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EDILIZIA E URBANISTICA
Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 2 marzo, n.
53). - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8).
(1) In luogo di Ministro/Ministero
del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica,
leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.
(2) Il riferimento a soprattasse
e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente
denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento
alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre
1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta
a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni
corrispondenti risultanti dal citato d.lg. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione,
i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato d.lg. 472/1997,
si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26,
comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472).
(3) Per una proroga del
termine per le denunce in catasto degli immobili oggetto di concessione e di autorizzazione
in sanatoria, vedi art. 13, comma 6-octies, d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, conv. in
l. 30 marzo 1998, n. 61.
(4) Con d.lg. 31 marzo 1998,
n. 114 è stata approvata la riforma della disciplina relativa al settore del commercio,
ex art. 4, comma 4, l. 15 marzo 1997, n. 59.
(5) Con d.lg. 31 marzo 1998,
n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative
inerenti alla materia delle opere pubbliche, ad eccezione di quelle espressamente
mantenute allo Stato.
(6) A partire dal 1º gennaio
1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente
provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione
irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002
ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento
è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi
del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso
anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg.
24 giugno 1998, n. 213).
(7) A decorrere dalla data
di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche
successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture
sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale
ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del
governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
(8) Vedi, anche, il D.L.
23 aprile 1985, n. 146, il D.M. 15 maggio 1985 e l'art. 32, D.L. 30 settembre 2003,
n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.
Inoltre, con D.M. 19 luglio 1985 (Gazz. Uff. 29 luglio 1985, n. 177), modificato
dal D.M. 12 settembre 1985 (Gazz. Uff. 18 settembre 1985, n. 220), sono stati approvati
i modelli della domanda di concessione edilizia o di autorizzazione in sanatoria
di cui alla presente legge.
Preambolo
Capo I
NORME IN MATERIA DI CONTROLLO
DELL'ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIA. SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
Articolo 1
Legge-quadro.
Fermo restando quanto previsto
dal capo IV, le regioni emanano norme in materia di controllo dell'attività urbanistica
ed edilizia e di sanzioni amministrative in conformità ai principi definiti dai
capp. I, II e III della presente legge.
Fino all'emanazione delle
norme regionali si applicano le norme della presente legge.
Sono in ogni caso fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
Articolo 2
Sostituzione di norme.
Le disposizioni di cui al
capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui all'art. 32, L. 17 agosto
1942, n. 1150, ed agli articoli 15 e 17, L. 28 gennaio 1977, n. 10.
Articolo 3
Ritardato od omesso versamento
del contributo afferente alla concessione.
[Le regioni determinano
le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di concessione
in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore
al doppio.
Il mancato versamento, nei
termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10,
L. 28 gennaio 1977, n. 10, comporta:
a) l'aumento del contributo
in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato
nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo
in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a),
il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo
in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera
b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
Le misure di cui alle lettere
precedenti non si cumulano.
Nel caso di pagamento rateizzato
le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole
rate.
Decorso inutilmente il termine
di cui alla lettera c) del secondo comma il comune provvede alla riscossione coattiva
del complessivo credito nei modi previsti dall'art. 16 della presente legge.
Fino all'entrata in vigore
delle leggi regionali che determineranno la misura delle sanzioni di cui al presente
articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel secondo comma.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi
dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto
2002, n. 185.
Articolo 4
Vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia.
[Il sindaco esercita la
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne
la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione.
Il sindaco, quando accerti
l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali,
regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità,
o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale
pubblica di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni,
provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti
di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti
ai beni disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui
alle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni
ed integrazioni, il sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato
dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono
eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
Ferma restando l'ipotesi
prevista dal precedente comma, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali,
l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al primo comma, il sindaco
ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei
provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare
entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
Gli ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia
esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero
in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata
comunicazione all'autorità giudiziaria, al presidente della giunta regionale ed
al sindaco, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone
gli atti conseguenti.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi
dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto
2002, n. 185.
Articolo 5
Opere di amministrazioni
statali.
[Per le opere eseguite da
amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui al precedente articolo
4, il sindaco, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, informa immediatamente il presidente della giunta regionale
e il Ministro dei lavori pubblici, al quale compete, d'intesa con il presidente
della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto articolo
4.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi
dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto
2002, n. 185.
Articolo 6
Responsabilità del titolare
della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori.
[Il titolare della concessione,
il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle
norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica,
alle previsioni di piano nonché - unitamente al direttore dei lavori - a quelle
della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima.
Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente
alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente
realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso (1).
Il direttore dei lavori
non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle
prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso
d'opera di cui all'articolo 15, fornendo al sindaco contemporanea e motivata comunicazione
della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale
rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico
contestualmente alla comunicazione resa al sindaco. In caso contrario il sindaco
segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in
cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo
professionale da tre mesi a due anni.] (2)
(1) Comma così sostituito
dall'art. 5-bis, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Articolo abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi
dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto
2002, n. 185.
Articolo 7
Opere eseguite in assenza
di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali.
[Sono opere eseguite in
totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un
organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche
o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione
di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo
edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
Il sindaco, accertata l'esecuzione
di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con
variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo articolo 8, ingiunge
la demolizione.
Se il responsabile dell'abuso
non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine
di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria,
secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe
a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva
superficie utile abusivamente costruita.
L'accertamento dell'inottemperanza
alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica
all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione
nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
L'opera acquisita deve essere
demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che
con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi
pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici
o ambientali.
Per le opere abusivamente
eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di
inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete
la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione
delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili
dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a
favore del patrimonio del comune.
Il segretario comunale redige
e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti
comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o
lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione
e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale
e, tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici (1).
In caso d'inerzia, protrattasi
per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni
di cui al primo comma dell'art. 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito
dal terzo comma del medesimo articolo 4, il presidente della giunta regionale, nei
successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone
contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio
dell'azione penale.
Per le opere abusive di
cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di
cui all'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato
dal successivo articolo 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere
stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.] (2)
(1) Comma così sostituito
dall'art. 2, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Articolo abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi
dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto
2002, n. 185.
Articolo 8
Determinazione delle variazioni
essenziali.
[Fermo restando quanto disposto
dal primo comma del precedente articolo 7, le regioni stabiliscono quali siano le
variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre
esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione
d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale
2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della
cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali
di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione
dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche
dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
e) violazione delle norme
vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
Non possono ritenersi comunque
variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie,
sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
Gli interventi di cui al
precedente primo comma, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico,
architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale nonché su immobili ricadenti
sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale
difformità dalla concessione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 20 della
presente legge. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati
variazioni essenziali.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi
dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto
2002, n. 185.
Articolo 9
Interventi di ristrutturazione
edilizia.
[Fermo restando quanto disposto
dal successivo articolo 26, le opere di ristrutturazione edilizia, come definite
dalla lettera d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.
457, eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa, sono demolite
ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistico-edilizi entro il termine stabilito dal sindaco con propria ordinanza,
decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili
dell'abuso.
