1)
c) l'aumento
del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine
di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta
giorni (1).
3. Le misure
di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel
caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano
ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
5. Decorso
inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede
alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo
43.
6. In mancanza
di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente
articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.
(1) Lettera
sostituita dall'art. 27, comma 17, l. 28 dicembre 2001, n. 448.
Articolo
43
(L) Riscossione
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 16)
1. I contributi,
le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente
testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione
coattiva delle entrate dell'ente procedente.
Articolo
44
(L) Sanzioni
penali
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20;
decreto-legge
23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con
modificazioni,
in legge 21 giugno 1985, n. 298)
1. Salvo
che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative,
si applica:
a) l'ammenda
fino a 20658 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità
esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai
regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire
(1);
b) l'arresto
fino a due anni e l'ammenda da 10328 a 103290 euro nei casi di esecuzione
dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli
stessi nonostante l'ordine di sospensione (1);
c) l'arresto
fino a due anni e l'ammenda da 30986 a 103290 euro nel caso di lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo
30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone
sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale,
in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso (1).
2. La sentenza
definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva,
dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto
e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la
lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione
nei registri immobiliari.
2-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla
stessa (2) (3).
(1) Lettera
così rettificata con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
(2) Comma
aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 (Gazz. Uff. 21 gennaio
2003, n. 16).
(3) Le
sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono state incrementate
del cento per cento ai sensi di quanto disposto dal comma 47 dell'art. 32,
D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo
45
(L) Norme
relative all'azione penale
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 22)
1. L'azione
penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati
esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.
2. Nel
caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria
di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del
tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese
dalla presentazione del ricorso (1).
3. Il rilascio
in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali
previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
(1) Il
presente comma era stato modificato dal comma 48 dell'art. 32, D.L. 30 settembre
2003, n. 269, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.
Articolo
46
(L) Nullità
degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata
dopo il 17 marzo 1985
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 17;
decreto-legge
23 aprile 1985, n. 146, art. 8)
1. Gli atti
tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali,
relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17
marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino,
per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o
del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi,
modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù (1).
2. Nel
caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una
sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria,
agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento
della sanzione medesima.
3. La sentenza
che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti
di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto
anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità
degli atti.
4. Se la
mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza
del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati,
essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto
successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione
omessa.
5. Le nullità
di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure
esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora
l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso
di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria
entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.
5-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22,
comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa (2).
(1) Il
presente comma era stato modificato dal comma 49 dell'art. 32, D.L. 30 settembre
2003, n. 269, poi soppresso dalla relativa legge di conversione.
(2) Comma
aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002, n. 301.
Articolo
47
(L) Sanzioni
a carico dei notai
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 21)
1. Il ricevimento
e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli
46 e 30 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dalla legge medesima.
2. Tutti
i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 30, sono
esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei
terreni; l'osservanza della formalità prevista dal comma 6 dello stesso articolo
30 tiene anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di
procedura penale (1).
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo
48
(L) Aziende
erogatrici di servizi pubblici
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 45)
1. È vietato
a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture
per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere
in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano
stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente
il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le
opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda
di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute
a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente
alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio
1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo
e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione
del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582 a 7746
euro 8 (1). Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in
luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta
copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale
risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.
3. Per
le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi
della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che
l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione
può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento
separato da allegarsi al contratto medesimo.
3-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa (2).
3-ter.
Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia,
è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari
cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione
di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le richieste
di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione
della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri
titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata,
corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo
di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione,
la sanzione pecuniaria da curo 10.000 ad curo 50.000 nei confronti delle aziende
erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582
ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia
imputabile la stipulazione dei contratti (3).
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
(2) Comma
aggiunto dall'art. 1, d.lg. 27 dicembre 2002, n. 301.
(3) Comma
aggiunto dall'art. 32, comma 49-quater, D.L. 30 settembre 2003, n. 269,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Articolo
49
(L) Disposizioni
fiscali
(legge 17
agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
1. Fatte
salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati
in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un
titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali
previste dalle norme vigenti, nè di contributi o altre provvidenze dello Stato
o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi,
cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il
due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni
e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore
generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
2. È fatto
obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre
mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta del certificato di agibilità,
ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante
la decadenza di cui al comma precedente (1).
