Il regolamento edilizio
Il regolamento edilizio è uno strumento di disciplina edilizia dal
contenuto assai variegato. Il Regolamento nasce in epoca assai remota, quando
ancora mancava la legislazione urbanistica, e non era neppure concepibile una
pianificazione del territorio. Con l’avvento della legislazione urbanistica
esso manterrà la ricchezza originaria del suo contenuto ed anche la sua
autonomia formale dal p.g. (basti pensare al fatto che il regolamento edilizio
è approvato con un procedimento diverso da quello del p.r.g.), ma
diverrà anche relativamente a certi contenuti (distanze, altezze, ecc.)
strumento integrativo del piano regolatore generale.
Il contenuto
Il T.U. sull’edilizia dispone che i “Comuni, nell’ambito della propria autonomia
statutaria e normativa”, emanano il Regolamento edilizio che deve contenere “la
disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al
rispetto delle normative tecnico estetiche, igienico sanitarie, di sicurezza e
vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi” (art.
4 T.U.).
Così, mentre lo strumento urbanistico effettua la suddivisione in
<<zone>> del territorio comunale, il regolamento edilizio
disciplina le <<modalità costruttive>>, disponendo in
particolare in ordine: alle altezze, alle distanze dei fabbricati, all’ampiezza
dei cortili e degli spazi interni, all’aspetto dei fabbricati, ecc..
Le norme del regolamento edilizio, sebbene ispirate a finalità
pubblicistiche, sono anche rilevanti nei rapporti interprivati.
Formazione e approvazione
Il procedimento di formazione del regolamento edilizio si esplica attraverso le
seguenti fasi: adozione, approvazione e pubblicazione.
La prima, quella dell’adozione, di competenza del Comune (Consiglio comunale),
non trova nella legge urbanistica una specifica disciplina.
La seconda (approvazione) è di competenza della Regione.
Questo procedimento ha tuttora la sua base nell’art. 36 della legge
urbanistica.
Per quanto riguarda, infine, la pubblicazione si applicano le apposite
prescrizioni degli statuti comunali.
Natura e impugnazione
Non è revocabile in dubbio il carattere normativo del regolamento
edilizio.
Tale configurazione, implica per la giurisprudenza: anzitutto il dovere di
conoscenza del giudice delle disposizioni regolamentari analogamente a quanto
avviene per ogni altra norma giuridica primaria o secondaria; in secondo luogo,
la regola secondo cui il <<Regolamento>> - a differenza del piano
regolatore generale e del programma di fabbricazione – non può
normalmente essere impugnato ex se, data la generalità ed astrattezza
del suo contenuto. Solo in casi eccezionali – allorché la disposizione
regolamentare sia capace di ledere direttamente e autonomamente l’interesse dei
privati – è stata riconosciuta la possibilità di una sua
immediata impugnativa non collegata a quella dell’atto applicativo.