Qualora, sulla base di motivato
accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi
non sia possibile, il sindaco irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento
di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato,
con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti
dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione
della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione
alla categoria A/l delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima
legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione
è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura
dell'ufficio tecnico erariale.
Qualora le opere siano state
eseguite su immobili vincolati ai sensi delle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29
giugno 1939, n. 1497, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del
vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti,
ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando
criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga
una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
Qualora le opere siano state
eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera
A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, il sindaco richiede all'amministrazione competente
alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente
comma. Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta
il sindaco provvede autonomamente.
Si applicano le disposizioni
di cui al comma ottavo dell'articolo 7.
È comunque dovuto il contributo
di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n.
10.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi
dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto
2002, n. 185.
Articolo 10
Opere eseguite senza autorizzazione.
[Fermo restando quanto disposto
dal successivo articolo 26, l'esecuzione di opere in assenza dell'autorizzazione
prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria
pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione
delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila. In
caso di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle
opere, la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora le opere siano eseguite
in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche
dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.
La mancata richiesta di
autorizzazione di cui al presente articolo non comporta l'applicazione delle norme
previste dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dall'articolo
20 della presente legge.
Quando le opere realizzate
senza autorizzazione consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo,
di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché
dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza
del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti,
può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore ed irroga
una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.
Qualora gli interventi di
cui al comma precedente vengano eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi
nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, il sindaco richiede
all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito
parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al primo comma. Qualora il parere non venga reso entro centoventi
giorni dalla richiesta, il sindaco provvede autonomamente. In tali casi non trova
applicazione la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni di cui
al comma precedente.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi
dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto
2002, n. 185.
Articolo 11
Annullamento della concessione.
[In caso di annullamento
della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure
amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria
pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio
tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal
comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
L'integrale corresponsione
della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione
di cui all'articolo 13.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi
dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto
2002, n. 185.
Articolo 12
Opere eseguite in parziale
difformità dalla concessione.
[Le opere eseguite in parziale
difformità dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso
entro il termine congruo, e comunque non oltre centoventi giorni, fissato dalla
relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale termine sono demolite a cura del comune
e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
Quando la demolizione non
può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il sindaco applica
una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge
27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dalla concessione,
se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell'ufficio
tecnico erariale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi
dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto
2002, n. 185.
Articolo 13
Accertamento di conformità.
[Fino alla scadenza del
termine di cui all'articolo 7, terzo comma per i casi di opere eseguite in assenza
di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini
stabiliti nell'ordinanza del sindaco di cui al primo comma dell'articolo 9, nonché,
nei casi di parziale difformità, nel termine di cui al primo comma dell'articolo
12, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione ai sensi dell'articolo
10 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso può ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria quando l'opera
eseguita in assenza della concessione o l'autorizzazione è conforme agli strumenti
urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati
sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione
della domanda.
Sulla richiesta di concessione
o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia entro sessanta giorni,
trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
Il rilascio della concessione
in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di
concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi di gratuità della concessione
a norma di legge, in misura pari a quella prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Per i casi di parziale difformità
l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione.
L'autorizzazione in sanatoria
è subordinata al pagamento di una somma determinata dal sindaco nella misura da
lire cinquecentomila a lire due milioni.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi
dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto
2002, n. 185.
Articolo 14
Opere eseguite su suoli
di proprietà dello Stato o di enti pubblici.
[Qualora sia accertata l'esecuzione
di opere da parte di soggetti diversi da quelli di cui al precedente articolo 5
in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformità dalla
medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici,
il sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa
diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino
dello stato dei luoghi.
La demolizione è eseguita
a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi
dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto
2002, n. 185.
Articolo 15
Varianti in corso d'opera.
[Non si procede alla demolizione
ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso
di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi agli strumenti urbanistici
e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino
modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione
d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste
ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1º
giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni e integrazioni.
Le varianti non devono comunque
riguardare interventi di restauro, come definiti dall'articolo 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457.
L'approvazione della variante
deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
La mancata richiesta di
approvazione delle varianti di cui al presente articolo non comporta l'applicazione
delle norme previste nell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato
dall'articolo 20 della presente legge.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.
136, commi 1 e 2, d.p.r 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai
sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l.
1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 16
Riscossione.
[I contributi, le sanzioni
e le spese di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, e alla presente legge vengono
riscossi con ingiunzione emessa dal sindaco a norma degli artt. 2 e seguenti del
testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi
dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto
2002, n. 185.
Articolo 17
Nullità degli atti giuridici
relativi ad edifici.
[Gli atti tra vivi, sia
in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione
o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti,
la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono
nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione
dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in
sanatoria rilasciata ai sensi dell'articolo 13. Tali disposizioni non si applicano
agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di
servitù.
Nel caso in cui sia prevista,
ai sensi del presente art. 11, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria,
ma non il rilascio della concessione in sanatoria, agli atti di cui al primo comma
deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima (1).
La sentenza che accerta
la nullità degli atti di cui al primo comma non pregiudica i diritti di garanzia
o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla
trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.
Se la mancata indicazione
in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza della concessione al tempo
in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche
da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del
precedente, che contenga la menzione omessa.
Le nullità di cui al presente
articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari,
individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni
di cui all'articolo 13 della presente legge, dovrà presentare domanda di concessione
in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria
(2).] (3)
(1) Comma così modificato
dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Comma aggiunto dall'art.
8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(3) Articolo abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi
dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto
2002, n. 185.
Articolo 18
Lottizzazione.
[Si ha lottizzazione abusiva
di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli
strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali
o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione
venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti,
del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione
alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici,
il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed
in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco
la destinazione a scopo edificatorio.
Gli atti tra vivi, sia in
forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione
o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e
non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove
agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente
le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di
cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze
di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva
dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati (1).
Il certificato di destinazione
urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un
anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti,
non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
In caso di mancato rilascio
del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una
dichiarazione dell'alienante o di uno dei conviventi attestante l'avvenuta presentazione
della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti
urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione,
da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi
(2).
I frazionamenti catastali
dei terreni non possono essere approvati dall'ufficio tecnico erariale se non è
allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali,
che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune (3).
I pubblici ufficiali che
ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento
catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri
quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia
dell'atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune ove è sito l'immobile.
Nel caso in cui il sindaco
accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la
prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree
ed agli altri soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 6, ne dispone la sospensione.
Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto
di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto
a tal fine nei registri immobiliari.
Trascorsi novanta giorni,
ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma precedente, le aree
lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui
sindaco deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia del sindaco
si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo
7.
Gli atti aventi per oggetto
lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal settimo
comma, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma pubblica né in forma
privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale
cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del sindaco.
Il quarto comma dell'articolo
31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall'articolo 10 della legge
6 agosto 1967, n. 765, è abrogato.
Le disposizioni di cui sopra
si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici
del catasto dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applicano comunque
alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta
ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti
reali di garanzia e di servitù (2).] (4)
(1) Comma così sostituito
dall'art. 7-bis, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Comma così modificato
dall'art. 7-bis, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(3) Comma così sostituito
dall'art. 1, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(4) Articolo abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi
dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto
2002, n. 185.