3. Il diritto
dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura
ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive
col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
4. In caso
di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile
dei danni nei confronti degli aventi causa.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo
50
(L) Agevolazioni
tributarie in caso di sanatoria
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 46)
1. In deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia
di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati
dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento
di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione
cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di
sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta,
al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di permesso
in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal
comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare
al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria (1) copia del provvedimento
definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che
questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune
che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
2. In deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 49, per i fabbricati costruiti senza
permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente
annullato, si applica la esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (1),
qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere
in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere
dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne
faccia richiesta all'ufficio competente (1) del suo domicilio fiscale, allegando
copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta
rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione
della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve
presentare, entro novanta giorni da tale scadenza, all'ufficio competente
(1) copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo,
una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
3. La omessa
o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento
dell'imposta comunale sulgi immobili (1) e delle altre imposte dovute nella
misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.
4. Il rilascio
del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate,
produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti
di revoca o di decadenza previsti dall'articolo 49.
5. In attesa
del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria
degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell'interessato
alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda
di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme
dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente
comma.
6. Non
si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili (1)
e delle altre imposte eventualmente già pagate.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo
51
(L) Finanziamenti
pubblici e sanatoria
(legge 23
dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)
1. La concessione
di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa
nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente
in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa
per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di
sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.
PARTE
II
NORMATIVA
TECNICA PER L'EDILIZIA
Capo
I
Disposizioni
di carattere generale
Articolo
52
(L) Tipo
di strutture e norme tecniche
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1)
1. In tutti
i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono
essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi
costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche
riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con
il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri
generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli
edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi
e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità
costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per
la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini
sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate,
i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione
e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione
e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri,
costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
d) la protezione
delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora
vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura
portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati
dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori
terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione
rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme
parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme
tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in
vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo
53
(L) Definizioni
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma)
1. Ai fini
del presente testo unico si considerano:
a) opere
in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso
di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione
statica;
b) opere
in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture
in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente
uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare
permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere
a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto
o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
Articolo
54
(L) Sistemi
costruttivi
(legge 2
febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6, primo comma,
art. 7, primo
comma, art. 8, primo comma)
1. Gli edifici
possono essere costruiti con:
a) struttura
intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati
dei predetti materiali;
b) struttura
a pannelli portanti;
c) struttura
in muratura;
d) struttura
in legname.
2. Ai fini
di questo testo unico si considerano:
a) costruzioni
in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
b) strutture
a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli verticali
prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore
ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o
costruite in opera;
c) strutture
intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate
fra loro ed esternamente.
Articolo
55
(L) Edifici
in muratura
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)
1. Le costruzioni
in muratura devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra
gli elementi strutturali che le compongono, e di rigidezza complessiva secondo
le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo
56
(L) Edifici
con struttura a pannelli portanti
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)
1. Le strutture
a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito,
semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in
opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da controventamenti
opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o da lastre
in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere orientati
almeno secondo due direzioni distinte.
2. Il complesso
scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace
di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 85.
3. La trasmissione
delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature
metalliche.
4. L'idoneità
di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità, deve
essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.
Articolo
57
(L) Edifici
con strutture intelaiate
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 8,
secondo
periodo del primo comma, secondo, terzo e quarto comma)
1. Nelle
strutture intelaiate possono essere compresi elementi irrigidenti costituiti
da:
a) strutture
reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
b) elementi-parete
in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.
2. Gli
elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature
della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni
sismiche agli irrigidimenti stessi.
3. Il complesso
resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche
definite dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
4. Le murature
di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate
alle aste della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle norme
tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo
58
(L) Produzione
in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso
e di manufatti complessi in metallo
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 9)
1. Le ditte
che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale
o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni
indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo di darne
preventiva comunicazione al Servizio tecnico centrale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (1), con apposita relazione nella quale debbono:
a) descrivere
ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i
calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il
comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;
b) precisare
le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite
presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59;
c) indicare,
in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per
la esecuzione delle strutture;
d) indicare
i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo
59.
2. Tutti
gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati
onde si possa individuare la serie di origine.
3. Per
le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie,
i quali assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64,
comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere
ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i
calcoli relativi.
4. Le ditte
produttrici di tutti i manufatti di cui ai commi precedenti sono tenute a
fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio
dei loro manufatti.
5. La responsabilità
della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che
è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e l'indicazione
delle sue caratteristiche di impiego.
6. Il progettista
delle strutture è responsabile dell'organico inserimento e della previsione
di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo
59
(L) Laboratori
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli
effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a) i laboratori
degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria
e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio
di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi
e di protezione civile (Roma);
b-bis)
il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
(1)
b-ter)
il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano
(Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere
metalliche. (1)
2. Il Ministro
per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo,
altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese
quelle geotecniche su terreni e rocce.
3. L'attività
dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.
(1) Lettera
aggiunta dall'art. 5, l. 1° agosto 2002, n. 166.
Articolo
60
(L) Emanazione
di norme tecniche
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 21)
1. Il Ministro
per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale
delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali
si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.
