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EDILIZIA RESIDENZIALE
Legge 22 ottobre
1971, n. 865 (in Gazz. Uff., 30 ottobre, n. 276). - Programmi e coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica
utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18
aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa
per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata
e convenzionata (1)
(1) A
decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle
prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio
1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del
governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione
assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999,
cit.).
TITOLO
I
PROGRAMMI
E COORDINAMENTO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Articolo
1
Per la realizzazione
di programmi di interventi di edilizia abitativa e degli altri fini indicati
nella presente legge, tutti i fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato,
dalle aziende statali e dagli enti pubblici edilizi a carattere nazionale,
destinati agli stessi scopi, anche se derivanti dalla stipulazione di mutui,
dall'emissione di obbligazioni e dal versamento di contributi da parte di
enti e di privati, sono impiegati unitariamente dallo Stato secondo le norme
della presente legge.
Sono esclusi
dalla previsione di cui al precedente comma i fondi destinati alla costruzione
degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione
in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni nonché
di quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici,
comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette.
Articolo
2
È istituito,
presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per l'edilizia residenziale
(CER).
Esso è presieduto
dal Ministro per il lavori pubblici o da un Sottosegretario all'uopo delegato
ed è composto:
1)
da un rappresentante del Ministro per i lavori pubblici;
2)
da un rappresentante del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
3)
da un rappresentante del Ministro per il tesoro;
4)
da un rappresentante del Ministro per il bilancio e la programmazione economica;
5)
da due esperti nominati dal Ministro per i lavori pubblici anche fra persone
estranee alla Amministrazione.
Il Comitato
è costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici e dura in carica
tre anni.
Le mansioni
di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione
centrale del Ministero dei lavori pubblici (1).
(1) Vedi,
ora, l'art. 5, l. 5 agosto 1978, n. 457.
Articolo
3
Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni
dello Stato, le aziende statali e gli enti pubblici previsti dal precedente
articolo 1 danno comunicazione al CER dell'ammontare dei fondi disponibili
per interventi di edilizia economica e popolare comprendendovi quelli previsti
dall'articolo 67 lettera a) della presente legge,
con l'indicazione dei programmi già deliberati e del loro stato di attuazione,
nonché delle proposte di ripartizione dei fondi disponibili.
In sede
di ulteriore applicazione della presente legge, la comunicazione prevista
dal precedente comma viene data entro il 30 settembre di ogni anno.
Entro gli
stessi termini previsti dai precedenti commi, le Regioni trasmettono al CER
le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica
e popolare.
Entro venti
giorni dalla scadenza dei termini previsti dai precedenti commi, il CER formula
il progetto del piano di attribuzione alle Regioni dei fondi indicati nel
precedente articolo 1, recependo, in sede di prima applicazione, i programmi
già deliberati dalle amministrazioni dello Stato, delle aziende statali e
dagli enti pubblici prima dell'11 marzo 1971, ed escludendo i fondi che risultino
già impegnati per l'acquisto di aree, per l'esecuzione di appalti stipulati
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'esecuzione
di programmi dei quali si prevede l'appalto entro il 31 dicembre 1972; il
predetto progetto, riservata comunque a disposizione del Ministero dei lavori
pubblici una quota non superiore al 5 per cento per interventi straordinari
per pubbliche calamità ed una quota non superiore allo 0,5 per cento per attività
di ricerca, studio e sperimentazione, è sottoposto dal Ministro per i lavori
pubblici al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
Il CIPE,
previo esame in seduta comune con la commissione consultiva interregionale
prevista dall'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sentite le
confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
nazionale, approva il piano con eventuali modificazioni e lo comunica alle
Regioni entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente
comma.
Le Regioni,
entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del piano di attribuzione
regionale previsto dal precedente comma, approvano i programmi di localizzazione,
acquisendo quelli deliberati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti
pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge prima dell'11 marzo 1971
e ne danno comunicazione al CER.
Le Regioni,
nel predisporre i programmi di cui al precedente comma, si conformano alle
finalità stabilite dalle leggi vigenti per l'utilizzazione dei fondi ad esse
attribuiti.
Il CER,
entro i limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna Regione, quale
risulta dal piano approvato dal CIPE, tenendo conto dei prevedibili tempi
di esecuzione dei programmi formulati dalle Regioni stesse e del decreto del
Ministro per il tesoro previsto dall'ultimo comma del successivo articolo
5, predispone il programma triennale di utilizzazione dei fondi disponibili;
verifica ogni anno lo stato di attuazione dei programmi già deliberati al
fine del coordinamento con quelli da adottare successivamente.
Articolo
4
Fino alla
data di entrata in vigore del decreto delegato previsto dal successivo articolo
8, le Regioni sono delegate all'attuazione dei programmi da esse approvati
a norma del precedente articolo 3.
A tal fine,
esse si avvalgono degli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi
regionali e di cooperative edilizie e loro consorzi.
Per l'impiego
dei fondi eventualmente eccedenti la capacità di spesa degli enti di cui al
precedente comma, le Regioni possono avvalersi di imprese a partecipazione
statale attraverso apposite convenzioni.
Il CIPE,
su proposta del CER che accerta l'eventuale mancata attuazione dei programmi
deliberati, autorizza l'esercizio da parte del Ministro per i lavori pubblici
del potere di cui ai precedenti secondo e terzo comma.
Articolo
5
A partire
dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono
depositati su appositi conti correnti presso la Cassa depositi e prestiti:
a)
i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori e le somme dovute dallo
Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla Gestione case per lavoratori
(GESCAL), nonché i fondi che gli IACP devono versare alla Gescal in relazione
agli alloggi ex INA-Casa e GESCAL assegnati in locazione o a riscatto e le
somme di cui al successivo articolo 61;
b)
le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Comitato
di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli
dipendenti, di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e
successive integrazioni;
c)
i fondi di pertinenza di altri enti di cui all'articolo 1 della presente legge
destinati alla attuazione di programmi di edilizia abitativa ed eccedenti
gli impegni relativi a realizzazioni in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto
con quello per il tesoro, si provvede, entro il termine di sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, alla individuazione degli enti
tenuti al deposito.
Il Ministro
per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, stabilisce i tempi e gli importi dei trasferimenti ai conti di
cui al precedente comma dei fondi di pertinenza della GESCAL, del Comitato
di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli
dipendenti e degli altri enti, in modo da garantire che tali trasferimenti
siano completati non oltre il 31 dicembre 1972.
Il Ministro
per il tesoro fissa con proprio decreto il tasso di interesse da corrispondere
sulle somme depositate sui conti di cui al primo comma.
Nei limiti
dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna Regione, il Ministro per
i lavori pubblici, sentito il CER, con proprio decreto, autorizza periodicamente
i prelevamenti dai conti di cui al primo comma, in relazione allo svolgimento
dei programmi costruttivi deliberati.
Ai fini
della predisposizione del programma triennale di cui all'ultimo comma dell'articolo
3, il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio, indica entro 150 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 settembre di ciascun
anno, con proprio decreto, gli istituti di credito e gli enti dai quali i
beneficiari possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia
abitativa previsti dalla presente legge e comunica al Ministro per il lavori
pubblici, quale presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, l'ammontare
delle disponibilità finanziarie che gli istituti e gli enti di cui sopra prevedono
di destinare alla stipulazione dei mutui ammessi a contributo statale, in
base alle vigenti disposizioni, tenendo anche conto dell'articolazione regionale
dei programmi.
Articolo
6
Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli istituti autonomi
per le case popolari procederanno alla modifica del consiglio di amministrazione
e del collegio sindacale secondo le disposizioni del presente articolo.
Il presidente
e, ove previsti dai vigenti statuti, i vicepresidenti degli IACP sono nominati
dalla giunta regionale e sono scelti fra i membri eletti dagli enti locali.
Il consiglio
di amministrazione degli IACP è composto da:
1)
tre membri eletti dal consiglio provinciale, uno dei quali in rappresentanza
delle minoranze;
2)
un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
3)
un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto
fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti
per territorio;
4)
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
nominati dalla giunta provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime;
5)
un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto
dal consiglio provinciale e scelto in una terna proposta dalle associazioni
degli assegnatari;
6)
un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente
rappresentative, nominato dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle
organizzazioni medesime.