Articolo 19
Confisca dei terreni.
[La sentenza definitiva
del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la
confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.
Per effetto della confisca
i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel
cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva.
La sentenza definitiva è
titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi
dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto
2002, n. 185.
Articolo 20
Sanzioni penali.
[Salvo che il fatto costituisca
più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a lire
20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste
dalla presente legge, dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni
e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti
urbanistici e dalla concessione (1);
b) l'arresto fino a due
anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei
lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli
stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due
anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo
18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte
a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione
essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione (1).
Le disposizioni di cui al
comma precedente sostituiscono quelle di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio
1977, n. 10 (2).] (3)
(1) Lettera così sostituita
dall'art. 3, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Vedi, anche, l'art.
39, comma 12, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
(3) Articolo abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi
dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto
2002, n. 185.
Articolo 21
Sanzioni a carico dei notai.
[Il ricevimento e l'autenticazione
da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 17 e 18 e non convalidabili
costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive
modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.
Tutti i pubblici ufficiali,
ottemperando a quanto disposto dall'articolo 18, sono esonerati da responsabilità
inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della formalità
prevista dal sesto comma dello stesso articolo 18 tiene anche luogo del rapporto
di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi
dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto
2002, n. 185.
Articolo 22
Norme relative all'azione
penale.
[L'azione penale relativa
alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti
amministrativi di sanatoria di cui al presente capo.
Nel caso di ricorso giurisdizionale
avverso il diniego della concessione in sanatoria di cui all'articolo 13, l'udienza
viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale per
una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.
Il rilascio in sanatoria
delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche
vigenti.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi
dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto
2002, n. 185.
Articolo 23
Controlli periodici mediante
rilevamenti aerofotogrammetrici.
Le regioni stabiliscono,
con proprie leggi, quali aree del territorio debbano essere assoggettate a particolare
controllo periodico dell'attività urbanistica ed edilizia anche mediante rilevamenti
aerofotogrammetrici, ed il conseguente aggiornamento delle scritture catastali.
Le leggi regionali agevolano
altresì la costituzione di consorzi tra comuni per la esecuzione dei rilevamenti
e dei controlli di cui al presente articolo.
Lo Stato contribuisce ad
integrare i fabbisogni finanziari per l'applicazione delle disposizioni del presente
articolo con quota parte degli introiti di competenza statale di cui al capo IV.
Con la legge finanziaria
si provvede alla determinazione della quota da destinare alla finalità suddetta.
Capo II
SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
URBANISTICHE ED EDILIZIE
Articolo 24
Strumenti per cui non è
richiesta l'approvazione regionale.
Salvo che per le aree e
per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni come di interesse regionale
in sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione,
non è soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo di strumenti urbanistici
generali, compresi i piani per l'edilizia economica e popolare nonché i piani per
gli insediamenti produttivi.
Le regioni emanano norme
cui i comuni debbono attenersi per l'approvazione degli strumenti di cui al comma
precedente, al fine di garantire la snellezza del procedimento e le necessarie forme
di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. I comuni sono
comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti
attuativi di cui al presente articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione
i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali.
Articolo 25
Semplificazione delle procedure.
Le regioni entro centottanta
giorni dalla entrata in vigore della presente legge emanano norme che:
a) prevedono procedure semplificate
per la approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici
generali;
b) definiscono criteri ed
indirizzi per garantire l'unificazione ed il coordinamento dei contenuti dei regolamenti
edilizi comunali, nonché per accelerare l'esame delle domande di concessione e di
autorizzazione edilizia;
c) prevedono procedure semplificate
per la approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate
all'adeguamento degli standards urbanistici posti da disposizioni statali o regionali.
Le norme di cui al comma
precedente devono garantire le necessarie forme di pubblicità e la partecipazione
dei soggetti pubblici e privati, nonché i termini, non superiori a centoventi giorni,
entro i quali la regione deve comunicare al comune le proprie determinazioni. Trascorsi
tali termini i provvedimenti di cui al precedente comma si intendono approvati.
Le varianti agli strumenti
urbanistici non sono soggette alla preventiva autorizzazione della regione.
[Le leggi regionali stabiliscono
quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili
o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti connessi o non connessi
a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati
ad autorizzazione.] (1)
(1) Comma abrogato dall'art.
136, commi 1 e 2, d.p.r 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai
sensi dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l.
1° agosto 2002, n. 185.
Articolo 26
Opere interne.
[Non sono soggette a concessione
né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto
con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti,
non comportino modifiche della sagoma, della costruzione, dei prospetti né aumento
delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione
d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio
alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone
indicate alla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie
caratteristiche costruttive. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non
è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti
interne o di parti di esse (1).
Nei casi di cui al comma
precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare
deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato
alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme
di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.
Le sanzioni di cui al precedente
articolo 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione
della relazione di cui al precedente comma (2).
Le disposizioni di cui ai
commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle
leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Gli spazi di cui all'articolo
18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costituiscono pertinenze delle costruzioni,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile.] (3)
(1) Comma così modificato
dall'art. 3-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Comma aggiunto dall'art.
3-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(3) Articolo abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi
dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto
2002, n. 185.
Articolo 27
Demolizione di opere.
[In tutti i casi in cui
la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal sindaco su valutazione
tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.
I relativi lavori sono affidati,
anche a trattativa privata, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte
all'albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore
regionale alle opere pubbliche.
Nel caso di impossibilità
di affidamento dei lavori, il sindaco ne dà notizia al prefetto, il quale provvede
alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero
tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori se i lavori non siano
eseguibili in gestione diretta.
Il rifiuto ingiustificato
da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall'albo per
un anno.] (1)
(1) Articolo abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi
dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto
2002, n. 185.
Articolo 28
Valore venale dell'immobile.
L'ufficio tecnico erariale
è tenuto a determinare, entro centoventi giorni dalla richiesta del comune, il valore
venale degli immobili in relazione alla applicazione delle sanzioni previste dalla
presente legge.
Capo III
RECUPERO URBANISTICO DI
INSEDIAMENTI ABUSIVI
Articolo 29
Varianti agli strumenti
urbanistici e poteri normativi delle regioni.
Entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge le regioni disciplinano con proprie leggi la formazione,
adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati
al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al 1º ottobre 1983,
entro un quadro di convenienza economica e sociale. Le varianti devono tener conto
dei seguenti princìpi fondamentali:
a) realizzare una adeguata
urbanizzazione primaria e secondaria;
b) rispettare gli interessi
di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;
c) realizzare un razionale
inserimento territoriale ed urbano dell'insediamento.
La legge regionale stabilisce
altresì:
a) i criteri e i termini
ai quali devono attenersi i comuni per la individuazione e la perimetrazione degli
insediamenti abusivi;
b) i criteri ai quali devono
attenersi i comuni qualora gli insediamenti abusivi ricadano in zona dichiarata
sismica;
c) i casi in cui la formazione
delle varianti è obbligatoria;
d) le procedure per l'approvazione
delle varianti, precisando i casi nei quali non è richiesta l'approvazione regionale;
e) i criteri per la formazione
di consorzi, anche obbligatori, fra proprietari di immobili;
f) il programma finanziario
per la attuazione degli interventi previsti con carattere pluriennale;
g) la definizione degli
oneri di urbanizzazione e le modalità di pagamento degli stessi in relazione alla
tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla ubicazione, al convenzionamento,
anche mediante atto unilaterale d'obbligo, da parte dei proprietari degli immobili.