Articolo
61
(L) Abitati
da consolidare
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 2)
1. In tutti
i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano
lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della
legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna
opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura,
possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente
ufficio tecnico della regione.
2. Le opere
di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente
ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese
anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere
richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
Articolo
62
(L) Utilizzazione
di edifici
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 28)
1. Il rilascio
della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati
di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato
da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta
rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.
Articolo
63
(L) Opere
pubbliche
1. Quando
si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente parte si applicano solo
nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del
1994, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544,
dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal d.m.
19 aprile 2000 n. 145.
Capo
II
Disciplina
delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed
a struttura metallica.
Sezione
I
Articolo
64
(L) Progettazione,
direzione, esecuzione, responsabilità
(legge n.
1086 del 1971, art. 1, quarto comma;
art. 2,
primo e secondo comma;
art. 3,
primo e secondo comma)
1. La realizzazione
delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta
stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per
la pubblica incolumità.
2. La costruzione
delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto
esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei
limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi
professionali.
3. L'esecuzione
delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto
nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi
sugli ordini e collegi professionali.
4. Il progettista
ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera
comunque realizzate.
5. Il direttore
dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno
la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza
delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali
impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa
in opera.
Articolo
65
(R) Denuncia
dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
(legge n.
1086 del 1971, articoli 4 e 6).
1. Le opere
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica,
prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello
unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico
regionale. (1)
2. Nella
denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del
progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3. Alla
denuncia devono essere allegati:
a) il progetto
dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino
in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo,
le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera
sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni
di sollecitazione;
b) una
relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore
dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature
dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello
unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una
copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
(1)
5. Anche
le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di
cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate,
prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma
e con gli allegati previsti nel presente articolo.
6. A strutture
ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita
presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento
degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati
delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo
59;
b) per
le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla
tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito
delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate
per copia conforme.
7. Lo sportello
unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione,
una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto
deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente
ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore
dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante
documentazione di cui al comma 6.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 25 febbraio 2002, n. 47].
Articolo
66
(L) Documenti
in cantiere
(legge n.
1086 del 1971, art. 5)
1. Nei cantieri,
dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma 1, a quello
di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati all'articolo
65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei
lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.
2. Della
conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il direttore
dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare periodicamente,
ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei
lavori.
Articolo
67
(L, comma
1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1. Tutte
le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque
interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo
deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo
da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione,
direzione, esecuzione dell'opera.
3. Contestualmente
alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto
a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto
dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico,
corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando
non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo
al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia
di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli
architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie
il collaudatore.
5. Completata
la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà
comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo
per effettuare il collaudo.
6. In corso
d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche
e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni.
7. Il collaudatore
redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre
copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente,
dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.
8. Per
il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare
all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.
Articolo
68
(L) Controlli
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 10)
1. Il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono
realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare
sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico (1): a
tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
2. Le disposizioni
del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello
Stato e per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio
tecnico con a capo un ingegnere.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264].
Articolo
69
(L) Accertamenti
delle violazioni
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 11)
1. I funzionari
e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti
nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente
o responsabile del competente ufficio comunale, verrà inoltrato all'Autorità
giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della regione per i provvedimenti
di cui all'articolo 70.
Articolo
70
(L) Sospensione
dei lavori
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 12)
1. Il dirigente
dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma
dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto
notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori
e al costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori
non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale
non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal
presente capo.
3. Della
disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente ufficio
comunale perché ne curi l'osservanza.
Articolo
71
(L) Lavori
abusivi
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 13)
1. Chiunque
commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal
presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3
e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032
euro (1).
2. È soggetto
alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1032 a 10329 euro
(1), chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o precompresso
o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo
58.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264].
Articolo
72
(L) Omessa
denuncia dei lavori
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 14)
1. Il costruttore
che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro (1).
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264].
Articolo
73
(L) Responsabilità
del direttore dei lavori
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 15)
1. Il direttore
dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 è
punito con l'ammenda da 41 a 206 euro (1).
2. Alla
stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione
al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo
65, comma 6.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264].
Articolo
74
(L) Responsabilità
del collaudatore
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 16)
1. Il collaudatore
che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, è punito con
l'ammenda da 51 a 516 euro (1).
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264].
Articolo
75
(L) Mancanza
del certificato di collaudo
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 17)
1. Chiunque
consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato
di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103
a 1032 euro (1).
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264].
Articolo
76
(L) Comunicazione
della sentenza
(legge 5
novembre 1971, n. 1086, art. 18)
1. La sentenza
irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata,
a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui è divenuta
irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale
dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.