Il consiglio
di amministrazione degli IACP operanti su un territorio con popolazione superiore
ad un milione di abitanti è composto dai membri indicati nel precedente comma,
nonché da tre membri eletti dal consiglio regionale, uno dei quali in rappresentanza
delle minoranze.
Le funzioni
di presidente, di vice presidente e di consigliere degli IACP sono incompatibili
con quelle di consigliere regionale, provinciale e comunale.
Il collegio
dei sindaci è composto:
a)
da un sindaco, con funzione di presidente, nominato dalla giunta regionale
e da un sindaco nominato dal consiglio provinciale, scelti tra gli iscritti
all'albo dei revisori dei conti;
b)
da un rappresentante del Ministero del tesoro scelto fra gli impiegati della
carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio.
Il consiglio
di amministrazione dura in carica cinque anni.
I membri
eletti secondo le disposizioni di cui al numero 1)
del terzo comma ed i membri nominati a norma del sesto comma, lettera a)
del Presente articolo restano in carica per lo stesso periodo degli organi
che li hanno eletti.
Le disposizioni
del presente articolo non si applicano agli IACP di Trento e Bolzano, per
i quali si provvederà con legge provinciale, prevedendo che nei rispettivi
organi direttivi siano rappresentati democraticamente enti locali, lavoratori,
assegnatari.
Articolo
7
Alla data
di entrata in vigore della presente legge, qualora non siano stati emanati,
in materia urbanistica, i decreti delegati previsti dall'articolo 17 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario
le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici relative ai regolamenti
edilizi, ai programmi di fabbricazione, ai piani di zona di cui alla legge
18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, ai piani particolareggiati
di esecuzione del piano regolatore generale ed ai piani di lottizzazione.
Sono, altresì,
trasferiti alle Regioni i poteri di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6
agosto 1967, n. 765, quando si tratti di opere eseguite od autorizzate in
violazione delle prescrizioni del programma di fabbricazione o delle norme
del regolamento edilizio, nonché i poteri di nulla osta di cui all'articolo
3 della legge 21 dicembre 1975, n. 1357, quando si tratti di deroghe alle
norme del regolamento edilizio e del programma di fabbricazione.
Per le procedure
di annullamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
il termine stabilito dall'articolo 7, terzo comma, della legge 6 agosto 1967,
n. 765, decorre dalla data suddetta.
Nell'esercizio
delle attribuzioni indicate ai precedenti commi, le Regioni si avvalgono dei
provveditorati regionali alle opere pubbliche e delle sezioni urbanistiche
regionali.
Articolo
8
Il Governo
della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1972, sentita
una commissione composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai presidenti
delle rispettive Assemblee, norme aventi valore di legge sulla riorganizzazione
delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore edilizio,
sul riordinamento dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica
e popolare, dei canoni e delle quote di riscatto con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a)
provvedere al riordinamento ed alla ristrutturazione degli IACP operanti nel
territorio di ogni singola Regione, anche mediante la creazione di strutture
unitarie a livello regionale nei cui organi direttivi siano rappresentati
democraticamente lavoratori, utenti ed enti locali, secondo i criteri di cui
al precedente articolo 6;
b)
provvedere, per la realizzazione unitaria, affidata al Ministro per i lavori
pubblici degli obiettivi indicati negli articoli 1 e 3 della presente legge,
al trasferimento, nell'ambito delle relative competenze funzionali operative
e territoriali, al CER e alle Regioni dei compiti attualmente affidati alla
Gestione case per lavoratori (GESCAL), compresi quelli relativi all'attuazione
del servizio sociale di cui all'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963,
n. 60;
c)
provvedere al riordinamento del sistema di riscossione dei contributi attualmente
versati per la costruzione di case per lavoratori che preveda la partecipazione
di rappresentanti dei contribuenti alla amministrazione delle somme riscosse,
anche allo scopo di garantirne la effettiva destinazione ai fini indicati
dalla legge istitutiva dei contributi stessi;
d)
provvedere allo scioglimento degli enti pubblici edilizi sia a carattere nazionale
che locale, fatta eccezione per quelli indicati nella precedente lettera a);
e)
trasferire agli IACP ristrutturate a termini della lettera a)
del presente articolo il patrimonio degli enti pubblici edilizi a carattere
nazionale o locale;
f)
trasferire agli IACP ristrutturati a termini della lettera a)
del presente articolo e alle Regioni il personale, ancorché non di ruolo,
degli enti soppressi, compreso quello dell'ente cui è affidata l'attuazione
del servizio sociale, salvaguardandone i diritti acquisiti ed utilizzando
quello in servizio alla data dell'11 marzo 1971;
g)
riordinare e unificare i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia
economica e popolare, semplificandone la procedura e disciplinando le assegnazioni
medesime e la loro revoca, in relazione alle situazioni territoriali ed alle
condizioni economiche familiari degli assegnatari;
h)
riordinare e unificare i criteri per la determinazione dei canoni di locazione
e delle quote di riscatto degli alloggi di edilizia sovvenzionata anche con
riferimento alle situazioni territoriali, alla capacità economica media e
alle condizioni abitative degli assegnatari, determinando l'incidenza sui
canoni delle quote delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione;
i)
promuovere la gestione democratica degli alloggi da parte degli assegnatari
con particolare riferimento alla gestione dei servizi comuni e all'impiego
delle quote per la manutenzione degli immobili.
Il CER,
avvalendosi delle Regioni, predispone e realizza ogni due anni un censimento
dei fabbisogni abitativi del Paese, accertando nel contempo la composizione
dei nuclei familiari, i redditi e la reale situazione abitativa nonché la
dislocazione territoriale delle abitazioni.
TITOLO
II
NORME SULL'ESPROPRIAZIONE
PER PUBBLICA UTILITÀ (1)
(1) Titolo
abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30
giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1º agosto 2002, n. 185.
Articolo
9
[Le disposizioni
contenute nella presente legge si applicano all'espropriazione degli immobili,
disposta per la realizzazione degli interventi previsti nel precedente titolo,
per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla L. 18 aprile
1962, n. 167, e successive modificazioni, per la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria compresi i parchi pubblici e di singole
opere pubbliche, per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati
urbani, per la costruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati
da eventi bellici o da calamità naturali, per l'acquisizione delle aree comprese
nelle zone di espansione, a termini dell'art. 18 della L. 17 agosto 1942,
n. 1150, nonché per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione
di parchi nazionali.] (1)
(1) Articolo
abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30
giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1º agosto 2002, n. 185.
Articolo
10
[Le amministrazioni,
gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropriazione
per pubblica utilità depositano nella segreteria del comune, nel cui territorio
sono compresi gli immobili da espropriare, una relazione esplicativa dell'opera
o dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali sulle quali
siano individuate le aree da espropriare, dall'elenco dei proprietari iscritti
negli atti catastali, nonché dalle planimetrie dei piani urbanistici vigenti.
Il sindaco
notifica agli espropriandi e dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito
entro dieci giorni mediante avviso da affiggere nello albo del comune e da
inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
Decorso
il termine di quindici giorni dalla data della inserzione dell'avviso nel
foglio degli annunzi legali, durante il quale gli interessati possono presentare
osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, il sindaco
entro i successivi quindici giorni trasmette tutti gli atti con le deduzioni
dell'espropriante e con le eventuali osservazioni del comune, al presidente
della giunta regionale.] (1)
(1) Articolo
abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30
giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1º agosto 2002, n. 185.
Articolo
11
[Entro trenta
giorni dal ricevimento, il presidente della giunta regionale, con decreto
costituente provvedimento definitivo, dichiara ove occorra, la pubblica utilità
nonché l'indifferibilità e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti
nella relazione, ed indica la misura dell'indennità di espropriazione, da
corrispondere a titolo provvisorio agli eventi diritto determinata in base
ai criteri di cui al successivo articolo 16. Con lo stesso decreto si pronuncia
anche sulle osservazioni degli interessati.
Ove il presidente
della giunta regionale non adempia entro il termine previsto dal precedente
comma, il decreto è emesso dal Ministro per i lavori pubblici.
Il decreto
è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel Foglio
degli annunzi legali della provincia.
L'ammontare
dell'indennità provvisoria è comunicato ai proprietari espropriandi a cura
del presidente della giunta regionale nelle forme previste per la notificazione
degli atti processuali civili.] (1)
(1) Articolo
abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30
giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1º agosto 2002, n. 185.