Decorso il termine di novanta
giorni, di cui al primo comma, e fino alla emanazione delle leggi regionali, gli
insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente, fermi restando gli effetti
della mancata presentazione dell'istanza di sanatoria previsti dall'articolo 40,
possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti urbanistici al fine
del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei princìpi di cui al primo
comma e delle previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del precedente secondo
comma.
Le proposte di varianti
di recupero urbanistico possono essere presentate da parte di soggetti pubblici
e privati, con allegato un piano di fattibilità tecnico, economico, giuridico e
amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione
di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero urbanistico ed
edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilità ambientale, economica e sociale,
alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione
delle aree interessate dall'abusivismo edilizio (1).
(1) Comma così sostituito
dal comma 42 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 30
Facoltà e obblighi dei comuni.
In luogo della indennità
di esproprio, i proprietari di lotti di terreno, vincolati a destinazioni pubbliche
a seguito delle varianti di cui all'articolo 29, possono chiedere che vengano loro
assegnati equivalenti lotti disponibili nell'ambito dei piani di zona di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente o riuniti in cooperativa,
la propria prima abitazione. Per i fini previsti dal presente comma e dal successivo
secondo comma, i comuni che procedono all'adozione delle varianti di cui all'articolo
29 devono comunque provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle norme vigenti,
alla formazione dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, senza
tener conto del limite minimo del quaranta per cento di cui all'articolo 2, terzo
comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero procedere agli opportuni ampliamenti
dei piani già approvati. I proprietari di terreni, coltivatori diretti o imprenditori
agricoli a titolo principale, possono chiedere al comune, in luogo dell'indennità
di esproprio, l'assegnazione in proprietà di equivalenti terreni, facenti parte
del patrimonio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare
l'esercizio dell'attività agricola.
I proprietari degli edifici
per i quali è prevista la demolizione possono chiedere l'assegnazione di un lotto
nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi
la propria prima abitazione.
I soggetti abitanti, a titolo
di proprietà o di locazione decorrente da data certa, anteriore all'entrata in vigore
della presente legge, in edifici, ultimati ai sensi del secondo comma dell'articolo
31 della presente legge, alla data del 1º ottobre 1983, dei quali è prevista la
demolizione, a seguito dell'approvazione degli strumenti di recupero urbanistico,
sono preferiti, purché abbiano versato i contributi ex Gescal per almeno cinque
anni, a parità di punteggio nella graduatoria di assegnazione in locazione di alloggi
cui abbiano titolo a norma di legge.
Capo IV
OPERE SANABILI. SOGGETTI
LEGITTIMATI. CONSERVAZIONE DEI RAPPORTI SORTI SULLA BASE DI DECRETI-LEGGE NON CONVERTITI
(1)
(1) Vedi, anche, l'art.
39, L. 23 dicembre 1994, n. 724, l'art. 2, commi 40, 41 e 42, L. 23 dicembre 1996,
n. 662 e il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 31
Sanatoria delle opere abusive.
Possono, su loro richiesta,
conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni
e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1º ottobre
1983 ed eseguite:
a) senza licenza o concessione
edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento,
ovvero in difformità dalle stesse;
b) in base a licenza o concessione
edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero
nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di
decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.
Ai fini delle disposizioni
del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito
il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici
già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate
funzionalmente.
Alla richiesta di sanatoria
ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo,
ai sensi della L. 28 gennaio 1977, n. 10, a richiedere la concessione edilizia o
l'autorizzazione nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro
soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.
Conservano efficacia gli
atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni dell'art. 6
del D.L. 31 luglio 1982, n. 486, dell'art. 9 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688,
e del D.L. 5 ottobre 1983, n. 529, non convertiti in legge. Restano fermi i rapporti
giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni anche ai fini dei provvedimenti
che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria già presentate, devono adottare
per la definitiva determinazione della oblazione ai sensi della presente legge.
Per le opere ultimate anteriormente
al 1º settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell'art. 31, primo comma,
della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio
della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo e terzo del presente
articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione,
della somma determinata a norma dell'articolo 34 della presente legge (1).
(1) Vedi, anche, il comma
25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 32
Opere costruite su aree
sottoposte a vincolo.
1. Fatte salve le fattispecie
previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria
per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole
delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere
non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla
data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto.
Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione
del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti
l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il
2 per cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di
sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate
dopo la loro esecuzione e che risultino:
a)
in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, e
dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto
del quarto comma dell'articolo 35;
b)
in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici
pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti
di recupero di cui al capo III;
c)
in contrasto con le norme del D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con gli articoli 16, 17 e 18 della legge 13
giugno 1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non
costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino
le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione
del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 20, comma
6, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico
o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria.
5. Per le opere eseguite
da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo
che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione
in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere
onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti,
l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo,
anche se gravato di usi civici, viene espressa dagli enti pubblici territoriali
proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta
di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata
dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie,
con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni
previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell'Agenzia del
demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi
della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con
riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato
dell'importo corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati, al momento della determinazione di detto
valore. L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto
di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario
non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che
ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato
alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo,
che è determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante
dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili
di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (1).
(1) Articolo prima modificato
dall'art. 4, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, dagli artt. 2 e 12, D.L. 12 gennaio 1988,
n. 2, dall'art. 39, L. 23 dicembre 1994, n. 724, dall'art. 2, commi 43 e 44, L.
23 dicembre 1996, n. 662 e poi così sostituito dal comma 43 dell'art. 32, D.L. 30
settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi,
anche, il comma 25 dello stesso articolo 32.
Articolo 33
Opere non suscettibili di
sanatoria.
Le opere di cui all'articolo
31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli,
qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione
delle opere stesse:
a) vincoli imposti da leggi
statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici,
artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
b) vincoli imposti da norme
statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
c) vincoli imposti a tutela
di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;
d) ogni altro vincolo che
comporti la inedificabilità delle aree.
Sono altresì escluse dalla
sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della
L. 1º giugno 1939, n. 1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima.
Per le opere non suscettibili
di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal
capo I (1).
(1) Vedi, anche, il comma
25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 34
Somma da corrispondere a
titolo di oblazione.
I soggetti di cui al primo
e terzo comma dell'articolo 31 hanno titolo, fermo il disposto di cui all'articolo
37, a conseguire la concessione o l'autorizzazione in sanatoria delle opere abusive
previo versamento all'erario, a titolo di oblazione, di una somma determinata, con
riferimento alla parte abusivamente realizzata, secondo le prescrizioni dell'allegata
tabella, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva
è stata ultimata.
Salvo i casi di cui al quinto
comma del presente articolo, la somma dovuta a titolo di oblazione di cui all'allegata
tabella è moltiplicata per 1,2, per 2 o per 3, a seconda che le opere abusive abbiano
una superficie complessiva superiore, rispettivamente, a 400, 800 o 1.200 metri
quadrati.