Capo
III
Disposizioni
per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione
I
Eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati
Articolo
77
(L) Progettazione
di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
(legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 1)
1. I progetti
relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione
di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica,
sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni
tecniche previste dal comma 2.
2. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi
dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione
deve comunque prevedere:
a) accorgimenti
tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori,
ivi compresi i servoscala;
b) idonei
accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
c) almeno
un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione,
nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per
ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. È fatto
obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato
di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente
capo.
5. I progetti
di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, devono essere approvati dalla competente autorità
di tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo.
Articolo
78
(L) Deliberazioni
sull'eliminazione delle barriere architettoniche
(legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 2)
1. Le deliberazioni
che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette
ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma,
della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (1), nonché la realizzazione di percorsi
attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire
la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea
del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste
dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel
caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi
dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i
portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui
al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie
spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono
anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più
agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.
3. Resta
fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma,
del codice civile.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264].
Articolo
79
(L) Opere
finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga
ai regolamenti edilizi
(legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 3)
1. Le opere
di cui all'articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle
distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine
interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.
2. È fatto
salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907
del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati
alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso
comune.
Articolo
80
(L) Rispetto
delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
(legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 6)
1. Fermo
restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti
autorità a norma dell'articolo 94, l'esecuzione delle opere edilizie di cui
all'articolo 78, da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche,
di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta alla autorizzazione
di cui all'articolo 94. L'esecuzione non conforme alla normativa richiamata
al comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate.
Articolo
81
(L) Certificazioni
(legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 8;
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. Alle
domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale relative alla realizzazione di interventi di cui al presente
capo è allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione della propria
abitazione, nonché le difficoltà di accesso.
Sezione
II
Eliminazione
o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico
Articolo
82
(L) Eliminazione
o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico
(legge 5
febbraio 1992, n. 104, art. 24;
decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2;
decreto legislativo
n. 267 del 2000, articoli 107 e 109).
1. Tutte
le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico
che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui
alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni
di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla
sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (1), recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per
gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti
da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste
dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato
rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del
vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione
delle predette autorità.
3. Alle
comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti
edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo
22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità
alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle
barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio
del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla
verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal
tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere
di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o
all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma
di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. La richiesta
di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al
pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio
del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità
della dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte
le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in
difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione
delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate,
sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista,
il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità
ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in vigore della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate.
Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro (1) e con la sospensione
dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. I piani
di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati
con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare
riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della
segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
9. I comuni
adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo
27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle
disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei regolamenti
edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono
efficacia.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264].
Capo
IV
Provvedimenti
per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione
I
Norme per
le costruzioni in zone sismiche
Articolo
83
(L) Opere
disciplinate e gradi di sismicità
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 3;
articoli
54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo
n. 112 del 1998)
1. Tutte
le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità,
da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo
52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti,
con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto
con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. Con
decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con
il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti
i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi
valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione
delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.
3. Le regioni,
sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione
delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione
e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti
ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.
Articolo
84
(L) Contenuto
delle norme tecniche
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 4)
1. Le norme
tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83, da adottare
sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione
dei diversi gradi di sismicità, definiscono:
a) l'altezza
massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità
della zona ed alle larghezze stradali;
b) le distanze
minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
c) le azioni
sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli
elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
d) il dimensionamento
e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
e) le tipologie
costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.
2. Le caratteristiche
generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè
dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni
indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni
e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.
3. Per
le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi
al di fuori del-l'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti
per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.
4. Le norme
tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entità degli accertamenti
in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità.
Articolo
85
(L) Azioni
sismiche
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 9)
1. L'edificio
deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle
azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati
rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme
tecniche di cui all'articolo 83.
a) azioni
verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per
le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette
azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;
b) azioni
orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione
di due sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo
due direzioni ortogonali;
c) momenti
torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente dovuto
alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore
dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche
di cui all'articolo 83;
d) momenti
ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali
provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono
essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo
83.
Articolo
86
(L) Verifica
delle strutture
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 10)
1. L'analisi
delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo 85 è
effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti
dell'intera struttura.
2. Si devono
verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti
sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi,
ma con l'esclusione dell'azione del vento.
Articolo
87
(L) Verifica
delle fondazioni
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 11)
1. I calcoli
di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi
ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle
azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come specificato
dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo
88
(L) Deroghe
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 12)
1. Possono
essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui al precedente
articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita
istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni particolari,
che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute all'esigenza di
salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici.
2. La possibilità
di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico generale e le singole
deroghe devono essere confermate nei piani particolareggiati.