Articolo
12
[Il proprietario
espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al
quarto comma dell'art. 11, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione
volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50 per cento (1)
dell'indennità provvisoria determinata ai sensi dei successivi articoli 16
e 17 (2).
Nello stesso
termine di cui al precedente comma, i proprietari comunicano al presidente
della giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità
provvisoria. In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata.
Decorso
il termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale
ordina all'espropriante, in favore degli espropriandi, il pagamento delle
indennità che siano state accettate, ed il deposito delle altre indennità
presso la Cassa depositi e prestiti.
La Cassa
depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al pagamento
delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di esproprio o di occupazione
in base al solo nulla osta del prefetto, al quale compete l'accertamento della
libertà e proprietà dell'immobile espropriato.
L'espropriante
dispone il pagamento dell'indennità accettata entro sessanta giorni dal provvedimento
di cui al terzo comma (3) (4).
Per le espropriazioni
in dipendenza di opere di competenza statale, l'amministrazione competente
emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni a decorrere
dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla
legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni (4).
A decorrere
dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi
in misura pari a quella del tasso di sconto (4).] (5)
(1) Importo
così elevato dal 30 al 50 per cento dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n.
10.
(2) Comma
così sostituito dall'art. 6, d.l. 2 maggio 1974, n. 115, conv. in l. 27
giugno 1974, n. 247.
(3) La
Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1991, n. 173, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non
prevede che l'espropriante in alternativa al pagamento dell'indennità accettata
dall'espropriato, possa esperire entro sessanta giorni opposizione ai sensi
dell'art. 19 successivo.
(4) Comma
aggiunto dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
(5) Articolo
abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30
giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1º agosto 2002, n. 185.
Articolo
13
[Il prefetto
su richiesta dell'espropriante, il quale deve fornire la prova di avere adempiuto
a quanto prescritto dal terzo comma dello articolo 12 pronuncia, entro 15
giorni dalla richiesta, l'espropriazione sulla base dei dati risultanti dalla
documentazione di cui all'articolo 10.
Il decreto
del prefetto deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli atti
processuali civili, inserito per estratto nel Foglio degli annunzi legali
della provincia e trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari
in termini di urgenza.
Il decreto
prefettizio costituisce provvedimento definitivo.
In caso
di ricorso giurisdizionale, da presentare nei termini di legge, l'esecuzione
dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione temporanea
e d'urgenza e di espropriazione impugnati può essere sospesa, ai sensi dell'art.
36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi di errore grave ed evidente
nell'individuazione degli immobili ovvero nell'individuazione delle persone
dei Proprietari (1).] (2)
(1) La
Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1974, n. 284, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(2) Articolo
abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30
giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1º agosto 2002, n. 185.
Articolo
14
[Pronunciata
l'espropriazione, e trascritto il relativo provvedimento, tutti i diritti
relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente
sull'indennità anche nel caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 13.] (1)
(1) Articolo
abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30
giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1º agosto 2002, n. 185.
Articolo
15
[Qualora
l'indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell'art.
12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione della
indennità alla commissione competente per territorio di cui all'art. 16. La
commissione, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della giunta
regionale, determina l'indennità sulla base del valore agricolo con riferimento
alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione
all'esercizio dell'azienda agricola e la comunica all'espropriante.
L'espropriante
comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono
mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita
la relazione della commissione nella segreteria del comune e rende noto al
pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'articolo
10 (1).] (2)
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
(2) Articolo
abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30
giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1º agosto 2002, n. 185.
Articolo
16
[Con provvedimento
della regione è istituita, in ogni provincia, una Commissione composta dal
presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede,
dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere
capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo
delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti
nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti
in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne
proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative
(1).
La regione,
ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni,
le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al
primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti (1).
La commissione
di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. L'intendente
di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed
all'assegnazione ad essa del personale necessario (1).
La commissione
determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni
agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto
centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare,
dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i
tipi di coltura effettivamente praticati (1).
L'indennità
di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all'art.
18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente
al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare (1) (2).
Nelle aree
comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al valore agricolo
medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in
cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per
cento di quella coltivata della regione agraria stessa (1) (2).
Tale valore
è moltiplicato per un coefficiente:
da 2 a 5
se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;
da 4 a 10
se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100
mila abitanti (1) (2).
Per la determinazione
dell'indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione
di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato (1).
Per l'espropriazione
delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi dell'art. 8 della
L. 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in base alla somma del
valore dell'area, definito a norma dei precedenti commi, e del valore delle
opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato
di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto
con essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata
la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 41, secondo comma, della L. 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita
la demolizione ai sensi dell'art. 26 della stessa legge e l'indennità è determinata
in base al valore della sola area.
Nella determinazione
dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area
ai fini dell'edificazione nonché dell'incremento del valore derivante dall'esistenza
nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di qualunque
altra opera o impianto pubblico.
L'indennità
determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma eventualmente
corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione,
a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai
sensi della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi
per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente
l'espropriazione.] (3)
(1) I
primi otto commi così sostituiscono i precedenti primi quattro commi per
effetto dell'articolo 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
(2) La
Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(3) Articolo
abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30
giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1º agosto 2002, n. 185.
Articolo
17
[Nel caso
che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore,
nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, primo comma, il
prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria,
esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo (1).
Nel caso
invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo, mezzadro,
colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso, ferma
restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'articolo
16 in favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al
fittavolo, al mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno
espropriando almeno da un anno prima della data di deposito della relazione
di cui all'art. 10.
L'indennità
aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in ogni caso in misura
uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'art. 16 corrispondente
al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti di aree comprese
nei centri edificati o delimitate come centri storici.
Le maggiorazioni
di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono direttamente
corrisposte ai suindicati soggetti nei termini previsti per il pagamento delle
indennità di espropriazione.] (2)
(1) Comma
così modificato dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
(2) Articolo
abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30
giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1º agosto 2002, n. 185.
Articolo
18
[Entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i comuni, ai fini dell'applicazione del precedente articolo 16 procedono alla
delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio
comunale. In pendenza dell'adozione di tale deliberazione, il comune dichiara
con delibera consigliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso,
se l'area ricade o meno nei centri edificati.
Il centro
edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro
continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi.
Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti
sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.
Ove decorra
inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo, alla
delimitazione dei centri edificati provvede la Regione.] (1)
(1) Articolo
abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30
giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1º agosto 2002, n. 185.
Articolo
19
[Entro trenta
giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione della commissione
di cui all'art. 16 nel Foglio degli annunci legali della provincia, i proprietari
e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione
alla stima della commissione di cui all'art. 16 davanti alla corte d'appello
competente per territorio, con atto di citazione notificato all'espropriante
(1).
L'opposizione
può essere proposta anche dall'espropriante (2).] (3)
(1) Comma
così modificato dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
(2) La
Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio 1987, n. 255, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui,
pur dopo avvenuta la espropriazione, non consente agli aventi diritto di
agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la
relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 precedenti.
(3) Articolo
abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30
giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1º agosto 2002, n. 185.
Articolo
20
[L'occupazione
di urgenza delle aree da espropriare è pronunciata con decreto del prefetto.
Tale decreto perde efficacia ove l'occupazione non segue nel termine di tre
mesi dalla sua emanazione.
L'occupazione
può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione del possesso
(1).
La commissione
di cui all'articolo 16 provvede, su richiesta del prefetto, alla determinazione
dell'indennità di occupazione in una somma pari, per ciascun anno di occupazione
ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area
da occupare, calcolata a norma dell'art. 16 ovvero per ciascun mese o frazione
di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua (2) (3).
Contro la
determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione
davanti alla corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione
notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità
a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti
processuali civili (4).
Il disposto
del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche
alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi
previsti dall'art. 4 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni,
nella L. 27 giugno 1974, n. 247 (5) (6).] (7)
(1) I
termini ivi previsti sono stati prorogati di un anno dall'art. 5, l. 29
luglio 1980, n. 385.
(2) Comma
così modificato dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
(3) La
Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma.
(4) La
Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 1990, n. 470, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, in
mancanza della determinazione, ad opera della commissione prevista dall'art.
16, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati,
non consente ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione,
a decorrere dall'occupazione del bene che ne è oggetto. La medesima Corte,
con sentenza 27 luglio 1992, n. 365, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente comma, nella parte in cui non prevede che anche l'espropriante
possa proporre opposizione davanti alla corte d'appello contro la determinazione
dell'indennità di occupazione dei beni da espropriare, con atto di citazione
notificato alle controparti nei modi ivi stabiliti e, quando l'espropriante
sia il comune, con decorrenza del termine per l'opposizione dal giorno in
cui sia pervenuta al comune stesso la comunicazione della determinazione
di detta indennità da parte della commissione prevista dall'art. 16.
(5) Comma
aggiunto dall'art. 14, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
(6) Per
una deroga delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi art. 9,
d.lg. 20 settembre 1999, n. 354.
(7) Articolo
abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30
giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1º agosto 2002, n. 185.
Articolo
21
[Qualora
venga a cessare la destinazione alla realizzazione di un interesse pubblico
delle aree espropriate in base alle disposizioni contenute nel presente titolo,
i comuni, entro e non oltre 180 giorni dalla cessazione della succitata destinazione,
hanno diritto alla prelazione sulle aree comprese nel loro territorio dietro
pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 16 e seguenti.
In caso di disaccordo il corrispettivo è determinato dall'ufficio tecnico
erariale ad istanza anche di uno solo degli interessati. Avverso la stima
può essere proposta opposizione, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione,
davanti alla corte di appello competente per territorio.
Le aree
acquisite al comune fanno parte del suo patrimonio indisponibile.
Il comune
utilizza direttamente le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di sua
competenza e dà in concessione le aree occorrenti per la realizzazione di
opere o di interventi di pubblica utilità.] (1)
(1) Articolo
abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30
giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1º agosto 2002, n. 185.
Articolo
22
[Per l'acquisizione
di aree occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui alla legge
18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, i comuni,
oltre ad utilizzare i fondi di cui dispongono per tali fini in base alle leggi
vigenti nonché, ove non siano deficitari, propri fondi di bilancio, possono
richiedere le anticipazioni di cui al successivo art. 23.] (1)
(1) Articolo
abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30
giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1º agosto 2002, n. 185.
Articolo
23
[La Cassa
depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni assistite dalla
garanzia dello Stato:
a)
ai comuni, sui mutui richiesti per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree
ricadenti nei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, o localizzate
ai sensi dell'art. 51 della presente legge, e per i quali sia già intervenuto
l'affidamento di massima;
b)
agli enti pubblici, sui mutui originari o suppletivi in corso di concessione
per opere di edilizia fruenti di contributo statale;
c)
agli enti pubblici su mutui originari o suppletivi in corso di concessione
per opere di edilizia fruenti di contributo statale relative a programmi realizzati
per cooperativa edilizia, nell'ambito dei piani di zona di cui alla L. 18
aprile 1962, n. 167, ovvero ai sensi dell'art. 51 della presente legge.
Le anticipazioni
non possono superare l'importo complessivo di lire 150 miliardi, di cui 15
miliardi per le anticipazioni di cui alla lettera c),
con carattere di fondo di rotazione e sono rimborsate dai mutuatari in un'unica
soluzione all'atto della riscossione del mutuo corrispondente contratto con
la Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati.
A tal fine
la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad avvalersi anche delle giacenze
relative alle somme da somministrare sui mutui concessi (1).] (2)
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 20, d.l. 2 maggio 1974, n. 115, conv. in l. 27
giugno 1974, n. 247.
(2) Articolo
abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30
giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1º agosto 2002, n. 185.
Articolo
24
[L'anticipazione
di cui al precedente articolo è concessa su domanda da presentarsi dal sindaco
o dal rappresentante legale dell'ente pubblico corredata dal solo affidamento
di massima dell'istituto mutuante.
Le anticipazioni
sono concesse, nel limite del 50 per cento dell'importo degli affidamenti,
su criteri di priorità indicati dal Ministro per i lavori pubblici, con determinazione
del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
I provvedimenti
così adottati sono comunicati al consiglio di amministrazione della Cassa
depositi e prestiti, alla prima adunanza successiva, nonché alle regioni interessate
per gli adempimenti di cui all'art. 45 della presente legge.
Il sindaco
ed il rappresentante dell'ente sono responsabili della destinazione delle
somme riscosse allo scopo per il quale l'anticipazione è stata concessa.
Il saggio
di interesse è fissato in misura pari a quello vigente per i mutui concessi
dalla Cassa depositi e prestiti ed il relativo onere è posto a totale carico
dello Stato.
Qualora
il mutuo correlativo non venga perfezionato entro il termine di diciotto mesi
dalla data di erogazione della anticipazione, la stessa viene revocata ed
il beneficiario è tenuto a rimborsare, in un'unica soluzione, l'anticipazione
ricevuta aumentata dai relativi interessi.
All'onere
per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle anticipazioni
concesse, valutate in lire 9 miliardi in ragione d'anno, si fa fronte per
l'anno 1974 con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro
per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio (1).] (2)
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 21, d.l. 2 maggio 1974, n. 115, conv. in l. 27
giugno 1974, n. 247.
(2) Articolo
abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30
giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1º agosto 2002, n. 185.
Articolo
25
[La delega
al presidente della giunta regionale degli adempimenti previsti dal presente
titolo ha efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti delegati
da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della L. 16 maggio 1970, n. 81.
A tale fine
il presidente della giunta regionale si avvale del competente provveditorato
alle opere pubbliche.] (1)
(1) Articolo
abrogato dall'art. 58, d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, a decorrere dal 30
giugno 2003, ai sensi dell'art. 2, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1º agosto 2002, n. 185.
TITOLO
III
MODIFICHE
ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 17 AGOSTO 1942, N. 1150, 18 APRILE 1962, N. 167
E 29 SETTEMBRE 1964, N. 847
Articolo
26
(Omissis)
(1).
(1) Articolo
abrogato dall'art. 2, l. 28 gennaio 1977, n. 10.
Articolo
27
I comuni
dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati
possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree
da destinare a insediamenti produttivi.
Le aree
da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate
a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di
fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale,
previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la
segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto
del presidente della giunta regionale.
Il piano
approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla
data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione
ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
Per quanto
non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio
comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano,
in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
modificazioni.
Le aree
comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate
dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in
materia di espropriazione per pubblica utilità.
Il comune
utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di
carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione
in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime.
Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti
pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati
dal CIPE (1).
La concessione
del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti
e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo
indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta
anni e non superiore a novantanove anni.
Contestualmente
all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area,
tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra,
viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati
gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni
per la loro inosservanza.
(1) Comma
così modificato dall'art. 49, comma 17, l. 27 dicembre 1997, n. 449.
Articolo
28
(Omissis)
(1).
(1) Sostituisce
l'ultimo comma dell'art. 1, l. 18 aprile 1962, n. 167.
Articolo
29
(Omissis)
(1).
(1) Sostituisce
il primo comma dell'art. 3, l. 18 aprile 1962, n. 167.
Articolo
30
Sono fatte
salve le previsioni dei piani di zona approvati prima dell'entrata in vigore
della presente legge, dimensionati in misura superiore a quanto previsto dal
precedente articolo 29 della presente legge.
Articolo
31
La percentuale
del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa di cui all'art. 29 della
presente legge si applica anche nei casi in cui i comuni o loro consorzi procedono
all'aggiornamento dei piani di zona approvati.
Articolo
32
(Omissis)
(1).
(1) Sostituisce
il terzo comma dell'art. 3, l. 18 aprile 1962, n. 167.
Articolo
33
(Omissis)
(1).
(1) Sostituisce
l'ultimo comma dell'art. 3, l. 18 aprile 1962, n. 167.
Articolo
34
(Omissis)
(1).
(1) Aggiunge
un comma all'art. 8, l. 18 aprile 1962, n. 167.
Articolo
35
Le disposizioni
dell'art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme
di cui al presente articolo.
Le aree
comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono
espropriate dai comuni o dai loro consorzi.
Le aree
di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo
comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile
del comune o del consorzio.
Su tali
aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione
di case di tipo economico o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.
La concessione
del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti
e servizi pubblici è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una
durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.
L'istanza
per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio.
Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti
pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e
popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa.
La concessione
è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio. Con la
stessa delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi,
per atto pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio dei registri
immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente.