Qualora l'opera abusiva
sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata a prima abitazione
del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore
della presente legge, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta di un terzo.
Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l'alloggio destinato a prima abitazione,
ancorché ultimato ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della presente legge,
non sia ancora abitabile. Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate
di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, nonché quelle classificate catastalmente nella
categoria A/1. Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie
complessiva.
Qualora ricorrano le condizioni
e non sussistano le esclusioni di cui al comma precedente, i soggetti che stipulino
con il comune la convenzione o sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui
agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono tenuti alla corresponsione
dell'oblazione nella misura del 50 per cento di quella determinata ai sensi del
terzo comma del presente articolo (1).
Qualora l'opera abusiva
sia stata eseguita od acquisita nel territorio del comune ove il richiedente la
sanatoria abbia la resistenza, o in comune contermine, per essere adibita a prima
abitazione di parenti di primo grado, l'ammontare dell'oblazione è ridotto nelle
misure indicate ai commi terzo e quarto, sempre che non sussistano le esclusioni
di cui ai medesimi commi e venga sottoscritto atto unilaterale d'obbligo ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 7 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 (2).
Le disposizioni del terzo
comma si applicano anche in caso di ampliamento della abitazione e di effettuazione
degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 21, primo comma, della L.
5 agosto 1978, n. 457, sempre che ricorrano le condizioni di cui allo stesso terzo
comma (2).
Nei casi appresso indicati
gli importi di cui all'allegata tabella sono ridotti del 50 per cento e l'oblazione
è determinata come segue:
a) è ridotta di un terzo
qualora le opere abusive riguardino costruzioni o impianti destinati all'attività
industriale o artigianale con una superficie coperta complessiva inferiore a 3.000
metri quadrati; è invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore
a 6.000 metri quadrati;
b) è ridotta di un terzo
qualora le opere abusive riguardino costruzioni destinate ad attività di commercio
con una superficie complessiva inferiore a 50 metri quadrati o con l'eventuale superficie
minima prevista a norma di legge; è invece moltiplicata per 1,5 o per 2 qualora
tale superficie sia superiore, rispettivamente, a 500 metri quadrati o a 1.500 metri
quadrati;
c) è ridotta di un terzo
qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività sportiva, culturale o sanitaria,
o ad opere religiose o a servizio di culto (3);
d) è ridotta di un terzo
qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività turistico-ricettiva o agri-turistica
ed abbia una superficie utile complessiva non superiore a 500 metri quadrati; è
invece moltiplicata per 1,5 qualora tale superficie sia superiore a 800 metri quadrati;
e) è ridotta del 50 per
cento qualora l'opera abusiva sia realizzata nelle zone agricole in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze produttive dei coltivatori diretti o degli
imprenditori agricoli a titolo principale (4).
(1) Comma così modificato
dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298. Per
la proroga del termine al 31 marzo 1986 e per le relative modalità, vedi l'art.
1, d.l. 20 novembre 1985, n. 656, conv. in l. 24 dicembre 1985, n. 780. Per una
ulteriore proroga, vedi l'art. 1, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo
1988, n. 68.
(2) Comma aggiunto dall'art.
3, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68.
(3) Per l'aumento della
riduzione al 50%, vedi l'art. 39, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
(4) Vedi, anche, il comma
25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 35
Procedimento per la sanatoria.
La domanda di concessione
o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro
il termine perentorio del 30 novembre 1985. La domanda è corredata dalla prova dell'eseguito
versamento dell'oblazione, nella misura dovuta secondo l'allegata tabella, ovvero
di una somma pari ad un terzo dell'oblazione, quale prima rata (1).
Per le costruzioni ed altre
opere, ultimate entro il 1º ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione
venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all'entrata
in vigore della presente legge, il decorso del termine di centoventi giorni inizia
dal giorno della notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo
provvedimento.
Alla domanda devono essere
allegati (2):
a) una descrizione delle
opere per le quali si chiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;
b) una apposita dichiarazione,
corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori
relativi; quando l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere
presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della
oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una
certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante
l'idoneità statica delle opere eseguite (3). Qualora l'opera per la quale viene
presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione
non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
c) un certificato di residenza,
di data non anteriore a tre mesi nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo
34, nonché copia della dichiarazione dei redditi nell'ipotesi di cui al primo e
al secondo comma dell'articolo 36;
d) un certificato di iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore
a tre mesi, da cui risulti che la sede dell'impresa è situata nei locali per i quali
si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell'articolo
34;
e) (Omissis) (4).
Con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, sono determinati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, gli accertamenti da eseguire al fine
della certificazione di cui alla lettera b) del comma precedente anche in deroga
alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n.
1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche.
Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della
legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto
alla larghezza stradale e sono determinate altresì le disposizioni per l'adeguamento
antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici già stabiliti con le
ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto (5). Per
le costruzioni realizzate prima della dichiarazione di sismicità della zona, gli
accertamenti sono eseguiti senza tener conto della dichiarazione stessa (6).
Nei casi di non idoneità
statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate sismiche deve altresì
essere presentato al comune un progetto di completo adeguamento redatto da un professionista
abilitato ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, da realizzare entro tre anni
dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso
la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata
al comune entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento
(7).
Nei casi di costruzioni
di cui all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere effettuato
il deposito del progetto di completo adeguamento nei termini e nei modi prescritti
dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il certificato di idoneità statica è
depositato negli stessi termini quando non occorra procedere all'adeguamento; negli
altri casi, nel termine di cui al comma precedente (7).
Per le costruzioni eseguite
nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione delle costruzioni stesse si
applicano le disposizioni di cui al precedente comma e per esse non si tiene conto
delle disposizioni in materia, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 20 novembre 1985, n.
656, convertito dalla L. 24 dicembre 1985, n. 780 (7).
Per le costruzioni eseguite
nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni
stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi in caso di inidoneità sismica
delle strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si deve
tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado di sismicità della zona
su cui esse sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate con il decreto di
cui al quarto comma. Per l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi
entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria,
non occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela
del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare al comune
entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la quale l'idoneità
sismica della costruzione viene attestata da un professionista abilitato, sostituisce
a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia
sismica (7).
Il rilascio della concessione
o dell'autorizzazzione in sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione,
è subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto al deposito presso
l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto
di adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di
idoneità sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi.
Una copia di quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà restituita
all'interessato (7).
Le disposizioni di cui ai
commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni in zona sismica per le quali
il reato è stato dichiarato estinto per qualsiasi causa (7).
Ove all'adeguamento sismico
prescritto non si provveda nei termini previsti dalla legge il sindaco, ha facoltà
di fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti.
Entro centoventi giorni
dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda
a suo tempo presentata e provvede a versare la seconda rata dell'oblazione dovuta,
pari ad un terzo dell'intero, maggiorato del 10 per cento, in ragione d'anno. La
terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento, è versata entro i successivi sessanta
giorni (8).
Per le costruzioni ed altre
opere di cui al primo comma dell'art. 31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione
sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il
versamento dovuto per l'oblazione di cui all'art. 31 non costituisce titolo per
ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata
anche all'impegno di partecipare pro quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero
comprensorio in sede di stipula della convenzione.
