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Approfondimenti
Gli effetti della separazione sui rapporti personali tra coniugi
-
La sentenza che pronuncia la separazione incide necessariamente sugli obblighi gravanti sui coniugi a norma dell’art. 143 c. c.. Essa determina innanzitutto la sospensione dell’obbligo di coabitazione, che in realtà era già venuto meno al momento dell’emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti pronunciati dal Presidente del Tribunale, laddove ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
Gli effetti personali della separazione nei rapporti con i figli
- Gli effetti della separazione dei coniugi con riguardo ai figli sono individuati e disciplinati dall’art. 155 c. c. nei suoi otto commi, il quale esordisce prevedendo che il giudice, con la sentenza, dichiari a quale dei coniugi i figli minori debbano essere affidati, tenuto altresì adeguato conto della loro volontà, e adotti ogni altro provvedimento con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della prole.
Gli effetti patrimoniali della separazione personale nei rapporti tra coniugi
- L’art. 156 c. c. prevede, al primo comma, che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisca in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione stessa il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non disponga di adeguati redditi propri.
Gli effetti patrimoniali della separazione nei rapporti con i figli
- Ai sensi dell’art. 155 comma 2 c. c. il giudice della separazione stabilisce, tra l’altro, la misura ed il modo con cui l’altro coniuge, non affidatario, deve contribuire al mantenimento, oltre che all’educazione ed all’istruzione della prole.
Il divorzio
- Sebbene nel linguaggio corrente si parli frequentemente di “divorzio”, tale terminologia in realtà non viene usata dal legislatore, il quale nella legislazione speciale in materia si riferisce sempre allo scioglimento del matrimonio civile ovvero alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato da ministri del culto cattolico, che continua a spiegare efficacia nell’ordinamento canonico.
I casi di scioglimento del divorzio
- Il nostro ordinamento non ammette il c. d. divorzio consensuale, essendo in ogni caso necessaria una sentenza che accerti la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, su ricorso del coniuge interessato. L’art. 149 c. c., infatti, prevede, al primo comma, che il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi prescritti dalla legge.
Gli effetti del divorzio
- La pronuncia di divorzio determina, a decorrere dalla sua emanazione, la fine dello status coniugale, con tutti i conseguenti effetti, di ordine sia personale sia patrimoniale, comportandosi alla stregua della risoluzione di un rapporto contrattuale.
Il procediento di separazione
- Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta ai soli coniugi, a norma dell’art. 150, comma 2, c. c. Non è dunque possibile chiedere la separazione o raggiungere un accordo tramite un procuratore fornito di poteri decisori, mentre è possibile avvalersi di un nuncius, ossia di un soggetto che si limiti a riferire la volontà del coniuge (in tal senso, Corte d’App. Roma 12 gennaio 1998).
Il procediento di divorzio
- Come visto in materia di separazione, anche il diritto di chiedere il divorzio è personalissimo e quindi inderogabile, intrasmissibile e imprescrittibile. Il coniuge interessato, che può essere anche quello a cui è stata addebitata la separazione, ma non quello che ha riportato condanne penali, può con ricorso introdurre la causa di divorzio.
La separazione personale dei coniugi
La separazione personale dei coniugi non è idonea ad intaccare la validità dell’atto matrimoniale, incidendo solo sugli effetti di esso. Tale istituto, infatti, non ha come scopo quello di invalidare il vincolo del matrimonio, né di scioglierlo, posto che detto effetto sarà prodotto, se del caso, dalla pronuncia di divorzio, bensì è volto a determinare la sospensione degli effetti personali del matrimonio (es. diritto dovere di fedeltà, di coabitazione, di assistenza morale), in attesa della riconciliazione o del divorzio stesso, a meno che i coniugi non intendano mantenere lo status di separati.
I presupposti della separazione giudiziale
- In mancanza di un accordo raggiunto tra i coniugi, la separazione può essere chiesta quando, indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi, si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole, a norma dell’art. 151 comma 1 c. c., nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 151 del 1975, meglio nota come riforma del diritto di famiglia.
L'addebito nella separazione
- La situazione di crisi del rapporto matrimoniale deve tuttavia essere valutata anche con riferimento all’eventuale violazione, da parte di uno o di ambedue i coniugi, dei doveri derivanti dal matrimonio stesso, così come stabiliti dall’art. 143 c. c. (diritto – dovere reciproco di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione).
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