Articolo
89
(L) Parere
sugli strumenti urbanistici
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 13)
1. Tutti
i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione
e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente
ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati
prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate
prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica
della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche
del territorio.
2. Il competente
ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento
della richiesta dell'amministrazione comunale.
3. In caso
di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi
reso in senso negativo.
Articolo
90
(L) Sopraelevazioni
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 14)
1. È consentita,
nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione
di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione
risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione
di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli
portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del
presente testo unico (1).
2. L'autorizzazione
è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale
che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione
e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264].
Articolo
91
(L) Riparazioni
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 15)
1. Le riparazioni
degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza
alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.
2. I criteri
sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo
92
(L) Edifici
di speciale importanza artistica
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 16)
1. Per l'esecuzione
di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere
monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico,
siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Sezione
II
Vigilanza
sulle costruzioni in zone sismiche
Articolo
93
(R) Denuncia
dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
(legge n.
64 del 1974, articoli 17 e 19)
1. Nelle
zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni,
riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello
unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della
regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista,
del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla
domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente
firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo,
nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
3. Il contenuto
minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione.
In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti
e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli
delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni
dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto
deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono
essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le
ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera
di fondazione.
5. La relazione
sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in
quanto necessari.
6. In ogni
comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al
presente articolo.
7. Il registro
deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari,
ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.
Articolo
94
(L) Autorizzazione
per l'inizio dei lavori
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1. Fermo
restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località
sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti
di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione
scritta del competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione
è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune,
subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso
il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti
del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso
al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. I lavori
devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile
iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Sezione
III
Repressione
delle violazioni
Articolo
95
(L) Sanzioni
penali
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 20)
1. Chiunque
violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali
di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.
Articolo
96
(L) Accertamento
delle violazioni
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 21)
1. I funzionari,
gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, appena accertato un fatto
costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo
immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.
2. Il dirigente
dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti
di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'autorità giudiziaria
competente con le sue deduzioni.
Articolo
97
(L) Sospensione
dei lavori
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 22)
1. Il dirigente
del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti
di cui all'articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di
messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore
delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia
del decreto è comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale (1) ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
3. L'ufficio
territoriale del governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di cui al
comma 1, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario
per l'esecuzione dell'ordine di sospensione.
4. L'ordine
di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità
giudiziaria diviene irrevocabile.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264].
Articolo
98
(L) Procedimento
penale
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 23)
1. Se nel
corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità di
ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli
fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici
laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
o di altre amministrazioni statali.
2. Deve
essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente
ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un funzionario dipendente
che sia al corrente dei fatti.
3. Con
il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione
delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente
capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero
impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme
stesse, fissando il relativo termine.
Articolo
99
(L) Esecuzione
d'ufficio
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 24)
1. Qualora
il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo
98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente
ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l'assistenza della
forza pubblica, a spese del condannato.
Articolo
100
(L) Competenza
del presidente della Regione (1)
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 25)
1. Qualora
il reato sia estinto per qualsiasi causa, il presidente della Regione (1)
ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo
della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in
violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli
articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi
alle norme stesse.
2. In caso
di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 99.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264].
Articolo
101
(L) Comunicazione
del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 26)
1. Copia
della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti
disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente
ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza
è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.
Articolo
102
(L) Modalità
per l'esecuzione d'ufficio
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 27)
1. Per gli
adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in bilancio
una somma non inferiore a 25822 euro (1).
2. Al recupero
delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione
di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si
provvede a mezzo del competente ufficio comunale, in base alla liquidazione
dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione (1).
3. La riscossione
delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio
spettante al concessionario, è fatta mediante ruoli esecutivi (1).
4. Il versamento
delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio
dell'entrata.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264].
Articolo
103
(L) Vigilanza
per l'osservanza delle norme tecniche
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 29)
1. Nelle
località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83
gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici
tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali
e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati
a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare
che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso
dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione
a norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari
di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni
e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.
3. Eguale
obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando
accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente
coi detti incarichi.
Articolo
104
(L) Costruzioni
in corso in zone sismiche di nuova classificazione
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 30;
articoli
107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000)
1. Tutti
coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una
costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione
sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore
del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della
regione.
2. L'ufficio
tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta
la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneità
della parte già legittimamente realizzata a resistere all'azione delle possibili
azioni sismiche.
3. Nel
caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l'ufficio
tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso,
essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione;
nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica
vigente mediante le opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione può
anche essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore di apportare
le modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico regionale rilascia
apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.
4. Il presidente
della Regione (1) può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire,
ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma
3.
5. Qualora
l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire
con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata
alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico annulla
la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.