Decorsi centoventi giorni
dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda
rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione
in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'articolo
31 non comprese tra quelle indicate dall'articolo 33. A tal fine l'interessato notifica
al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione
avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non
prima di trenta giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della
prima e della seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria per il residuo, abilita
gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi. I lavori per il completamento
delle opere di cui all'articolo 32 possono essere eseguiti solo dopo che siano stati
espressi i pareri delle competenti amministrazioni. I lavori per il completamento
delle opere di cui al quarto comma dell'articolo 32 possono essere eseguiti solo
dopo che sia stata dichiarata la disponibilità dell'ente proprietario a concedere
l'uso del suolo.
Il sindaco, esaminata la
domanda di concessione o di autorizzazione, previ i necessari accertamenti, invita,
ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione;
quindi determina in via definitiva l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in
ogni caso il disposto dell'articolo 37, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria
contestualmente alla esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento
all'erario delle somme a conguaglio nonché della prova dell'avvenuta presentazione
all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento
(9).
Il diniego di sanatoria
è notificato al richiedente.
Ogni controversia relativa
all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali,
i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall'articolo 16 della legge
28 gennaio 1977, n. 10.
Fermo il disposto del primo
comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso
il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima
si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente
dovute a conguaglio ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione
necessaria all'accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l'eventuale
diritto al conguaglio o al rimborso spettanti (9).
Nelle ipotesi previste nell'articolo
32 il termine di cui al dodicesimo comma del presente articolo decorre dall'emissione
del parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 32.
A seguito della concessione
o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità
o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora
le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza
statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo
comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni (10).
Le modalità di versamento
dell'oblazione sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Qualora dall'esame della
documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione
in sanatoria, certificato con l'attestazione rilasciata dal sindaco, interessato
può presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente
(11) (12).
(1) Comma così modificato
dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298. Per
la proroga del termine al 31 marzo 1986 e per le relative modalità vedi l'art. 1,
d.l. 20 novembre 1985, n. 656, conv. in l. 24 dicembre 1985, n. 780. Per una ulteriore
proroga, vedi l'art. 1, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n.
68.
(2) Vedi l'art. 39, comma
4, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
(3) Periodo aggiunto dall'art.
4, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68.
(4) Lettera soppressa dall'art.
4, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68.
(5) Gli attuali primi due
periodi così sostituiscono l'originario primo periodo per effetto dell'art. 4, d.l.
12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68.
(6) Periodo aggiunto dall'art.
2, d.l. 20 novembre 1985, n. 656, conv. in l. 24 dicembre 1985, n. 780.
(7) Gli attuali commi dal
quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto per effetto dell'art. 4, d.l.
12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68.
(8) Comma così modificato
dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(9) Comma così modificato
dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito in L. 13 marzo 1988, 68.
(10) Comma così sostituito
dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito in L. 13 marzo 1988, n. 68.
(11) Comma aggiunto dall'art.
4, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68.
(12) Vedi, anche, il comma
25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 36
Rateizzazione.
Nella ipotesi di cui al
terzo e quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata
in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in
locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, possono, allegando
l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare,
versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari
ad un ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi.
La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino
ad un massimo di diciannove rate trimestrali di eguale importo (1).
Nella ipotesi di cui al
terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di
entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui
agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura
pari ad un dodicesimo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei
menzionati commi. La restante parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo
di undici rate trimestrali di eguale importo (1).
Per coloro che godono delle
agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive alla prima sono maggiorate
del tasso di interesse del 10 per cento in ragione d'anno (2).
Le rate di cui ai commi
precedenti non possono comunque essere inferiori a lire 150.000.
Il nominativo dei beneficiari
è trasmesso dal comune al Ministero delle finanze per l'inserimento nelle categorie
di cui ai decreti concernenti i criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali
globali (3).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 5, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68.
(2) Comma così sostituito
dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(3) Vedi, anche, il comma
25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 37
Contributo di concessione.
Il versamento dell'oblazione
non esime i soggetti di cui all'art. 31, primo e terzo comma, alla corresponsione
al comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo previsto dall'art.
3 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuto.
Le regioni possono modificare,
ai fini della sanatoria, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10, L. 28
gennaio 1977, n. 10 la misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia
delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento
all'ampiezza e all'andamento demografico dei comuni, nonché alle loro caratteristiche
geografiche, non può risultare inferiore al 50 per cento di quello determinato secondo
le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge (1).
Le regioni possono inoltre
prevedere la corresponsione di un contributo ai fini del rilascio della concessione
in sanatoria per opere realizzate dopo il 1º settembre 1967 e prima del 30 gennaio
1977, in misura non superiore, comunque, a quello previsto per le opere di urbanizzazione;
sempreché tali opere non siano state già eseguite a cura e spese degli interessati.
A scomputo totale o parziale della quota dovuta il concessionario, o i concessionari
eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente
opere di urbanizzazione indicate dal comune, con le modalità e le garanzie da questo
stabilite.
Il potere di legiferare
ai sensi del secondo e terzo comma è esercitato entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale termine si applicano le
norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge (1) (2).
(1) Comma così modificato
dall'art. 8, D.L. 23 aprile 1985, n. 146. Vedi, anche, il comma 34 dell'art. 32,
D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
(2) Vedi, anche, il comma
25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 38
Effetti della oblazione
e della concessione in sanatoria.
La presentazione entro il
termine perentorio della domanda di cui all'articolo 31, accompagnata dalla attestazione
del versamento della somma di cui al primo comma dell'articolo 35, sospende il procedimento
penale e quello per le sanzioni amministrative.
L'oblazione interamente
corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, e successive modificazioni, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, come modificato dall'art. 20 della presente legge, nonché quelli di cui all'art.
221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.
1265, e agli articoli 13, 15, 16 e 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Essa
estingue altresì i reati di cui all'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n.
64, nonché i procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative. Qualora l'immobile
appartenga a più proprietari, l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato
anche nei confronti degli altri comproprietari (1).
Ove nei confronti del richiedente
la sanatoria sia intervenuta con sentenza definitiva di condanna per i reati previsti
dal comma precedente, viene fatta annotazione della oblazione nel casellario giudiziale.
In tale caso non si tiene conto della condanna ai fini dell'applicazione della recidiva
e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Concessa la sanatoria, non
si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse
previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi
relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a
titolo di oblazione siano state corrisposte per intero. Copia del provvedimento
di sanatoria viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio distrettuale delle
imposte dirette (2).
I soggetti indicati all'articolo
6 della presente legge, diversi dal proprietario, che intendano fruire dei benefici
penali di cui al presente articolo ovvero di quelli di cui al successivo articolo
39, devono presentare al comune autonoma domanda di oblazione, con le modalità di
cui all'articolo 35.
La somma dovuta viene determinata
nella misura del 30 per cento rispetto a quella applicabile al proprietario ai sensi
dell'articolo 34.
Si applicano le procedure
previste dagli articoli 35 e 36 (3).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 5, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298 e poi
così modificato dall'art. 6, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988,
n. 68. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi art. 24, l. 30
aprile 1999, n. 136.