La convenzione
deve prevedere:
a)
il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento,
determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei
criteri previsti dal dodicesimo comma (1);
b)
il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune
o del consorzio, ovvero qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese
del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali
delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione,
nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;
c)
le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;
d)
i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;
e)
i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione,
nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa
sia consentita;
f)
le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi
stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale osservanza
comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto
di superficie;
g)
i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della
concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto
originario.
Le disposizioni
del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia
costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del
quinto comma del presente articolo.
I comuni
per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed
i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti,
delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie
e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in locazione per un
periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda
il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione
(2) (3).
Le aree
di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case economiche e popolari,
sono concesse in diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o cedute
in proprietà a cooperative edilizie e loro consorzi, a imprese di costruzione
e loro consorzi e ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati
ai sensi della presente legge sempre che questi abbiano i requisiti previsti
dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata
(2) (4).
I corrispettivi
della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a),
e i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare
la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione
delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile
1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al
metro cubo edificabile non possono essere superiore al 60 per cento dei prezzi
di cessione riferiti allo stesso volume e il loro versamento può essere dilazionato
in un massimo di quindici annualità, di importo costante o crescente, a un
tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli
pubblici soggetti a tassazione (Rendistato). Accertata dalla Banca d'Italia
per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione
di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia
per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato
in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile
entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n.
10, e successive modificazioni (2) (5).
Contestualmente
all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune, o il consorzio,
e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni,
deve prevedere (6):
a)
gli elementi progettati degli edifici da costruire e le modalità del controllo
sulla loro costruzione;
b)
le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;
c)
i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
d)
i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione
comporta la risoluzione dell'atto di cessione.
I criteri
di cui alle lettere e) e g)e
le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma,
nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente
comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o
dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni.
(Omissis)
(7).
(Omissis)
(7).
(Omissis)
(7).
(Omissis)
(7).
(Omissis)
(7).
Chiunque
in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di alloggio
economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio
su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni
o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo
o con il concorso dello Stato a norma dell'art. 17 del D.P.R. 17 gennaio 1959,
n. 2.
Qualora
per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque
forma concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle
regioni, può essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto
se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione
siano già esauriti (8) (9) (10).
(1) Lettera
così sostituita dall'art. 3, comma 63, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(2) Comma
così sostituito dall'art. 3, comma 63, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(3) Comma
così sostituito dall'art. 7, l. 30 aprile 1999, n. 136.
(4) Per
un'interpretazione autentica del presente comma, vedi art. 7, l. 30 aprile
1999, n. 136.
(5) Comma
così modificato dall'art. 7, l. 30 aprile 1999, n. 136.
(6) Alinea
così sostituito dall'art. 3, comma 63, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(7) Comma
abrogato dall'art. 23, l. 17 febbraio 1992, n. 179.
(8) Comma
aggiunto dall'art. 23, l. 17 febbraio 1992, n. 179.
(9) Vedi
art. 31, comma 46, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
(10) Le
disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai piani di zona
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e loro eventuali integrazioni,
adottati dopo la data di entrata in vigore della l. 23 dicembre 1996, n.
662.
Articolo
36
Le disposizioni
contenute nell'articolo precedente non si applicano alle aree che alla data
di entrata in vigore della presente legge siano state acquisite, previa assegnazione,
da enti pubblici o da cooperative o siano state cedute, anche in superficie,
dal comune a privati, o per le quali, alla medesima data, sia intervenuta
l'assegnazione e sia in corso il procedimento di espropriazione da parte di
detti enti o cooperative. Gli atti del procedimento di espropriazione non
definiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono assoggettati
alle norme contenute nel presente titolo secondo.
Articolo
37
(Omissis)
(1).
In tutti
i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente
estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera f)
dell'articolo 35, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà
di cui al tredicesimo comma, lettera d) dell'articolo
medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto
la propria subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari
concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni
sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con
l'obbligo di soddisfare sino alla estinzione le ragioni di credito dei detti
istituti.
I pagamenti
da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente saranno
considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli
enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite
derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della
cessione in proprietà.
(1) Comma
abrogato dall'art. 44, l. 5 agosto 1978, n. 457.
Articolo
38
Le disposizioni
dell'art. 11 della L. 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme
del presente articolo.
I piani
nonché i loro aggiornamenti di cui al precedente art. 31 hanno efficacia per
quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del
secondo comma dell'art. 9 della L. 18 aprile 1962, n. 167 e sono attuati a
mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:
a)
l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa
urbanizzazione;
b)
l'individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere
in superficie, entro i limiti stabiliti dall'art. 35 della presente legge,
qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;
c)
la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria e delle opere di carattere generale;
d)
i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte
alla spesa di cui alla precedente lettera c).
I programmi
di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione
dal consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente
esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità.
In assenza
del programma o della individuazione di cui alla lettera b)
del precedente secondo comma l'utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente
in regime di superficie e la relativa determinazione è vincolante in sede
di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione (1).
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 1, d.l. 2 maggio 1974, n. 115, conv. in l. 27
giugno 1974, n. 247.
Articolo
39
Gli articoli
12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
modificazioni, sono abrogati.
Articolo
40
(Omissis)
(1).
(1) Modifica
l'art. 19, l. 18 aprile 1962, n. 167.
Articolo
41
(Omissis)
(1).
(1) Sostituisce
l'art. 1, l. 29 settembre 1964, n. 847.
Articolo
42
(Omissis)
(1).
(1) Sostituisce
l'art. 2, l. 29 settembre 1964, n. 847.
Articolo
43
(Omissis)
(1).
(1) Sostituisce
l'art. 3, l. 29 settembre 1964, n. 847.
Articolo
44
(Omissis)
(1).
(1) Aggiunge
un comma all'art. 4, l. 29 settembre 1964, n. 847.
Articolo
45
È costituito
presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma
di lire 300 miliardi per la concessione di mutui per l'acquisizione e l'urbanizzazione
primaria delle aree, nonché per la realizzazione delle altre opere necessarie
ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi in attuazione dei piani di
zona (1).
Le modalità
e le condizioni per il funzionamento del fondo speciale sono stabilite con
decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio.
Il tesoro
dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti, per
le finalità di cui al primo comma, la somma di lire 300 miliardi.
Detta somma
sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione
di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973.
Le richieste
di mutui di cui al primo comma sono trasmesse al CER dalle Regioni, le quali
provvedono a raccoglierle dai comuni interessati ed a coordinarle, avendo
anche presenti le localizzazioni da esse approvate a norma del precedente
articolo 3.
Il Ministro
per i lavori pubblici, su proposta del CER, trasmette, entro il primo ottobre
di ciascun anno, le richieste alla Cassa depositi e prestiti, indicando l'ordine
di precedenza che la stessa deve rispettare nella concessione dei mutui, anche
ai fini del rimborso delle anticipazioni di cui al precedente articolo 23.
(1) Il
fondo è stato elevato a lire 700 miliardi dall'art. 40, l. 5 agosto 1978,
n. 457.
Articolo
46
All'onere
di cui al precedente articolo si provvede con il ricavo netto derivante da
operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare
in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito
per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro e di
speciali certificati di credito.
I mutui
con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un
periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni
e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi
tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche
e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.
Il servizio
dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.
Le rate
di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del
Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di
credito per le opere pubbliche.
Per l'emissione
dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano
le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.
Per la emissione
dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui
all'art. 20 del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni,
nella L. 25 ottobre 1968, n. 1089.
All'onere
relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno
finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali,
di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro
per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio per gli esercizi 1971, 1972 e 1973.
Articolo
47
In sede
di prima applicazione i comuni o consorzi, sulla base dei programmi pluriennali
di attuazione dei piani di zona, presentano le richieste di finanziamento
alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
La regione
indica l'ordine di priorità ed invia entro i venti giorni successivi le proprie
proposte al Ministro per i lavori pubblici.
Il Ministro
per i lavori pubblici trasmette le richieste alla Cassa depositi e prestiti
indicando l'ordine di precedenza sulla base del quale verranno concessi i
mutui nei limiti degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1971
e 1972, a norma del precedente articolo 45.