6. In caso
di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano
le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264].
Articolo
105
(L) Costruzioni
eseguite col sussidio dello Stato
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. L'inosservanza
delle norme del presente capo, nel caso di edifici per i quali sia stato già
concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche
la decadenza dal beneficio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto
alle prescrizioni di cui al presente capo.
Articolo
106
(L) Esenzione
per le opere eseguite dal genio militare
(legge 3
febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1. Per le
opere che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle disposizioni
di cui alle sezioni II e III del presente capo è assicurata dall'organo all'uopo
individuato dal Ministero della difesa.
Capo
V
Norme per
la sicurezza degli impianti (1)
(1) L'entrata
in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è
stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003,
n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi al 1°
gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non
si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Articolo
107
(L) Ambito
di applicazione
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)
1. Sono
soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli
edifici quale che ne sia la destinazione d'uso:
a) gli
impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli
impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti
di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli
impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido,
aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli
impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso,
di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli
impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile
gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli
impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi,
di scale mobili e simili;
g) gli
impianti di protezione antincendio (1).
(1) L'entrata
in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è
stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003,
n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi al 1°
gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non
si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Articolo
108
(L) Soggetti
abilitati
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 2;
al comma
3, l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136)
1. Sono
abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate,
regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio
delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali,
di cui all'articolo 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non
ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo
comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
3. Sono,
in ogni caso abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1, le
imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da
una Società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4. Possono
effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli
impianti di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti
negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo
quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (1).
(1) L'entrata
in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è
stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003,
n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi al 1°
gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non
si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Articolo
109
(L) Requisiti
tecnico-professionali
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 3)
1. I requisiti
tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea
in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente
riconosciuta;
b) oppure
diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa
al settore delle attività di cui all'articolo 110, comma 1, presso un istituto
statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno
un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure
titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia
di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due
anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure
prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo
non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato,
in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività
di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 107.
2. È istituito
presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo
dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le
modalità per l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti
con decreto del Ministero delle attività produttive (1) (2).
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264].
(2) L'entrata
in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è
stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003,
n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi al 1°
gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non
si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Articolo
110
(L, commi
1 e 2 - R, comma 3) Progettazione degli impianti
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 6)
1. Per l'installazione,
la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere
a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 è obbligatoria la redazione del
progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito
delle rispettive competenze.
2. La redazione
del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali
indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
3. Il progetto,
di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico contestualmente
al progetto edilizio (1).
(1) L'entrata
in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è
stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003,
n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi al 1°
gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non
si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Articolo
111
(R) Misure
di semplificazione per il collaudo degli impianti installati
1. Nel caso
in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti
installati il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione dei progetti
degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo
107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare il collaudo
degli impianti con le modalità previste dal comma 2.
2. Il collaudo
degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non
intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera,
i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati
e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione redatta
viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.
3. Resta
salvo il potere dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei controlli
successivi e di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni
previste dalla normativa vigente (1).
(1) L'entrata
in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è
stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003,
n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi al 1°
gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non
si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Articolo
112
(L) Installazione
degli impianti
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 7)
1. Le imprese
installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando
allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i
componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano
di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché
nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia,
si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare
gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e
di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione
equivalenti.
3. Tutti
gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati
a quanto previsto dal presente articolo.
4. Con
decreto del Ministro delle attività produttive, saranno fissati i termini
e le modalità per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3 (1) (2).
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264].
(2) L'entrata
in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è
stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003,
n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi al 1°
gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non
si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Articolo
113
(L) Dichiarazione
di conformità
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 9)
1. Al termine
dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme
di cui all'articolo 112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare
dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte
integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché,
ove previsto, il progetto di cui all'articolo 110 (1).
(1) L'entrata
in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è
stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003,
n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi al 1°
gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non
si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Articolo
114
(L) Responsabilità
del committente o del proprietario
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 10)
1. Il committente
o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 ad
imprese abilitate ai sensi dell'articolo 108 (1).
(1) L'entrata
in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è
stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003,
n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi al 1°
gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non
si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Articolo
115
(L) Certificato
di agibilità
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 11,
decreto legislativo
n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente
o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di
agibilità, dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto
dalle leggi vigenti (1).
(1) L'entrata
in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è
stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003,
n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi al 1°
gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non
si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Articolo
116
(L) Ordinaria
manutenzione degli impianti e cantieri
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 12)
1. Sono
esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato
di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori concernenti
l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.
2. Sono
altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio
del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici
e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere
e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità
di cui all'articolo 113 (1).