(2) Comma così modificato
dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(3) Vedi, anche, il comma
25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 39
Effetti del diniego di sanatoria.
L'effettuazione dell'oblazione,
qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali,
di cui all'articolo 38. Le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di
una somma di danaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata
se l'interessato dichiari di rinunciare al rimborso (1).
(1) Articolo così modificato
dall'art. 6, D.L. 23 aprile 1985, n. 146. Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32,
D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 40
Mancata presentazione dell'istanza.
Se nel termine prescritto
non viene presentata la domanda di cui all'art. 31 per opere abusive realizzate
in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda
presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve
ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse
sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata la oblazione
dovuta. (Omissis) (1) (2).
Gli atti tra vivi aventi
per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione
di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli
e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante,
gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata
in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata
la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta
presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima,
munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi
dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma
dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1º settembre 1967, in luogo
degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera
risulti iniziata in data anteriore al 1º settembre 1967. Tale dichiarazione può
essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi
all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi
della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti
quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera
autorizzata (3).
Se la mancanza delle dichiarazioni
o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza
della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione
in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal
fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1º settembre 1967,
essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo,
redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al
quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della
domanda indicate al comma precedente (4).
Si applica in ogni caso
il disposto del terzo comma dell'articolo 17 e del primo comma dell'art. 21 (5).
Le nullità di cui al secondo
comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure
esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure
di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa (6).
Nella ipotesi in cui l'immobile
rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e
sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria
può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile
purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore
all'entrata in vigore della presente legge (5) (7).
(1) Comma così modificato,
da ultimo, dall'art. 1, d.l. 20 novembre 1985, n. 656, conv. in l. 24 dicembre 1985,
n. 780.
(2) Periodo abrogato dall'art.
1, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68.
(3) Comma così modificato,
da ultimo, dall'art. 7, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n.
68.
(4) Comma così sostituito
dall'art. 8-bis, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(5) Comma così modificato
dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(6) Comma aggiunto dall'art.
8-bis, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298. L'ultimo
comma è stato poi così sostituito dall'art. 7, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv.
in l. 13 marzo 1988, n. 68.
(7) Vedi, anche, il comma
25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 41
Esecuzione delle sanzioni
ai fini della commerciabilità dei beni.
Ai fini della commerciabilità
dei beni, possono essere stipulati gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi
ad immobili la cui costruzione sia stata iniziata successivamente al 1º settembre
1967 per i quali sia esibita idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente
che attesti l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti
sanzionatori adottati ai sensi dell'art. 41 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, modificato
dall'art. 13 della L. 6 agosto 1967, n. 765, per il caso di opere eseguite senza
la licenza di costruzione o in base a licenza annullata, e ai sensi del nono comma
dell'art. 15 della L. 28 gennaio 1977, n. 10. Degli estremi dei documenti esibiti
dovrà farsi menzione in atto; si applica in ogni caso il disposto dell'ultimo comma
dell'art. 17 e del primo comma dell'art. 21 della presente legge (1).
Il pagamento delle sanzioni
pecuniarie produce gli effetti di cui al penultimo comma dell'articolo 35.
La certificazione di cui
al primo comma è rilasciata dalla competente autorità entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda, trascorso inutilmente tale termine, essa può essere
sostituita da una dichiarazione dell'alienante attestante l'avvenuto integrale adempimento
delle prescrizioni dei provvedimenti di cui al primo comma, accompagnata dalla copia
conforme della domanda di rilascio della certificazione.
Le disposizioni di cui sopra
non si applicano comunque agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti
reali di garanzia o di servitù (2) (3).
(1) Comma così modificato
dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Comma aggiunto dall'art.
8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(3) Vedi, anche, il comma
25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 42
Prevalenza sulle leggi speciali.
Le disposizioni del presente
capo prevalgono sulla diversa disciplina procedimentale stabilita dalla legge 16
aprile 1973, n. 171, e dal D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791 (1).
(1) Vedi, anche, il comma
25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 43
Procedimenti in corso.
L'esistenza di provvedimenti
sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti
pende l'impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria (1).
Agli effetti delle disposizioni
di cui al presente capo si considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali
è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorché sia pendente il termine per
il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
In ogni caso non sono ripetibili
le somme già riscosse e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché in
forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili.
Le somme versate si scomputano
dal contributo di concessione.
Possono ottenere la sanatoria
le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali
limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari
alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per
la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento
amministrativo o giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione
è applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto
le attività edificatorie (1) (2).
(1) Per un'interpretazione
autentica del presente comma, vedi l'art. 12-bis, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv.
in l. 13 marzo 1988, n. 68.
(2) Vedi, anche, il comma
25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 44
Sospensione dei procedimenti.
Dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino alla scadenza dei termini fissati dall'articolo
35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione,
quelli penali nonché quelli connessi all'applicazione dell'articolo 15 della L.
6 agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo (1).
La sospensione di cui al
comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari avanti agli organi di
giurisdizione amministrativa, previsti dall'articolo 21, ultimo comma, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034.
Decorso il termine del 30
settembre 1986 senza che sia stata presentata domanda di concessione o autorizzazione
in sanatoria, la sospensione di cui al precedente primo comma perde efficacia (2).
I procedimenti sospesi possono
essere ripresi a richiesta degli interessati (3) (4).
(1) Comma così modificato
dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Comma aggiunto dall'art.
8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298. L'ultimo comma
è stato così sostituito dall'art. 3, d.l. 20 novembre 1985, n. 656, conv. in l.
24 dicembre 1985, n. 780.
(3) Comma aggiunto dall'art.
8, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68.
(4) Vedi, anche, il comma
25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Capo V
(1) Vedi, anche, l'art.
39, l. 23 dicembre 1994, n. 724 e il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003,
n. 269.
Articolo 45
Aziende erogatrici di servizi
pubblici.
[È vietato a tutte le aziende
erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione
di opere prive di concessione, nonché ad opere prive di concessione ad edificare
iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti
di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Il richiedente il servizio
è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, indicante
gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere abusive, gli estremi
della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria
corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per
intero nell'ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi
dell'articolo 35. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo
e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del
contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 5 milioni a lire
15 milioni. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo
della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una
fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera
già usufruisce di un pubblico servizio.
Per le opere iniziate anteriormente
al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro
avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio
1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto,
ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo] (1).
(1) Articolo prima sostituito
dall'art. 7, D.L. 23 aprile 1985, n. 146 e poi abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6
giugno 2001, n. 378, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto
e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art.
138 dello stesso decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute
nell'art. 48 del testo unico emanato con il suddetto D.P.R. n. 380 del 2001. Vedi,
anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 46
Benefici fiscali.
[In deroga alle disposizioni
di cui all'art. 41-ter della L. 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 15
della L. 6 agosto 1967, n. 765, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed
imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in
vigore della presente legge, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento
di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione
cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria,
per conseguire in via provvisoria le agevolazioni, deve essere prodotta, al momento
della registrazione dell'atto, copia della domanda di concessione o di autorizzazione
in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune
stesso. L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'ufficio
del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla
sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio,
dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ricevuto definizione
(1) (2).