TITOLO
IV
PROGRAMMI
PUBBLICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
Articolo
48
Nel triennio
1971-1973 i programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al presente
titolo prevedono: la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei
lavoratori ed a coloro che occupano abitazioni improprie, malsane e fatiscenti
da demolire; la costruzione di alloggi destinati a soddisfare i fabbisogni
abitativi di zone colpite da calamità naturali; la costruzione di case-albergo
per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane, nonché di
alloggi destinati ai cittadini più bisognosi, anche riuniti in cooperative
edilizie; la costruzione di alloggi in favore di lavoratori dipendenti emigrati
all'estero e di profughi, anche se riuniti in cooperative edilizie; la realizzazione
di opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli interventi
di edilizia abitativa; la esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento
del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato e degli
enti di edilizia economica e popolare, escluso quello ceduto ai sensi del
D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, l'integrazione dei contributi concessi agli
istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione di programmi edilizi.
I programmi
sono predisposti secondo le disposizioni contenute nel titolo I della presente
legge.
Una quota
non inferiore al 5 per cento dello importo complessivo dei programmi suddetti
è destinata all'esecuzione di opere di edilizia sociale.
Nella ripartizione
degli interventi una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi
è riservata ai territori di cui all'art. 1 del T.U. delle leggi sul Mezzogiorno
approvato con il D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523.
Quando si
tratti di costruzioni da realizzarsi in base alla L. 14 febbraio 1963, n.
60, possono chiedere i benefici stabiliti dalla legge stessa anche i lavoratori
dipendenti emigrati all'estero, ancorché non si sia fatto luogo al pagamento
dei contributi di cui alla stessa legge.
Alle domande
di prenotazione presentate da lavoratori emigrati all'estero saranno attribuiti
i seguenti punteggi:
a)
in relazione al bisogno di alloggio, giusto l'art. 70 del D.P.R. 11 ottobre
1963, n. 1471, il punteggio di punti 3, intendendosi parificata la condizione
del lavoratore emigrato a quella prevista dalla lett. c)
del citato art. 70, ancorché la sua famiglia conviva con lui all'estero;
b)
per anzianità di lavoro nella località in cui sono previste le costruzioni
degli alloggi: i punteggi previsti dall'art. 71 del D.P.R. 11 ottobre 1963,
n. 1471, considerandosi utile a tale effetto la località di residenza della
famiglia del lavoratore se essa non convive con il lavoratore emigrato all'estero,
oppure la località di ultima residenza del lavoratore in Italia se la famiglia
si è trasferita all'estero con lui. I periodi di lavoro prestati all'estero
si considerano prestati nella località determinata come sopra, sommandosi
con i periodi di lavoro (anche non iniziali) prestati eventualmente in dette
località, anche in più riprese;
c)
in relazione all'anzianità di contribuzione: i punteggi previsti dall'art.
72 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, computandosi
come periodi di effettiva contribuzione anche i periodi di lavoro prestati
all'estero, da documentarsi con attestati delle ditte alle cui dipendenze
il lavoratore abbia prestato la sua opera, vidimati dal consolato italiano
di prima categoria competente per territorio o dalla cancelleria consolare
della rappresentanza diplomatica italiana accreditata nel Paese in cui il
lavoro è stato prestato. Il punteggio minimo si intende elevato a punti 2
se il lavoro all'estero, anche in più riprese, sia durato almeno tre anni.
Articolo
49
Ai lavoratori
dipendenti o autonomi che, per la ricostruzione di abitazioni distrutte o
gravemente danneggiate nei comuni soggetti a totale o parziale trasferimento,
siano stati ammessi o contributi a fondo perduto per effetto di disposizioni
legislative emanate in favore di persone colpite da calamità naturali e catastrofi,
sono concessi ulteriori contributi integrativi a fondo perduto sino alla concorrenza
dell'intero ammontare della spesa dei progetti approvati e già ammessi a contributo
parziale.
Di tale
beneficio potranno usufruire i proprietari per una sola unità immobiliare
utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, anche se iscritti nei
ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare
alla data dell'evento della calamità naturale.
Con la legge
di approvazione del bilancio dello Stato saranno stanziate annualmente le
somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
Articolo
50
Nei comuni
che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona ai sensi della legge
18 aprile 1962, n. 167, le aree per la realizzazione dei programmi pubblici
di edilizia abitativa previsti dal presente titolo sono scelte nell'ambito
di detti piani.
Articolo
51
Nei comuni
che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167,
i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione
del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori
e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o
adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.
Con la stessa
deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori
ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità, di altezza,
di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati
agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a
verde pubblico ed a parcheggio, in conformità alle norme di cui al penultimo
comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
La deliberazione
del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata
dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l'approvazione
dell'organo di controllo che deve pronunciare entro venti giorni dalla data
di trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio stabiliti
dall'articolo 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
Qualora
il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente,
la scelta dell'area è effettuata dal presidente della giunta regionale.
La deliberazione
del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta regionale
comporta l'applicazione delle norme in vigore per l'applicazione dei piani
di zona.
Articolo
52
Le opere
comprese nei programmi previsti dal presente titolo sono a tutti gli effetti
dichiarate di pubblica utilità e i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili.
Articolo
53
I provveditori
alle opere pubbliche, sulla base dei programmi approvati dalle Regioni ai
sensi del precedente articolo 3, concedono i contributi di cui alla lettera
a) dell'articolo 67 agli enti costruttori, i quali
possono chiedere che il contributo venga concesso anche sugli interessi di
preammortamento capitalizzati. I decreti di concessione del contributo sono
immediatamente comunicati al Ministero dei lavori pubblici.
I contributi
sono erogati agli stessi enti costruttori ovvero agli istituti mutuanti con
decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.
Gli istituti
mutuanti provvedono alla erogazione dei mutui sulla base dei certificati di
pagamento nonché, per la rata di saldo, sulla base del certificato di collaudo
approvato dal consiglio di amministrazione degli enti costruttori.
Articolo
54
Gli istituti
autonomi per le case popolari provvedono a demolire le baracche ed a rendere
inagibili gli altri alloggi impropri o malsani, già occupati dagli assegnatari
dei nuovi alloggi non appena questi ultimi sono stati consegnati.
Qualora
le baracche, grotte, caverne e simili si trovino su suoli di proprietà privata,
il prefetto diffida, con proprio decreto, il proprietario ad effettuare, entro
il termine di quindici giorni, i lavori di demolizione e di costruzione, autorizzando
l'Istituto autonomo per le case popolari a sostituirsi al proprietario, qualora
questi lasci decorrere inutilmente il termine anzidetto.
Il decreto
è notificato al proprietario del suolo, a cura dell'Istituto autonomo per
le case popolari, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'esecuzione
dei lavori.
La nota
delle spese relative è resa esecutoria dal prefetto ed è rimessa all'esattore,
che ne fa la riscossione per conto dell'Istituto autonomo per le case popolari
nelle forme e con i privilegi determinati dalla legge sulla riscossione delle
imposte dirette.
L'Istituto
autonomo per le case popolari versa le somme riscosse in conto entrata Tesoro.
Articolo
55
I fondi
di cui alle lettere c) e d)del
successivo art. 67 sono destinati per:
a)
la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori dipendenti
nella misura non inferiore al 60 per cento e di case-albergo per studenti,
lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane nella misura non superiore
al 5 per cento dei fondi stessi;
b)
interventi per la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti di imprese,
ammesse a costruire direttamente alle condizioni di cui all'articolo 56, nella
misura non superiore al 10 per cento dei fondi stessi;
c)
finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori dipendenti, le quali
concorrono alla costruzione degli alloggi con l'apporto dell'area, nella misura
non superiore al 15 per cento dei fondi stessi;
d)
prestiti individuali per la costruzione e l'acquisto di alloggi o miglioramento
o risanamento, di alloggi di proprietà dei richiedenti a valere sul fondo
di rotazione in misura non superiore al 10 per cento;
e)
interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro conservativo di interi
complessi edilizi compresi nei centri storici per una quota gravante nella
percentuale dei fondi destinata alla generalità dei lavoratori.
Articolo
56
La costruzione
degli alloggi di cui alla lettera b) del precedente
articolo 55 è affidata alle imprese che ne hanno fatto richiesta, nei limiti
delle disponibilità dei fondi, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate.
La costruzione,
effettuata sotto la vigilanza del competente Istituto autonomo per le case
popolari, è autorizzata a condizione che il numero degli alloggi da costruire
non sia inferiore a 100.
Le imprese
assumono a proprio carico, salvo il recupero di cui al comma successivo, i
costi delle aree, delle costruzioni e delle opere di urbanizzazione nella
misura del 70 per cento.