(1) L'entrata
in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è
stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003,
n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi al 1°
gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non
si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Articolo
117
(R) Deposito
presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato
di collaudo
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 13)
1. Qualora
nuovi impianti tra quelli di cui ai com-mi 1, lettere a), b), c), e), e g),
e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali è già stato
rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita presso
lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto
di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento
di attuazione di cui all'articolo 119.
2. In caso
di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità
o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte
degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo
113 deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
3. In alternativa
al deposito del progetto, di cui al comma 1, è possibile ricorrere alla certificazione
di conformità dei lavori ai progetti approvati di cui all'articolo 111 (1).
(1) L'entrata
in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è
stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003,
n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi al 1°
gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non
si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Articolo
118
(L) Verifiche
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 14)
1. Per eseguire
i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle
disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unità
sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà
di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle
rispettive competenze, di cui all'articolo 110, comma 1, secondo le modalità
stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. Il certificato
di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della
relativa richiesta (1).
(1) L'entrata
in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è
stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003,
n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi al 1°
gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non
si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Articolo
119
(L) Regolamento
di attuazione
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 15)
1. Con regolamento
di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione
del progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalità
di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica
dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica,
per fini di prevenzione e di sicurezza (1).
(1) L'entrata
in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è
stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003,
n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi al 1°
gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non
si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Articolo
120
(L) Sanzioni
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 16)
1. Alla
violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del committente
o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione
di cui all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 a 258 euro (1).
Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modalità
previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa
da 516 a 5164 euro (1).
2. Il regolamento
di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalità della sospensione
delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e
dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi
albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti,
nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui
al comma 1 (2).
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264].
(2) L'entrata
in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è
stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003,
n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi al 1°
gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non
si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Articolo
121
(L) Abrogazione
e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
(legge 18
maggio 1990, n. 46, art. 17)
1. I comuni
e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in
contrasto con le disposizioni del presente capo (1).
(1) L'entrata
in vigore delle disposizioni del presente capo (articoli da 107 a 121) è
stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, D.L. 24 giugno 2003,
n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi al 1°
gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non
si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Capo
VI
Norme per
il contenimento del consumo di energia negli edifici
Articolo
122
(L) Ambito
di applicazione
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 25)
1. Sono
regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici
pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante
il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
esistenti.
2. Nei
casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente
capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata
dall'articolo 3, comma 1, del presente testo unico.
Articolo
123
(L) Progettazione,
messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 26)
1. Ai nuovi
impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili
di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto
delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi
di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione
specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). L'installazione di impianti solari
e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente
alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi
liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario
già in opera.
2. Per
gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo
energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia
di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli
di cui all'articolo 8 della legge medesima, sono valide le relative decisioni
prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli
edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli
impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi
in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della
tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini
di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della
progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche
degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei
componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per
le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione
del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base
al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza,
in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli
impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il
cui permesso di costruire, sia rilasciato dopo il 25 luglio 1991, devono essere
progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità
immobiliare.
7. Negli
edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di
soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od
economica.
8. La progettazione
di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto,
opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia.
Articolo
124
(L) Limiti
ai consumi di energia
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 27)
1. I consumi
di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo
quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi,
agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Articolo
125
(L - R,
commi 1 e 3) Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti
e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 28)
1. Il proprietario
dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico,
in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di
cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una
relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne
attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
2. Nel
caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state
presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino
al compimento del suddetto adempimento (1).
3. La documentazione
deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal
Ministro delle attività produttive (1). Una copia della documentazione è conservata
dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo
132. Altra copia della documentazione, restituita dallo sportello unico con
l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario
dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel
caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore
dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della
conservazione di tale documentazione in cantiere (1).
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo
126
(R) Certificazione
di impianti
1. Il committente
è esonerato dall'obbligo di presentazione del progetto di cui all'articolo
125 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facoltà
di cui all'articolo 111, comma 2.
Articolo
127
(R) Certificazione
delle opere e collaudo
(legge 9
gennaio 1999, n. 10, art 29)
1. Per la
certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano
le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda.
Articolo
128
(L) Certificazione
energetica degli edifici
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 30)
1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei
lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione energetica
degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti abilitati alla
certificazione (1).
2. Nei
casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione
energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario
dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario
o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l'edificio la certificazione
energetica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese
relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato
relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque
anni a partire dal momento del suo rilascio.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo
129
(L) Esercizio
e manutenzione degli impianti
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 31)
1. Durante
l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne
assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i
consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa
vigente in materia.
2. Il proprietario,
o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre
gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni
con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio
effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale
l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi
di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico
degli utenti.
4. I contratti
relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui
al presente capo, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai
contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del
codice civile.