In deroga alle disposizioni
di cui al citato art. 41-ter della L. 17 agosto 1942, n. 1150, per i fabbricati
costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza
successivamente annullata si applica l'esenzione dall'imposta locale sui redditi,
qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in
virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata
in vigore della presente legge. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato
ne faccia richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio
fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa
ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione
della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare,
entro 90 giorni da tale scadenza, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette
copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione
del comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che
la domanda non ha ancora ottenuto definizione (1).
L'omessa o tardiva presentazione
del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta locale sui redditi
e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora
stabiliti per i singoli tributi.
Il rilascio, ai sensi delle
disposizioni di cui al precedente capo IV, della concessione e dell'autorizzazione
in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce
automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza
previsti dall'art. 15 della L. 6 agosto 1967, n. 765.
In attesa del provvedimento
definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti
dal comma precedente, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni
finanziarie competenti copia autenticata della domanda di concessione o di autorizzazione
in sanatoria, corredata dalla prova del pagamento delle somme dovute fino al momento
della presentazione dell'istanza di cui al precedente comma.
Non si fa comunque luogo
al rimborso dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte eventualmente
già pagate] (3).
(1) Periodo così sostituito
dall'art. 9, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2. Inoltre, l'art. 2-quinquies, D.L. 30 settembre
1994, n. 564, ha così sostituito l'ultimo periodo del primo comma del presente art.
46, al fine della eliminazione delle liti in tema di perdita dei benefìci fiscali
prevista dallo stesso articolo 46.
(2) Per la fissazione del
termine al 31 dicembre 1990, vedi l'art. 10, L. 31 maggio 1990, n. 128. Per la riapertura
del termine fino al 31 maggio 1999, vedi l'art. 16, L. 18 febbraio 1999, n. 28.
(3) Articolo abrogato dall'art.
136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello
stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con la decorrenza
indicata nell'art. 138 dello stesso decreto. Le disposizioni di cui al presente
articolo sono ora contenute nell'art. 50 del testo unico emanato con il suddetto
D.P.R. n. 380 del 2001. Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre
2003, n. 269.
Articolo 47
Diritti dell'acquirente.
[L'acquirente di un immobile
o di parte di esso, anche sulla base di contratto preliminare di vendita con sottoscrizioni
autenticate, ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali di qualsiasi
documento relativo all'immobile stesso e di ottenere ogni certificazione relativa.
L'eventuale rifiuto da parte
degli uffici comunali deve constare da atto scritto] (1).
(1) Articolo abrogato dall'art.
136, D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello
stesso decreto e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con la decorrenza
indicata nell'art. 138 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 25 dell'art.
32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 47/bis
Dichiarazioni dei rappresentanti.
Tutte le dichiarazioni da
rendersi ai sensi della presente legge, anche agli effetti della legge 4 gennaio
1968, n. 15, dai proprietari o da altri aventi titolo, possono essere rilasciate
anche da rappresentanti legali o volontari (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art.
8-ter, D.L. 23 aprile 1985, n. 146. Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L.
30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 48
Disposizione transitoria.
[Per le opere interne alle
costruzioni, definite dall'articolo 26, realizzate prima dell'entrata in vigore
della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario
della costruzione o dell'unità immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro
il termine del 31 dicembre 1985] (1).
(1) Articolo prima sostituito
dall'art. 1, D.L. 23 aprile 1985, n. 146 e poi abrogato dall'art. 136, D.Lgs. 6
giugno 2001, n. 378, con la decorrenza indicata nell'art. 138 dello stesso decreto
e dall'art. 136, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con la decorrenza indicata nell'art.
138 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre
2003, n. 269.
Articolo 49
Sanatorie regionali.
Coloro che abbiano già conseguito
sanatorie in base alla normativa regionale vigente hanno diritto a detrarre l'importo
delle somme versate dal contributo di cui al primo comma dell'articolo 37 della
presente legge (1).
(1) Vedi, anche, il comma
25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 50
Variazioni di bilancio.
Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
(1).
(1) Vedi, anche, il comma
25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 51
Determinazione delle superfici.
Ai fini del calcolo dell'oblazione,
i riferimenti alle superfici, previsti dalla presente legge, sono computati in conformità
ai parametri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 31 maggio 1977 (1).
Le superfici delle opere
che beneficiano della riduzione di cui al precedente articolo 34, quinto comma,
lettera e), sono considerate superfici per servizi e accessori, ai sensi dell'articolo
2 del decreto ministeriale di cui al precedente comma, senza l'applicazione di alcun
incremento (2).
Ai fini del calcolo dell'oblazione
non sono computati i volumi tecnici delle costruzioni nonché quelli relativi a serbatoi,
cabine o simili realizzati nell'ambito di stabilimenti soggetti a regime di concessione
di pubblica utilità o servizio pubblico, la cui realizzazione sia prevista dal decreto
di concessione emesso previo consenso dell'amministrazione comunale (3).
(1) Comma così sostituito
dall'art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Comma aggiunto dall'art.
8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(3) Vedi, anche, il comma
25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Articolo 52
Iscrizione al catasto.
[Alla domanda per il rilascio
del certificato di abitabilità o di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione
presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni
dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni
e integrazioni.] (1)
Le opere ultimate entro
la data di entrata in vigore della presente legge che non siano state iscritte al
catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere denunciate, ai sensi
degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive
modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura vigente (2).
Per le dichiarazioni di
cui al comma precedente, presentate successivamente al 31 dicembre 1986, l'ammenda
prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni
e integrazioni, è elevata a L. 250.000 (3) (4).
(1) Comma abrogato dall'art.
136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi
dell'art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto
2002, n. 185.
(2) Il termine di cui al
presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1985, dall'art. 1, D.L. 23 aprile
1985, n. 146; al 31 dicembre 1986, dall'art. 1, D.L. 20 novembre 1985, n. 656; al
30 giugno 1989 dall'art. 1, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2; al 31 dicembre 1989 dall'art.
9, L. 10 febbraio 1989, n. 48; al 31 dicembre 1991 dall'art. 12, L. 31 maggio 1990,
n. 128; al 31 dicembre 1992 dall'art. 3, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417; al 31 dicembre
1993 dall'art. 14, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 e dall'art. 1, D.L. 23 gennaio 1993,
n. 16; al 31 dicembre 1995 con l'art. 9, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557; al 31 dicembre
1996 dall'art. 1, D.L. 28 giugno 1995, n. 250; al 31 dicembre 1997 dall'art. 3,
comma 156, L. 23 dicembre 1996, n. 662; al 31 dicembre 1998 dall'art. 14, comma
13, L. 27 dicembre 1997, n. 449; al 31 dicembre 1999 dall'art. 6, comma 4, L. 23
dicembre 1998, n. 448; al 31 dicembre 2000 dall'art. 7, comma 5, L. 23 dicembre
1999, n. 488 e al 31 dicembre 2001 dall'art. 64, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n.
388.
(3) Comma così sostituito
dall'art. 4, d.l. 20 novembre 1985, n. 656, conv. in l. 24 dicembre 1985, n. 780.
(4) Vedi, anche, il comma
25 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.
Allegato unico