Nelle convenzioni
sono indicati tra l'altro:
i termini
e le modalità per il versamento delle somme destinate per interventi di cui
alla citata lettera b) del precedente articolo 55
e per il parziale rimborso degli importi erogati dalle aziende a valere sui
ricavi netti dei canoni di locazione degli alloggi costruiti dalle aziende
stesse;
i criteri
per l'assegnazione degli alloggi;
i criteri
per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione.
Gli alloggi
costruiti ai sensi del presente articolo restano in proprietà dell'ente concedente
e sono gestiti dalle imprese interessate per la durata della convenzione;
saranno trasferiti,
allo scadere
della convenzione stessa, agli Istituti autonomi case popolari competenti
per territorio.
Articolo
57
La costruzione
degli alloggi di cui alla lettera a) del precedente
articolo 55 è affidata di norma agli Istituti autonomi per le case popolari
e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi attraverso apposite convenzioni.
Può essere altresì affidata a società a prevalente partecipazione statale
sulla base di convenzioni all'uopo stipulate dalle Regioni.
Le convenzioni
predette fissano le modalità di progettazione e di approvazione dei progetti,
i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici,
economici e finanziari dell'intervento e in particolare le quote di finanziamento
destinate alla realizzazione degli alloggi e delle spese di urbanizzazione,
nonché le modalità di trasferimento delle opere di cui al comma seguente.
Sono attribuiti:
agli Istituti
autonomi per le case popolari, gli alloggi realizzati e destinati alla generalità
dei lavoratori ed ai dipendenti di aziende ammesse a costruire direttamente;
ai comuni,
le case-albergo, le aree pubbliche, gli spazi e il verde attrezzato e quanto
altro di loro competenza; nonché le opere destinate ad attività sociali, sportive,
culturali ed assistenziali, che potranno essere assegnate ad enti istituzionalmente
competenti;
all'ente
religioso istituzionalmente competente, le opere destinate ad attività religiose.
Articolo
58
Gli enti
ed organismi incaricati dell'attuazione dei programmi di cui alla presente
legge provvedono, per le parti di rispettiva competenza, alla progettazione
delle opere, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti.
La direzione,
la contabilità e l'assistenza ai lavori possono essere affidate a liberi professionisti.
I suddetti
enti ed organismi provvedono direttamente all'appalto dei lavori ed assumono
l'attuazione delle parti di programmi di loro competenza, con ogni conseguente
responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.
Articolo
59
Per l'assegnazione
dei prestiti a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 14 febbraio
1963, n. 60, è formata un'unica graduatoria mediante sorteggio tra i lavoratori
concorrenti in possesso dei requisiti di legge.
Il lavoratore
utilmente incluso nella graduatoria sceglie la destinazione del prestito.
Coloro che
per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate siano
ammessi a contributi a fondo perduto per effetto di disposizioni legislative
emanate in favore di persone colpite da calamità naturali sono, altresì, ammessi,
ancorché non lavoratori, ad usufruire delle disponibilità del fondo di rotazione
di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, con facoltà di cumulabilità dei
due benefici.
Le domande
di cui al precedente comma sono classificate in un elenco speciale.
Articolo
60
Gli enti
ed istituti, incaricati dell'attuazione dei programmi previsti dalla presente
legge, acquisiscono dai comuni le aree all'uopo occorrenti; gli stessi enti
ed istituti possono tuttavia procedere direttamente all'acquisizione delle
aree in nome e per conto dei comuni, d'intesa con questi ultimi.
Articolo
61
Le abitazioni
costruite in base ai programmi di cui al presente titolo non destinate alle
case-albergo ed alle cooperative sono assegnate in locazione, con divieto
di sublocazione, ovvero cedute a riscatto, nei limiti del 15 per cento dei
programmi finanziati ai sensi del successivo articolo 67, lettere c)
e d).
Gli alloggi
realizzati nell'ambito dei programmi di cui al precedente comma tranne quelli
realizzati dalle cooperative e quelli assegnati a riscatto sono di proprietà
degli Istituti autonomi delle case popolari, i quali devono corrispondere
per 30 anni, a decorrere dalla data di consegna degli alloggi stessi, l'ammontare
annuo del canone di locazione al netto delle spese generali, di amministrazione
e di manutenzione.
Le somme
erogate per la realizzazione delle case-albergo sono rimborsate dagli Istituti
autonomi per le case popolari in 30 anni con rate annuali costanti senza interessi.
Con apposito regolamento saranno indicati gli enti, non aventi scopo di lucro,
di cui potrà essere affidata la gestione delle case-albergo.
I finanziamenti
assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali alla data di
entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la consegna
degli alloggi, sono rimborsati in 35 anni senza oneri di interessi (1).
(1) In
deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi l'art. 20, L. 8 agosto
1977, n. 513 ed i relativi decreti attuativi.
Articolo
62
I progetti
delle opere comprese nei programmi di cui al presente titolo sono approvati
dai consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari,
previo parere della commissione di cui al successivo articolo 63.
I progetti
delle opere finanziate in base alle disposizioni legislative vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, ancora da approvare, sono
approvati, sentita la commissione di cui all'articolo 63:
a)
dai consigli di amministrazione degli enti cui sia affidata la esecuzione
delle opere;
b)
dal consiglio di amministrazione del competente Istituto autonomo per le case
popolari, per le opere la cui esecuzione sia affidata alle cooperative nonché
per le opere da realizzare con la concessione di prestiti individuali di cui
al precedente articolo 59.
È soppresso
l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963,
n. 1471.
Articolo
63
Presso ciascun
Istituto autonomo per le case popolari è costituita una commissione tecnica
così composta:
dal presidente
dell'istituto, che la presiede;
dall'ingegnere
capo del genio civile;
dall'assessore
all'edilizia o all'urbanistica del comune interessato;
da un rappresentante
tecnico della Gestione case per lavoratori, per i programmi di sua competenza;
dal capo
dell'ufficio tecnico dell'istituto;
da due tecnici
nominati dalla Regione, scelti tra gli iscritti agli albi dei tecnici del
ramo;
da un rappresentante
delle cooperative, nominato dalla Regione su proposta delle associazioni nazionali
delle cooperative giuridicamente riconosciute.
I suddetti
componenti possono designare un sostituto nei casi di assenza o di impedimento.
Alla seduta
della commissione può partecipare, senza diritto di voto, il professionista
progettista.
Articolo
64
Le opere
di urbanizzazione e di edilizia sociale comprese nei programmi di cui al presente
titolo sono realizzate dagli enti ed organismi incaricati dell'attuazione
dei programmi costruttivi, sentite le competenti amministrazioni comunali,
e sono attribuite in proprietà agli enti ed organismi indicati nell'articolo
57 della presente legge, dopo l'approvazione del relativo collaudo da effettuarsi
entro tre mesi dalla loro ultimazione.
Per l'esecuzione
delle opere di urbanizzazione primaria relative alla parte del programma di
competenza del Ministero dei lavori pubblici, sono concessi a favore degli
enti indicati all'articolo 68 contributi costanti trentacinquennali nella
misura occorrente al totale ammortamento dei mutui compresi gli oneri per
spese e interessi.
Le spese
occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
relative ai programmi di cui all'articolo 55, possono far carico, anche in
eccedenza al limite indicato al terzo comma dell'articolo 48, ai fondi previsti
alle lettere c) e d) del successivo
articolo 67, mediante apposita convenzione, che il comune stipula con la GESCAL
o con la Regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza.
Per la realizzazione
delle opere eccedenti l'ambito dei programmi costruttivi di competenza della
Gestione case per lavoratori, si può provvedere, a carico dei fondi di cui
alle lettere c)e d) del successivo
articolo 67 alla anticipazione parziale o totale delle somme all'uopo occorrenti,
sulla base di apposita convenzione che i comuni e gli altri enti obbligati
stipulano con la GESCAL o con la Regione a seconda dei programmi di rispettiva
pertinenza.
I comuni
sono tenuti a richiedere i relativi finanziamenti.
Sarà esercitata
la rivalsa delle somme anticipate nei confronti dei comuni e delle amministrazioni
obbligate anche nel caso di opere costruite con fondi della Gestione case
per lavoratori prima che le amministrazioni siano ammesse ai contributi.