Articolo
130
(L) Certificazioni
e informazioni ai consumatori
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 32)
1. Ai fini
della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche
dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo
le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1).
2. Le imprese
che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate
a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo
131
(L) Controlli
e verifiche
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 33;
decreto legislativo
n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)
1. Il comune
procede al controllo dell'osservanza delle norme del presente capo in relazione
al progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data
di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica
può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del
committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente
gli impianti.
3. In caso
di accertamento di difformità in corso d'opera, il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso
di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche
necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal presente
capo.
5. Nei
casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all'articolo 132.
Articolo
132
(L) Sanzioni
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 34)
1. L'inosservanza
dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 è punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro (1).
2. Il proprietario
dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione
depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli
articoli 123 e 124 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore
al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore
e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo
127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista
che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera,
sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per
cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i
casi di responsabilità penale.
4. Il collaudatore
che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 è punito con la sanzione
amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente
tariffa professionale.
5. Il proprietario
o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta
la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129,
commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro
e non superiore a 2582 euro (1). Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto
nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 129, le parti sono punite ognuna
con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto
sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza
delle prescrizioni di cui all'articolo 130 è punita con la sanzione amministrativa
non inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822 euro (1), fatti salvi i
casi di responsabilità penale.
7. Qualora
soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che
applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza
per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza,
della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore
a 5164 euro e non superiore a 51645 euro (1).
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo
133
(L) Provvedimenti
di sospensione dei lavori
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 35;
decreto
legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)
1. Il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante
il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie
per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione.
L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione
amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.
Articolo
134
(L) Irregolarità
rilevate dall'acquirente o dal conduttore
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 136)
1. Qualora
l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme
del presente testo unico (1), anche non emerse da eventuali precedenti verifiche,
deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di
decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o
del proprietario.
(1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 13 novembre 2001, n. 264]
Articolo
135
(L) Applicazione
(legge 9
gennaio 1991, n. 10, art. 37)
1. I decreti
ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta giorni
dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni
dopo tale termine di entrata in vigore.
2. Il decreto
del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto
compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonché
con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti
di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.
Articolo
136
(L, commi
1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) - R comma 2, lettera m)
Abrogazioni
1. Ai sensi
dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di
entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge
17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 31;
b) legge
21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo 3;
c) legge
28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5;
9, lettera c);
d) legge
5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48;
e) decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito, con
modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94.
f) Legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lettera g), convertito con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma
60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
g) Decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all'articolo 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma
60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto legge
25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135.
2. Ai sensi
dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico sono altresì abrogate le seguenti disposizioni:
a) regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221, comma
2;
b) legge
17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33, 41-ter, 41-quater,
41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;
c) legge
28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 16;
d) legge
3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'articolo 1, commi 4 e 5, come sostituiti
dall'articolo 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;
e) decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1982, n. 94, limitatamente all'articolo 7;
f) legge
28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45,
46, 47, 48, 52, comma 1;
g) legge
17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'articolo 23, comma 6;
h) decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte
dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135;
i) legge
23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo 2, commi 50 e 56;
l) legge
23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell'articolo 61;
m) decreto
del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425. (1)
(1) [Articolo
così corretto in Gazz. Uff., 10 novembre 2001, n. 262]
Articolo
137
(L) Norme
che rimangono in vigore
1. Restano
in vigore le seguenti disposizioni:
a) legge
17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli
di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b);
b) legge
5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
c) legge
28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136,
comma 2, lettera f);
d) legge
24 marzo 1989, n. 122;
e) articolo
17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio
1991, n. 203;
f) articolo
2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Restano
in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai
relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico,
le seguenti leggi:
a) legge
5 novembre 1971, n. 1086;
b) legge
2 febbraio 1974, n. 64;
c) legge
9 gennaio 1989, n. 13;
d) legge
5 marzo 1990, n. 46;
e) legge
9 gennaio 1991, n. 10;
f) legge
5 febbraio 1992, n. 104;
3. (Omissis).
(1)
(1) Sostituisce
il comma 2, art. 9, l. 24 marzo 1989, n. 122.
Articolo
138
(L) Entrata
in vigore del testo unico
1. Le disposizioni
del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002
(1).
(1) Il
termine di entrata in vigore del presente testo unico è stato prorogato
prima al 30 giugno 2002 dall'art. 5-bis, D.L. 23 novembre 2001, n. 411,
nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi al 30 giugno
2003 dall'art. 2, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla
relativa legge di conversione. Successivamente, l'entrata in vigore delle
disposizioni del capo quinto della parte seconda del presente testo unico
(artt. 107-121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4,
D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione,
e poi al 1° gennaio 2005 dall'art. 14, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355. La
proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Allegato
unico
TAVOLA DI
CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA
(Omissis)