Articolo
65
Fino all'entrata
in vigore delle norme delegate previste dal precedente articolo 8, con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici
e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Ministro per il tesoro
e una commissione composta da 10 senatori e da 10 deputati nominati dai Presidenti
delle rispettive assemblee, sono emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, norme per l'assegnazione e la revoca, nonché per la
determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia
economica e popolare, compresi quelli di cui alla legge 14 febbraio 1963,
n. 60, e successive modificazioni, secondo i criteri indicati alle lettere
g) ed h) del citato articolo
8. Fino all'emanazione del decreto sopra indicato è sospesa ogni procedura
di sfratto e nessun aumento degli attuali canoni è consentito.
Tali norme
si applicheranno anche agli alloggi dei programmi in corso e per i quali non
sia stato emanato il bando di concorso alla data di entrata in vigore del
decreto.
Le graduatorie
formate dalle commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi e dei
prestiti della Gestione case per lavoratori sono definitive a seguito della
decisione delle commissioni stesse sulle opposizioni proposte dai concorrenti.
Articolo
66
Le disposizioni
del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai programmi
della Gestione case per lavoratori in corso di attuazione.
Tutte le
agevolazioni ed esenzioni previste dall'articolo 33 della legge 14 febbraio
1963, n. 60, e successive norme regolamentari, sono estese alle abitazioni,
ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base al presente titolo,
salvo i maggiori benefici previsti da vigenti disposizioni legislative.
Articolo
67
Alla realizzazione
dei programmi di cui al precedente articolo 48 si provvede:
a)
attraverso l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici del limite di impegno di lire 16 miliardi per l'anno finanziario
1971, di lire 18 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 20 miliardi
per l'anno finanziario 1973;
b)
attraverso l'utilizzazione delle somme ricavate da operazioni di mutuo, da
emissioni di obbligazioni ed in genere da operazioni finanziarie rivolte allo
sviluppo dei programmi di edilizia popolare; al pagamento degli interessi
e dei ratei di ammortamento si provvede con i fondi di cui al primo comma,
lettera a)dell'articolo 5;
c)
attraverso l'utilizzazione dei fondi residui di cui all'articolo 10 della
legge 14 febbraio 1963, n. 60, e delle disponibilità derivanti dal decreto-legge
1º maggio 1970, n. 210, convertito nella legge 3 luglio 1970, n. 419, nonché
dei ricavi dello sconto dei proventi comunque spettanti alla Gestione case
per lavoratori secondo le modalità di cui all'articolo 23, lettera a),
della legge 14 febbraio 1963, n. 60;
d)
attraverso anticipazioni su pagamento dei debiti dello Stato nei conti della
Gestione, derivanti dal residuo del venticinquennio dopo la scadenza del programma
decennale, per i quali è autorizzata dopo il 1º aprile 1976 la spesa di 78
miliardi da ripartire in ragione di lire 15 miliardi nell'anno finanziario
1976, 26 miliardi in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e 11 miliardi nell'anno
1979;
e)
attraverso l'utilizzazione di ogni altro fondo di cui all'articolo 1 della
presente legge.
Articolo
68
I limiti
d'impegno indicati nella lettera a)dell'articolo 67
sono destinati alla concessione di contributi ai sensi della legge 2 luglio
1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni;
a)
in favore degli Istituti autonomi per le case popolari per una aliquota non
inferiore al 50 per cento, nella misura occorrente al totale ammortamento
dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi, per la costruzione di
alloggi a totale carico dello Stato destinati a famiglie allocate in grotte,
baracche, cantinati, soffitte, edifici pubblici, locali malsani e simili,
per la esecuzione dei lavori di cui all'articolo 54, nonché per l'esecuzione
di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di
tipo economico e popolare dello Stato di cui al precedente articolo 48;
b)
in favore degli Istituti autonomi per le case popolari e di cooperative edilizie,
per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare nonché per la esecuzione
di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di
tipo economico e popolare degli enti di edilizia economica e popolare di cui
al precedente articolo 48.
Almeno un
quarto dei contributi di cui al primo comma, lettera a)
del presente articolo è riservato ad interventi da effettuare nel territorio
dei comuni di Roma, di Messina e di Reggio Calabria e dei comuni dichiarati
sismici di prima categoria delle province di Avellino, Benevento, Caserta,
Foggia, L'Aquila (Marsica) e Frosinone (Sora).
Una aliquota,
non superiore ad un sesto dei finanziamenti di cui al primo comma lettera
b) del presente articolo, viene destinata alla integrazione
dei contributi già concessi agli Istituti autonomi per le case popolari relativamente
a programmi ancora in corso di esecuzione nonché a programmi di alloggi ultimati
successivamente al 4 novembre 1963, ai fini del conseguimento delle finalità
indicate al precedente articolo 65. I provveditori alle opere pubbliche concedono
i contributi agli Istituti autonomi per le case popolari sulla base delle
integrazioni disposte dal Ministro per i lavori pubblici.
Articolo
69
All'onere
derivante dall'applicazione della disposizione contenuta nella lettera a)
del precedente articolo 67, per l'anno finanziario 1971, si provvede con una
corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro
per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo
70
Per le regioni
a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonché
per le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce su proposta
del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro
le quote degli stanziamenti di cui alla presente legge da devolvere ai suddetti
enti e da iscriversi nei rispettivi bilanci.
Tali quote
sono utilizzate per le finalità previste dalla presente legge.
Tutte le
agevolazioni ed esenzioni concernenti l'edilizia abitativa sono estese alle
abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base a leggi
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano
nell'ambito della loro competenza in materia di edilizia popolare.
Articolo
71
Le cooperative
edilizie che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge devono
essere rette e disciplinate dai principi della mutualità, senza fini di speculazione
privata e devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti
soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi economici e popolari
ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e che siano iscritti nei ruoli
dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo non superiore a
4 milioni di lire.
Sono fatte
salve le particolari disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60.
TITOLO
V
EDILIZIA
AGEVOLATA E CONVENZIONATA. AGEVOLAZIONI FISCALI
Articolo
72
Il Ministero
dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento
degli interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli
enti pubblici che ottengano, ai sensi della presente legge, le concessioni
in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica
e popolare.
Tale contributo
è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati
degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa
al collocamento delle cartelle, nonché per oneri fiscali e vari e per spese
accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo, pari all'1,5 per cento
semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative
a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà
degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP
in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura
del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale,
se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statutari di cui
al presente comma o se privati (1).
I mutui
stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia
integrativa dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli
interessi.
La garanzia
dello Stato diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione
immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'Istituto mutuante
dovesse restare insoddisfatto del suo credito e ciò purché l'Istituto stesso
abbia iniziato l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.
Gli eventuali
oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno su apposito capitolo
da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'esercizio 1971 e successivi.
La garanzia
dello Stato continuerà a sussistere qualora, dopo la stipulazione del contratto
condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'Istituto
mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dalla presente
legge.
Per la determinazione
e l'erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto compatibili,
le norme del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge
1º novembre 1965, n. 1179 e successive modifiche ed integrazioni.
Per la concessione
dei contributi statali è autorizzato il limite d'impegno di 2 mila milioni
per l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno 1973 a valere sugli stanziamenti
previsti dalla lettera a) dell'articolo 67 della presente
legge.
Per gli
anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sarà
fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione
del presente articolo.
(1) I
commi secondo e terzo sono stati prima sostituiti dal primo comma dell'art.
10, l. 27 maggio 1975, n. 166 e poi di nuovo sostituiti, con un solo comma,
dall'art. 6 bis, d.l. 13 agosto 1975, n. 376, conv. in l. 16 ottobre 1975,
n. 492.
Articolo
73
L'esenzione
dall'imposta sui fabbricati si applica per un periodo di 25 anni per gli edifici
realizzati su aree date in concessione ai sensi dell'articolo 35 e per un
periodo di 15 anni per quelli realizzati su aree cedute in proprietà ai sensi
dello stesso articolo.
Articolo
74
Gli atti
di trasferimento della proprietà delle aree previste dal titolo III della
presente legge nonché gli atti di concessione del diritto di superficie sulle
aree stesse sono soggetti all'imposta fissa minima di registro e sono esenti
da imposta ipotecaria.
Articolo
75
Tutti gli
atti di cessione gratuita delle aree a favore dei comuni o loro consorzi sono
soggetti alla imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.
Articolo
76
DISPOSIZIONE
FINALE
La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.